Ho ricevuto un decreto ingiuntivo per sfratto commerciale. Possiedo un conto corrente utilizzato per l’attività, con saldo contabile a zero ma con un fido bancario. Un eventuale pignoramento potrebbe aggredire questo fido o fa fede solo il conto contabile sul conto bancario?

Le somme affidate all’accreditato non possono in alcun modo essere oggetto di sequestro conservativo o di pignoramento (presso terzi).

Ciò detto in termini così netti, è opportuno compiere un passo indietro e fare alcune precisazioni.

Infatti, se volessimo dare una veste giuridica alla domanda in esame, la stessa avrebbe il seguente tenore: “Nell’ambito dei rapporti di apertura di credito, il c.d. “margine disponibile” (ovvero le somme a disposizione dell’affidato) configura un credito del cliente verso la banca, passibile di costituire oggetto di pignoramento (ai sensi dell’art. 543 c.p.c.)?

A riguardo è stato affermato che le somme poste a disposizione del cliente affidato non sono assoggettabili al procedimento di espropriazione forzata di crediti presso terzi in quanto il c.d. “margine disponibile” non costituisce un credito del cliente nei confronti della banca.

In buona sostanza, le somme che il cliente riceve dalla banca in forza del contratto di affidamento costituiscono un debito del cliente stesso verso la banca e dunque non possono essere oggetto di aggressione da parte di altri creditori.

Analogamente, nel caso in cui il conto bancario dovesse presentare un saldo negativo, questo non sarà pignorabile e non lo saranno neanche tutti i successivi versamenti fatti dal correntista o da terzi in suo favore finché lo scoperto non sia stato completamente ripristinato.

Nel caso specifico, da quanto riferito dal lettore, il suo creditore è munito di un titolo esecutivo – il decreto ingiuntivo – avente ad oggetto l’ammontare dei canoni scaduti e da scadere fino all’esecuzione dello sfratto, ma l’esecuzione non è ancora iniziata.

Questa inizia, infatti, con la notifica da parte dell’ufficiale giudiziario dell’atto di pignoramento presso terzi diretto sia al lettore che alla banca.

Stando così le cose è verosimile presumere che non appena la banca si vedrà recapitare l’atto di pignoramento da parte del creditore del lettore, effettuerà quella che tra gli addetti ai lavori è detta “Dichiarazione negativa”, ossia la comunicazione ufficiale al creditore che il suo credito non può trovare soddisfazione.

Essendo, infatti, il conto corrente a saldo zero è evidente che non possono esserci somme da destinare al creditore il quale, venendo a conoscenza della situazione attraverso la detta dichiarazione, dovrà cercare altrove come soddisfare la propria pretesa.

Le somme eventualmente e successivamente depositate sul conto corrente a saldo zero producono conseguenze distinte a seconda del momento in cui la rimessa è compiuta.

Infatti, nel caso in cui le somme siano depositate dopo la notifica del pignoramento ma prima della dichiarazione del terzo, tali somme restano vincolate e soggette al pignoramento.

Da ciò ne deriva che sino al momento della dichiarazione del terzo (cioè della banca), non sarà prudente effettuare eventuali rimesse sul conto corrente.

Articolo tratto dalla consulenza resa dall’avv. Chiara Samperisi

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