Se l’importo del tributo, decurtati interessi e sanzioni, non supera 50mila euro, il contribuente deve notificare il ricorso all’ente titolare del credito perché faccia una proposta di mediazione.

Hai ricevuto una raccomandata a/r dal postino contenente una cartella di pagamento spedita da Agenzia delle Entrate Riscossione. Dopo una lettura attenta di tutti i fogli contenuti nella busta e del dettaglio dei tributi e delle sanzioni che ti vengono richiesti, ritieni che l’importo non sia dovuto; pertanto vuoi fare ricorso al giudice e, magari, sperare che l’amministrazione si accorga, già al ricevimento del tuo atto, dell’errore mastodontico in cui è caduta; il che ti darebbe la possibilità di chiudere in anticipo la controversia, evitando l’incertezza della sentenza (e magari sperando in uno sconto da parte del tuo difensore). Sei sicuro delle tue ragioni e così hai dato mandato a un avvocato di difenderti nel giudizio di impugnazione contro la cartella esattoriale. Senonché, nelle avvertenze poste al termine della cartella stessa, hai letto che, prima del ricorso, è necessario procedere al reclamo-mediazione. Ma di cosa si tratta e quando è necessario il reclamo-mediazione? In questo articolo ti spigheremo cosa devi fare per impugnare la cartella esattoriale e, nello stesso tempo, sperare in una revisione dell’atto prima ancora di andare dal giudice.

Indice

  • 1 Cos’è il reclamo mediazione?
  • 2 Qual è il limite di importo per il reclamo-mediazione?
  • 3 Come si fa il reclamo-mediazione?
  • 4 La valutazione della proposta di reclamo-mediazione
  • 5 Quale sconto si ottiene in caso di mediazione?
  • 6 Che succede se si fa ricorso senza prima il reclamo-mediazione?
  • 7 Reclamo in caso di richiesta di rimborso di tributi
  • 8 Mediazione non solo per la cartella esattoriale
  • 9 Come costituirsi in giudizio
  • 10 Sospensione del pagamento

Cos’è il reclamo mediazione?

Il reclamo-mediazione è una procedura che si svolge prima della causa di impugnazione della cartella esattoriale. Il suo scopo è quello di consentire un accordo tra le parti – l’amministrazione finanziaria da un lato e il contribuente dall’altro – in modo da bloccare la lite sul nascere ed evitare un inutile lavoro ai tribunali. A tal fine, il cittadino deve comunicare all’ente titolare del credito il proprio ricorso affinché quest’ultimo possa procedere a una definizione bonaria della lite prima ancora di andare davanti al giudice. Il reclamo-mediazione però non vale per qualsiasi controversia ma solo per le cartelle esattoriali il cui importo non supera un determinato limite. Qui di seguito vedremo qual è il limite entro il quale è obbligatorio il reclamo-mediazione.

Qual è il limite di importo per il reclamo-mediazione?

A partire dal 1° gennaio 2018, il reclamo-mediazione è diventato obbligatorio per tutte le cartelle esattoriali di importo non superiore a 50.000 euro. Tale limite (che in precedenza era fino a 20mila euro) si calcola tenendo a riferimento solo l’importo del tributo, senza considerare gli interessi e le eventuali sanzioni irrogate con la cartella stessa. Pertanto ben potrebbe essere che, in presenza di una cartella di valore complessivo superiore a 50mila euro (se sommata alle sanzioni e agli interessi) la mediazione sia obbligatoria. Se, invece, il valore del solo tributo è pari o superiore a 50.001 euro, la mediazione non è più necessaria.

Le avvertenze poste in calce alla cartella di pagamento sono state aggiornate con l’indicazione della nuova soglia di 50mila euro entro la quale è obbligatoria la procedura del reclamo-mediazione per gli atti notificati dal 2018.

In caso di impugnazione parziale della cartella di pagamento, il valore della lite va determinato non sulla base dell’intero importo accertato nell’atto, ma solo di quello in contestazione con il ricorso. Ad esempio, nel caso di una cartella in cui viene richiesto il pagamento di Irpef, Irap e Iva per complessivi 51mila euro, qualora il contribuente intende impugnare solo la parte dell’Irpef pari a 20mila euro dovrà proporre reclamo mediazione.

Come si fa il reclamo-mediazione?

Fare un reclamo-mediazione è, in realtà, più difficile a dirsi che a farsi. Esso difatti si sostanzia nella semplice notifica dell’atto di ricorso all’ente titolare del credito: non quindi all’Agenzia Entrate Riscossione che ha notificato la cartella ma, tanto per fare qualche esempio, all’Agenzia delle Entrate, all’Inps, all’Agenzia delle Dogane, al Comune, alla Regione, ecc.

Il contribuente, quindi, deve procedere in tutto e perduto come se dovesse redigere l’atto di ricorso e presentarlo all’amministrazione che ha richiesto il pagamento entro il termine massimo di 60 giorni dal ricevimento della cartella esattoriale.

Oltre ai motivi del ricorso, il reclamo contiene anche una proposta di mediazione. il ricorso produce automaticamente gli effetti di un reclamo all’Ufficio. Entro i 90 giorni successivi l’amministrazione si dovrà pronunciare; nel frattempo l’atto è sospeso e non sarà possibile l’esecuzione forzata. Se non arriva risposta, il contribuente può procedere al deposito del ricorso in tribunale per avviare la causa vera e propria.

Pertanto, il reclamo si differenzia dal ricorso solo per la procedura ma ha medesimo contenuto salvo eventuale aggiuntiva proposta di mediazione con rideterminazione dell’ammontare della pretesa e con la domanda rivolta all’Ufficio di riesaminare e annullare integralmente o parzialmente l’atto impugnato.

In pratica, fatta eccezione per tale eventuale proposta, con il reclamo il contribuente avanza la stessa richiesta di tutela (l’annullamento dell’atto impugnato) dapprima all’Ufficio che l’ha emesso e poi, se questo non vi provvede, alla Commissione tributaria. I motivi pertanto coincidono ed infatti, in caso di mancato annullamento dell’atto e mancato accordo di mediazione, il giudizio procede in Commissione tributaria.

Se entro 90 giorni dalla notifica dell’istanza di reclamo-mediazione non si trova un accordo, il contribuente deve depositare lo stesso atto, nei trenta giorni successivi, presso la cancelleria del giudice competente.

Alla luce di quanto detto si comprendere che il reclamo svolge quindi una funzione analoga a quella dell’istanza di autotutela.

La valutazione della proposta di reclamo-mediazione  

L’ente titolare del credito esamina il reclamo e la documentazione prodotta, prima sotto il profilo dell’ammissibilità e, in caso di reclamo ammissibile, nel merito.

Nel corso del procedimento, l’ufficio può comunicare i relativi atti al contribuente mediante notifica (con le modalità previste per gli atti impositivi) oppure tramite PEC o fax che siano indicati nell’atto introduttivo.

Se l’ente ritiene il fondato reclamo, lo accoglie annullando in autotutela l’atto impugnato e la procedura si conclude; l’accoglimento può essere anche parziale.

L’ufficio, se non accoglie il reclamo, può:

  • valutare l’eventuale istanza di mediazione avanzata dal contribuente o, in mancanza, proporre la propria mediazione;
  • rigettarlo ed in questo caso il contribuente, per proseguire il giudizio, deve costituirsi in giudizio entro 30 giorni dalla notifica del rigetto.

In ogni caso la trattazione deve concludersi entro 90 giorni dalla notifica del reclamo (termine soggetto alla sospensione feriale 1-31 agosto).

Per la trattazione del tentativo di mediazione l’ufficio può convocare il contribuente che può farsi rappresentare dal difensore.

Quale sconto si ottiene in caso di mediazione?

Se si raggiunge una mediazione si ottiene riduzione delle sanzioni amministrative al 35% del minimo, anche se il cumulo giuridico e la continuazione operano limitatamente al singolo tributo e al singolo anno.

La possibilità di pervenire alla mediazione non è influenzata dal mancato raggiungimento di un accordo in sede di accertamento con adesione.

Che succede se si fa ricorso senza prima il reclamo-mediazione?

Se il contribuente deposita il ricorso al giudice senza aver prima avviato il reclamo-mediazione, il ricorso è improcedibile, ma non nullo o inammissibile: pertanto il giudice darà un termine al ricorrente per sanare l’omissione e rifare la mediazione. Se però non vi provvede, il ricorso viene respinto.

Reclamo in caso di richiesta di rimborso di tributi

Il reclamo-mediazione è obbligatorio anche nel caso in cui il contribuente abbia presentato una richiesta di rimborso di un tributo e l’Agenzia delle Entrate non gli abbia risposto. In tal caso siamo dinanzi all’impugnazione del rifiuto tacito alla restituzione di tributi. Il reclamo-mediazione trova applicazione nei casi in cui – alla data del 1° gennaio 2018 – non sia decorso il termine di 90 giorni dall’avvenuta presentazione di istanze relative a rimborsi superiori a 20mila euro e fino a 50mila euro, mentre non opera se – alla stessa data – tale termine dilatorio risulti già spirato [1].

Qualora l’istanza di rimborso riguardi più periodi d’imposta, il valore della lite è dato dal tributo chiesto a rimborso per singolo periodo di imposta.

Mediazione non solo per la cartella esattoriale

La procedura di reclamo-mediazione non vale solo per le cartelle di pagamento ma per qualsiasi atto fiscale entro i limiti suddetti di 50mila euro: si pensi agli atti delle Dogane, Comune, Regione, Consorzi di bonifica, Camere di Commercio, Agenzia delle Entrate.

Come costituirsi in giudizio

Il contribuente entro 30 giorni da quando ha proposto il ricorso deve – a pena di inammissibilità – costituirsi in giudizio, cioè deve depositare il proprio fascicolo presso la segreteria della Commissione tributaria provinciale o spedirlo per posta in plico raccomandato senza busta con avviso di ricevimento. Nel caso di notifica del ricorso mediante posta elettronica certificata, il deposito del fascicolo deve avvenire mediante il Sistema Informativo della Giustizia Tributaria (S.I.Gi.T.), cui si accede dal Portale della Giustizia tributaria (www.giustiziatributaria.gov.it).

Per le controversie di valore non superiore a 50.000 euro e pertanto soggette a reclamo/mediazione, il contribuente – a pena di improcedibilità del ricorso – può costituirsi in giudizio entro 30 giorni solo dopo che siano trascorsi 90 giorni dalla notifica del ricorso e non sia stato notificato l’accoglimento del reclamo o non sia stata conclusa la mediazione. Il termine di 90 giorni è sospeso dal 1° al 31 agosto.

Il fascicolo contiene:

  • l’originale del ricorso se è stato notificato tramite l’Ufficiale giudiziario, oppure il ricorso se notificato via posta elettronica certificata, oppure la copia del ricorso se è stato consegnato o spedito per posta; in questo caso il contribuente deve attestare che la copia sia conforme all’originale del ricorso
  • la fotocopia della ricevuta del deposito o della spedizione per raccomandata postale o la ricevuta di posta elettronica certificata
  • la documentazione relativa al versamento del contributo unificato
  • la fotocopia della cartella di pagamento
  • la nota di iscrizione a ruolo in cui devono essere indicati: le parti, il difensore che si costituisce, l’atto impugnato, la materia del contendere, il valore della lite e la data di notifica del ricorso.

Prima di costituirsi in giudizio il contribuente è tenuto a pagare il contributo unificato in base al valore della controversia. Questo valore è determinato secondo le modalità indicate al punto N.B. del paragrafo “Dati da indicare nel ricorso” e deve risultare da apposita dichiarazione resa dalla parte nelle conclusioni del ricorso, anche nell’ipotesi di prenotazione a debito.

Chi perde in giudizio può essere condannato al pagamento delle spese.

N.B. Se nel ricorso il difensore non indica il proprio indirizzo di posta elettronica certificata oppure la parte non indica il proprio codice fiscale, il contributo unificato è aumentato della metà.

Sospensione del pagamento

Il contribuente che propone ricorso può chiedere la sospensione del pagamento in via amministrativa o giudiziale. Se la sospensione è concessa e poi il ricorso è respinto, il contribuente deve pagare gli interessi maturati durante il periodo di sospensione del pagamento.

  • Sospensione amministrativa: la richiesta motivata di sospensione deve essere presentata in carta semplice alla Direzione che ha emesso il ruolo indicata nell’intestazione della pagina relativa al “Dettaglio degli addebiti”.
  • Sospensione giudiziale: se il pagamento della cartella può causare un danno grave e irreparabile, la richiesta motivata di sospensione deve essere proposta alla Commissione tributaria provinciale a cui viene presentato il ricorso. La domanda può essere inserita nel ricorso oppure proposta con atto separato; in questo caso, il contribuente deve notificarla alla Direzione o all’Agente della Riscossione contro cui ha proposto ricorso e depositarla presso la segreteria della Commissione tributaria provinciale con le stesse modalità previste per il ricorso.

Per le controversie di valore non superiore a 50.000 euro e pertanto soggette a reclamo/mediazione, la presentazione del ricorso comporta la sospensione per 90 giorni della riscossione e del pagamento delle somme dovute in base all’atto impugnato. Decorsi 90 giorni, se non è stato notificato l’accoglimento del reclamo o non è stata conclusa la mediazione, la sospensione viene meno e sono dovuti gli interessi maturati durante il periodo di sospensione del pagamento.

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