Mediazione tributaria prima dell’iscrizione a ruolo del ricorso contro il Fisco o l’agente della riscossione: quando è obbligatoria e come funziona.
A partire dal gennaio 2018, la mediazione tributaria diventa obbligatoria anche per le cause di valore più elevato. Difatti passa da 20 mila euro a 50 mila euro il valore della lite al di sotto del quale è obbligatoria la mediazione tributaria per le cause contro il Fisco. L’aumento è previsto dalla cosiddetta “Manovrina” [1], per gli atti impugnabili notificati a decorrere dal 1° gennaio 2018.
A tal proposito, occorre prendere in considerazione la data in cui il contribuente riceve l’atto notificato e non la data di spedizione da parte dell’Amministrazione finanziaria.
Indice
Come sapere se si applica la mediazione tributaria obbligatoria
La notifica dell’atto tributario si considera perfezionata al momento della ricezione da parte del contribuente e, dunque, rileva la data in cui la notifica si perfeziona per il destinatario [2].
Ne consegue che, se l’atto è notificato a mezzo posta anteriormente al 1° gennaio 2018, ma ricevuto dal contribuente successivamente a tale data, l’eventuale controversia dinanzi alla Commissione tributaria provinciale, anche di valore superiore a 20mila e fino a 50mila euro, ricade nell’ambito di applicazione mediazione tributaria obbligatoria.
Qualora l’impugnazione concerne il rifiuto tacito alla restituzione di tributi, sanzioni pecuniarie e interessi o altri accessori, il ricorso non può essere proposto prima del decorso di novanta giorni dalla data di presentazione della domanda di restituzione. Pertanto, il reclamo/mediazione trova applicazione anche nei casi in cui – alla data del 1° gennaio 2018 – non sia decorso il termine di novanta giorni dall’avvenuta presentazione di istanze relative a rimborsi superiori a20mila e fino a 50mila euro, mentre non opera se – alla medesima data – tale termine dilatorio risulti già spirato.
In sintesi, il reclamo/mediazione si applica anche alle controversie di valore superiore a 20mila e fino a 50mila euro concernenti:
- atti notificati (ricevuti dal contribuente) a decorrere dal 1º gennaio 2018;
- rifiuti taciti per i quali, alla data del 1º gennaio 2018, non sia interamente decorso il termine di novanta giorni dalla presentazione della domanda di restituzione.
Come funziona la mediazione tributaria obbligatoria
La mediazione tributaria obbligatoria si applica ai ricorsi notificati a partire dal 1 gennaio 2016 che abbiano ad oggetto atti fiscali dell’Agenzia delle Entrate, di altri enti creditori o dell’agente della riscossione, purché di valore non superiore a 50mila euro.
Sono soggetti a mediazione tributaria obbligatoria gli atti o provvedimenti concernentiimposte e tasse (imposte sui redditi, bollo auto tassa rifiuti ecc.) o la materia catastale. Tra questi atti rientrano anche la comunicazione di iscrizione di fermo amministrativo sul veicolo o di ipoteca su un immobile.
Il ricorso notificato all’ente impositore/Agente della Riscossione, qualora si alleghi l’istanza di mediazione, produce anche gli effetti di un reclamo e può contenere unaproposta di mediazione con rideterminazione dell’ammontare della pretesa.
Mediazione tributaria: come si calcola il valore di lite?
Per la determinazione del valore di una controversia tributaria si fa riferimento alle disposizioni di legge [3], per le quali il valore della lite coincide con l’importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate con l’atto impugnato.
In caso di controversie relative esclusivamente alle sanzioni, il valore è costituito dal loro ammontare.
L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che, nelle controversie riguardanti il rifiuto espresso o tacito alla restituzione di tributi, il valore della lite corrisponde all’importo del tributo richiesto a rimborso, al netto degli accessori; qualora l’istanza di rimborso riguardi più periodi d’imposta, il valore della lite è dato dal tributo chiesto a rimborso per singolo periodo di imposta.
Il reclamo/mediazione si applica anche qualora, in sede di autotutela parziale, l’Amministrazione finanziaria riduca l’ammontare del tributo accertato al di sotto della soglia dei cinquantamila euro, purché ciò avvenga in pendenza dei termini per la proposizione del ricorso; l’istituto non trova, invece, applicazione qualora taleriduzione abbia luogo dopo la notifica del ricorso.
Mediazione tributaria ipoteca, fermo amministrativo e cartelle
Qualora il debitore impugni la comunicazione di iscrizione di fermo di beni mobili o di ipoteca su immobili, il valore della controversia va determinato con riferimento all’atto impugnato e, come previsto per la quantificazione del contributo unificato, deve essere calcolato in base al valore dei crediti per tributi – al netto di interessi, sanzioni (salvo che le sanzioni non costituiscano un accessorio al tributo per cui si procede, bensì pretesa autonoma) e altri oneri accessori – per i quali l’Agente della riscossione ha comunicato l’iscrizione del fermo o dell’ipoteca.
Anche nel caso in cui il ricorrente, oltre a contestare vizi propri del fermo o dell’ipoteca, contesti anche i crediti per i quali si procede, si deve far riferimento al valore complessivo dei crediti tributari come detto in precedenza.
Di conseguenza, se il valore complessivo dei crediti tributari sottostanti al fermo o all’ipoteca supera 20mila euro (o 50mila a partire dal 1 gennaio 2018), la lite non è soggetta al procedimento di mediazione anche se le iscrizioni a ruolo contestate abbiano un valore inferiore alla predetta soglia.
In altri termini, quando con lo stesso ricorso il debitore impugni, oltre al fermo o ipoteca con valore superiore a 20mila euro, anche le singole iscrizioni a ruolo di valore inferiore, prevale il rito ordinario di impugnazione su quello speciale del reclamo-mediazione.
Gli stessi criteri si applicano, analogamente, nel caso di impugnazione di una cartella di pagamento che cumula distinte iscrizioni a ruolo anche se eseguite da diversi enti creditori, se si contesta integralmente la cartella per vizi propri, nonché le singole iscrizioni a ruolo per vizi riferiti all’attività degli enti creditori.