I danni economici e morali riconosciuti all’infortunato a seguito di sinistro stradale.
Hai fatto un incidente stradale: niente di grave fortunatamente, ma sei stato costretto ad andare al pronto soccorso e a saltare alcuni giorni di lavoro. In questo frangente sei rimasto a casa, hai dovuto rinviare una serie di appuntamenti che avevi in programma e, per di più, hai anche l’automobile in officina per la riparazione, né sai quanto ti costerà. Per fortuna c’è l’assicurazione a risarcirti e, su questo, non temi brutte sorprese: l’altro conducente si è preso tutta la responsabilità. È dunque solo questione di tempo. Hai affidato la pratica a un avvocato, il quale non si prenderà da te nemmeno un euro, ma – ti ha assicurato – verrà pagato direttamente dalla compagnia. Tuttavia, vorresti sapere in anticipo cosa risarcisce l’assicurazione in caso di incidente in modo da farti quattro conti, stabilire quando far riparare la macchina incidentale ed, eventualmente, procedere a qualche spesuccia che avevi in mente di fare. In questo articolo ti spiegheremo proprio questo: in base a quali criteri viene determinato il risarcimento per un sinistro stradale e, di solito, dopo quanto tempo interviene.
Indice
- 1 I danni da risarcire in caso di incidente stradale
- 2 Danni economici
- 3 Danni non economici
- 4 Quanto tempo per ottenere il risarcimento
I danni da risarcire in caso di incidente stradale
Nel momento in cui si fa un incidente stradale di cui non si ha colpa, si ha diritto ad essere risarciti di tutti i danni che ne sono derivati. Tali danni possono essere raggruppati di un due grandi categorie: i danni economici e i danni non economici. In ognuna di queste categorie, poi, sono previste diverse voci che andremo ad analizzare qui di seguito, con una importante precisazione: ogni incidente ha la sua storia e le sue regole. E questo perché non tutte le persone sono uguali: un giovane subisce un danno superiore a una persona anziana se è costretto a vivere, per tutta una vita, con la riduzione di mobilità di un braccio; allo stesso tempo un professionista che deve restare a letto per un mese ha una perdita maggiore rispetto a un bambino o a un disoccupato che non lavorano.
Qui di seguito quindi cercheremo di tracciare, per sommi tratti ed in generale, cosa risarcisce l’assicurazione in caso di incidente.
Danni economici
Quanto ai danni economici questi sono quelli conseguenti alle perdite subite a seguito del sinistro. Tecnicamente vengono detti danno emergente. Si tratta innanzitutto delle spese vive come quelle per la riparazione dell’automobile e – in caso di danni fisici – le medicine e le cure necessarie alla guarigione (fisioterapia, visite mediche private, tac, risonanze, ecc.).
Per ottenere il risarcimento di tali spese è necessario conservare le ricevute degli esborsi sostenuti (scontrini, fatture, ecc.). Non è tuttavia detto che il danneggiato debba prima sostenere la spesa per poi avere il rimborso: può anche fare il contrario, ossia farsi risarcire i costi che andrà a sostenere in futuro. In tal caso però dovrà munirsi di un preventivo di spesa da esibire all’assicurazione. Si pensi al caso dell’auto dal battilameria per il cui pagamento si preferisce attendere prima l’indennizzo dell’assicurazione.
Di solito, le spese vive vengono risarcite al 100% proprio perché certificate da un documento. Su queste difficilmente l’assicurazione fa resistenza.
Nella voce dei danni economici è compreso anche il cosiddetto fermo tecnico, ossia il danno dovuto all’assenza dell’auto perché “ricoverata” dal meccanico e la necessità di ricorrere a mezzi alternativi (auto in leasing o mezzi pubblici, con tutti i costi e gli svantaggi che questi comportano).
Attenzione però: secondo la giurisprudenza il danno per il «fermo tecnico» può essere risarcito solo se il proprietario dimostra di aver subito un effettivo pregiudizio economico. Tale danno non dipende dal semplice fatto di essere rimasti senza la propria auto e non scatta, perciò, in via automatica, ma va ugualmente dimostrato con una perdita economica: o per via delle spese sostenute per procurarsi un mezzo sostitutivo (ad esempio un auto in leasing, le ricevute del taxi, i biglietti dell’autobus o del treno) oppure per la diminuzione di reddito (i mancati guadagni che il danneggiato avrebbe altrimenti realizzato grazie all’utilizzo del mezzo: si pensi al caso di un agente di commercio che non ha potuto lavorare).
Di solito il danno da fermo tecnico viene riconosciuto solo a seguito di una causa: con difficoltà le assicurazioni lo risarciscono in via bonaria, salvo si diano delle prove concrete e certe di esborsi sostenuti.
Nella voce dei danni economici rientrano poi i mancati guadagni ossia la riduzione di reddito determinata, di solito, dai postumi dell’incidente: si tratta, in particolare, del reddito che un lavoratore autonomo avrebbe potuto ottenere se non fosse stato costretto a rimanere a casa e a mettere in stand-by la propria attività. Tecnicamente questa voce di danno viene definita lucro cessante.
Anche queste perdite vengono difficilmente indennizzate durante la trattativa stragiudiziale con l’assicurazione e, di solito, si deve fare una causa per ottenerne la liquidazione. Ma non si cada nella tentazione di avviare facili contenziosi: vista l’incertezza di stabilire cosa riserva il futuro, gli stessi giudici non sono soliti accordare risarcimenti in via presuntiva, solo sulla base della dimostrazione dei redditi conseguiti negli anni passati. Bisognerebbe portare la prova di una pianificazione di guadagni probabili, “saltata” proprio a causa dell’incidente.
Danni non economici
Nei danni non economici rientrano quelli fisici e quelli morali. I danni fisici sono, innanzitutto, rappresentanti dal cosiddetto danno biologico, ossia la menomazione fisica, anche se non definitiva, subita dal danneggiato. Il danno biologico è dunque il danno alla salute e all’integrità fisica e/o psichica riportato da una persona in conseguenza dell’incidente stradale. Si pensi al danno conseguente alla perdita di un arto o di un dente. Per quantificare il danno biologico esistono delle tabelle (in particolare quelle elaborate dal Tribunale di Milano) che quantificano questo danno a secondo di una percentuale quantificata da un medico legale (quello dell’assicurazione) e che viene rapportata all’età della persona: tanto più è alto il punteggio di invalidità ed è bassa l’età del danneggiato, tanto maggiore è il risarcimento.
Tra i danni non economici vi rientra poi il danno morale consistente nel dolore e nella sofferenza subita da una persona in conseguenza dell’incidente. È dovuto solo in conseguenza di comportamenti (anche non volontari) costituenti reato, come ad esempio nel caso del delitto di lesioni colpose o di condotte talmente gravi da violare i principi costituzionali. Si pensi a una persona che non riesce più a relazionarsi o a lavorare a seguito di un grave incidente. Il danno morale si può quindi sintetizzare con la sofferenza psicologica che il danneggiato è costretto a patire in conseguenza del fatto illecito: esso consiste nel cosiddetto patema d’animo.
Tale danno va riconosciuto indipendentemente dall’ipotesi in cui il soggetto leso abbia anche subito un danno biologico di natura psichica. Il danno morale, quindi, riguardando la lesione della integralità morale della persona umana, è ontologicamente autonomo rispetto al danno biologico.
C’è infine il danno esistenziale ossia lo sconvolgimento nella vita quotidiana determinato dal fatto illecito altrui. Si pensi al caso in cui un soggetto, dopo un incidente, abbia riportato delle gravi ustioni in volto che ne abbiano compromesso irrimediabilmente l’aspetto o, a seguito di una grave lacerazione, abbia subito l’impotenza sessuale.
In pratica è il danno che consegne all’alterazione della personalità del danneggiato e del suo modo di rapportarsi con gli altri nell’ambito della vita comune di relazione, sia all’interno che all’esterno del nucleo familiare, tale da imporgli (in modo conscio o inconscio) scelte di vita diverse.
A differenza dei danni economici, quelli non economici non possono essere quantificati con certezza e, quasi sempre, richiedono l’intervento di una perizia di parte che relazioni sulle conseguenze – fisiche e psichiche – del danneggiato cercando di dargli un valore economico. Quand’anche manchino possibilità di quantificare con precisione questi danni, il giudice le valuta «in via equitativa», ossia secondo quanto gli sembra giusto alla luce del caso concreto.
Quanto tempo per ottenere il risarcimento
Quando si avvia la pratica per il risarcimento, l’assicurazione ha 60 giorni per risarcire i danni all’auto e 90 per i danni alla persona. Inutile dire che non sempre i termini vengono rispettati, ma non per questo conviene fare subito una causa visti i più dilatati tempi dei processi. Quel che può fare l’assicurato è predisporre nel più breve tempo possibile tutte le carte e i documenti affinché l’assicurazione possa fare le sue valutazioni. Vien da sé, però, che se la malattia del danneggiato non è terminata l’assicurazione non ha la possibilità di quantificare l’importo da liquidare.