Cartelle esattoriali: come fare opposizione e vincere il ricorso. Tutti i motivi per contestare la richiesta di pagamento.

Hai ricevuto una cartella di pagamento e, come tutti i contribuenti, prima di pagare vorresti sapere se c’è qualche errore e motivo per opporsi. Non è infatti una novità che molte cartelle esattoriali siano nulle per difetti di forma o errori di procedura, spesso commessi dall’Agente della Riscossione. Il fatto, peraltro, che la competenza per l’esazione dei tributi sia passata, a partire dal 1° luglio 2017, da Equitalia ad Agenzia Entrate Riscossione non cambia di un millimetro tutte le possibili difese del contribuente: tradotto in parole semplici significa che tutti i vecchi motivi di impugnazione contro le richieste di pagamento possono essere utilizzati anche oggi visto che tra i due soggetti non vi è alcuna differenza se non per la struttura interna (la prima era una società per azioni mentre il nuovo esattore è un ente pubblico). Se quindi ti stai chiedendo come difendersi da Agenzia Entrate Riscossione troverai in questo articolo un valido vademecum. Abbiamo infatti voluto riassumere, in un’unica guida, tutte le principali cause di ricorso che – ieri come oggi – si possono far valere contro le cartelle esattoriali. Vediamole dunque a una a una.

Indice

  • 1 Quali motivi di opposizione contro Agenzia Entrate Riscossione
  • 2 Difendersi da Agenzia Entrate Riscossione con l’opposizione
  • 3 Come sospendere la cartella di pagamento
  • 4 Istanza in autotutela e ricorso al Garante del Contribuente
  • 5 Entro quanto tempo impugnare la cartella di pagamento?
  • 6 Omessa notifica dell’atto prodromico
  • 7 Eccezione di prescrizione
  • 8 Eccezione di decadenza
  • 9 La cartella ha una durata limitata
  • 10 Calcolo degli interessi
  • 11 Mancata motivazione della cartella
  • 12 La cartella di pagamento senza firma
  • 13 La difesa in causa
  • 14 Mediazione obbligatoria
  • 15 Come chiedere la dilazione della cartella di pagamento
  • 16 Come difendersi dal pignoramento di Agenzia Entrate Riscossione
    • 16.1 Conversione del pignoramento
    • 16.2 Riduzione del pignoramento
  • 17 Come chiedere la compensazione della cartella di pagamento
  • 18 L’erede non paga le sanzioni
  • 19 Legge salva-suicidi e l’accordo con Agenzia Entrate Riscossione

Quali motivi di opposizione contro Agenzia Entrate Riscossione

Prima di comprendere quali sono i singoli motivi da utilizzare per contestare una cartella di pagamento, dobbiamo precisare una questione che spesso viene ignorata. Quando arriva la cartella esattoriale il contribuente è già stato allertato della morosità che lo interessa (e se non lo è stato, si tratta di un motivo di impugnazione, come vedremo a breve). Questo significa che ha già ricevuto un atto con l’intimazione di pagamento da parte dell’ente titolare del credito (Agenzia Entrate, Inps, Comune, Regione, ecc.). Dunque, egli non può, con l’opposizione alla cartella, rimettere in discussione i vizi del precedente atto come, ad esempio, l’esistenza del debito, la sua entità, la legittimazione passiva a pagare (il fatto cioè che l’atto dovesse essere indirizzato a un’altra persona). Il contribuente può solo contestare tutti gli errori commessi dall’amministrazione dopo l’invio del primo avviso di pagamento, errori che di solito riguardano il rispetto dei tempi (decadenza e prescrizione), la stampa della cartella esattoriale o la sua notifica. Del resto, se così non fosse, vorrebbe dire che la notifica della cartella riaprirebbe i termini per impugnare l’atto di accertamento, impugnazione che, invece, ha dei tempi categorici e prefissati dalla legge.

Difendersi da Agenzia Entrate Riscossione con l’opposizione

La seconda cosa importante da sapere è che con Agenzia Entrate Riscossione non sono possibili accordi a saldo e stralcio o altre intese che non siano già disciplinate dalla legge e valide per tutti. Diversamente si avvallerebbero trattamenti di favore di un contribuente rispetto ad altri a seconda della maggiore o minore accondiscendenza del singolo ufficio o funzionario. Dunque, se hai ricevuto un avviso di pagamento non credere che, andando allo sportello o parlando con il dirigente, potrai trovare un’intesa. Tutto ciò che ti è consentito fare è:

  • fare ricorso al giudice;
  • chiedere la sospensione automatica (vedremo che, per questa, ci sono termini e condizioni per poter procedere);
  • presentare un’istanza per l’annullamento della cartella in autotutela;
  • chiedere una rateazione (in tal modo pagherai a rate, con un piano di dilazione che, di norma, è a 72 rate e che non richiede di dover dimostrare la propria incapacità economica);
  • pagare.

Quando parliamo di eccezioni contro la cartella di pagamento intendiamo dire tutte le possibili contestazioni che, nell’atto di ricorso, vengono sollevate davanti al giudice affinché questi annulli l’atto dell’esattore. Uno stesso ricorso può contenere svariate eccezioni in modo che, se una di queste dovesse essere rigettata dal tribunale, ci sarebbero ugualmente le altre su cui confidare. Di solito, più eccezioni si hanno “nel proprio arco”, più possibilità ci sono per difendersi da Agenzia Entrate Riscossione.

A differenza a quanto spesso si crede, il ricorso non sospende l’esecuzione forzata; questo vuol dire che, se la causa dura a lungo, Equitalia può, nel frattempo, procedere ugualmente al pignoramento. Anzi, per quanto riguarda gli avvisi di accertamento notificati per imposte dirette, Irap ed Iva è previsto l’obbligo di versare un terzo delle sole imposte pretese, oltre interessi, in pendenza del primo grado di giudizio.

Come sospendere la cartella di pagamento

In verità, la prima cosa a cui si pensa nel momento in cui si riceve una cartella di pagamento, è tentare di “bloccarla” ossia di sospendere la sua efficacia e, quindi, la possibilità che ha l’esattore di effettuare un pignoramento nel frattempo in cui si ricercano i soldi o magari si ragiona se fare opposizione o meno. Se la cartella viene sospesa, infatti, Agenzia Entrate Riscossione non può eseguire né pignoramenti, né fermi auto, né ipoteche. Insomma, l’esecuzione forzata esattoriale viene bloccata in attesa di una decisione definitiva sulla legittimità della cartella stessa.Per sospendere una cartella di pagamento, l’avvocato tradizionale ti dirà che c’è bisogno di un ricorso al giudice e che sarà quest’ultimo, alla prima udienza, a decidere se bloccare o meno l’efficacia esecutiva della cartella. Ciò è corretto, ma non è l’unico rimedio. Ne esiste un altro, sicuramente più efficace, veloce ed economico, che è quello concesso dalla legge di stabilità del 2013 [1] per come modificata due anni fa [2]. Tale possibilità – che va comunemente sotto il nome di «istanza cartelle pazze» – consente di bloccare ogni mossa di Agenzia Entrate Riscossione su segnalazione, da parte del contribuente, di una presunta irregolarità della cartella di pagamento. In questo frangente, l’esattore è tenuto a verificare la regolarità della pretesa di pagamento consultandosi con l’ente creditore; e se, entro 220 giorni, il contribuente non riceve risposta, la cartella si considera annullata definitivamente. Insomma, al contribuente basta chiedere la sospensione della cartella presentando, allo sportello di Agenzia Entrate Riscossione o, in via telematica, tramite il suo sito, una semplice istanza con il cosiddetto «modello SL1» che puoi scaricare qui. A questo punto tutto si blocca: l’esattore non può fare pignoramenti, non può iscrivere ipoteche, non può bloccare l’auto, in attesa di decidere sull’istanza. Il silenzio per oltre 220 giorni si considera accoglimento della contestazione e quindi la cartella non va più pagata. Il tutto senza spendere un euro e senza bisogno di avvocati.

L’unico handicap di questa procedura è che:

  • deve essere attivata entro 60 giorni dalla notifica della cartella;
  • funziona solo per determinate (e poche) contestazioni e non per tutte.

In particolare i casi in cui è possibile presentare l’istanza di sospensione automatica contro la cartella di pagamento sono i seguenti:

  • prescrizione o decadenza del diritto alla riscossione verificata prima della notifica della cartella stessa;
  • avvenuto pagamento del debito prima della notifica della cartella;
  • precedente sgravio del tributo o della sanzione emesso dall’ente titolare del credito;
  • annullamento o sospensione, da parte del giudice o di un’autorità amministrativa, della richiesta di pagamento poi reiterata nella cartella.

Istanza in autotutela e ricorso al Garante del Contribuente

Nulla ti vieta di presentare una istanza in autotutela: si tratta di un ricorso che non ha termini e che può essere spedito (anche con Pec) in qualsiasi momento. Non sospende in automatico la cartella né obbliga l’amministrazione a rispondere. Tuttavia, in caso di errori macroscopici, può essere risolutivo. L’istanza in autotutela non deve rispettare formule particolari: l’importante è chiarire gli estremi dell’atto e le ragioni della sua nullità. L’istanza va inviata sia ad Agenzia Entrate Riscossione che all’ente titolare del credito. Puoi procedere con raccomandata a.r. o con posta certificata, senza necessità della difesa di un avvocato e senza pagare un euro. Due sono i problemi di questa procedura:

  • l’amministrazione non è tenuta a rispondere all’autotutela e, se non lo fa, il silenzio si considera come rigetto dell’istanza (non quindi un «accoglimento» come invece con l’istanza «cartelle pazze» di cui abbiamo parlato sopra);
  • a differenza dell’istanza «cartelle pazze», il ricorso in autotutela non sospende la cartella che, pertanto, può sempre essere “azionata”: in altre parole, si può subire un fermo, un’ipoteca o un pignoramento nonostante la richiesta in autotutela. Detta istanza non sospende neanche il decorso dei termini per agire in tribunale e presentare impugnazione contro la cartella. Questo significa che, se in prossimità della scadenza dei termini per agire in giudizio non si è ricevuto alcuna risposta dall’amministrazione, sarà sempre meglio avviare anche la causa per non doversi poi trovare con la sorpresa di un rigetto dell’istanza.

Per rendere l’istanza in autotutela più “forte” è possibile indirizzarla anche al Garante del Contribuente; sebbene questi non ha la possibilità di annullare l’atto o di ordinare al fisco come comportarsi, i suoi pareri sono comunque importanti e possono essere di indirizzo anche al giudice in caso di successivo contenzioso. Il ricorso al Garante può essere fatto anche autonomamente, in sostituzione o successivamente al ricorso in autotutela.

Entro quanto tempo impugnare la cartella di pagamento?

Per impugnare la cartella di pagamento, il contribuente deve rispettare dei termini precisi:

  • 60 giorni dalla notifica della cartella se gli viene richiesto il pagamento di tasse e tributi (Ici, Imu, Tasi, Tari, Irpef, Iva, imposta di registro, bollo auto e, comunque, tutte le somme di competenza dell’Agenzia delle Entrate): in tal caso il ricorso va presentato alla Commissione tributaria;
  • 30 giorni dalla notifica della cartella se gli viene richiesto il pagamento di multe: in tal caso il ricorso va presentato al giudice di pace;
  • 40 giorni dalla notifica della cartella se gli viene richiesto il pagamento di contributi previdenziali: in tal caso il ricorso va presentato al tribunale ordinario, sezione lavoro.

A questi termini si applica la sospensione feriale (non va computato il periodo 1-31 agosto). C’è però un’eccezione a questa regola, applicabile solo agli avvisi di accertamento se il contribuente abbia presentato istanza di accertamento con adesione. In questo caso i giorni per presentare il ricorso diventano 150: ai 60 giorni dalla notifica dell’atto se ne aggiungono altri 90 per consentire di espletare la procedura di adesione.

I termini invece sono diversi se si ricorre contro il pignoramento. In tal caso, se ci si oppone a vizi di procedura e formali, si hanno solo 20 giorni. Altrimenti non ci sono termini e il contribuente può ricorrere in qualsiasi momento, almeno finché l’esecuzione forzata e l’espropriazione (del bene o del denaro) non è già avvenuta.

Omessa notifica dell’atto prodromico

Venendo ora ai singoli mezzi per difendersi da Agenzia Entrate Riscossione, e quindi alle varie eccezioni da sollevare nell’atto di opposizione contro la cartella esattoriale, vediamo qual è il più usato dai contribuenti.

Abbiamo detto che la cartella di pagamento non è il primo atto che riceve il contribuente ma solo quello che anticipa l’esecuzione forzata, ossia il pignoramento. Essa è infatti un titolo esecutivo, un documento che accerta l’esistenza di un debito. Ma prima di essa ci sono una serie di procedure interne che si manifestano al contribuente attraverso la notifica dell’avviso di pagamento (anche detto «atto prodromico» appunto perché “viene prima” della cartella medesima). Se l’interessato non ha ricevuto tale atto anche la cartella è nulla. La ragione è semplice: in una situazione del genere gli verrebbe precluso difendersi e impugnare l’originaria pretesa. Quindi se con la cartella è la prima volta che vieni a conoscenza del tuo debito, puoi fare ricorso al giudice per far annullare la cartella stessa. Attenzione: il ricorso deve rispettare i termini di legge ossia:

  • 30 giorni per le cartelle relative a multe stradali (la competenza è del giudice di pace);
  • 40 giorni per le cartelle relative a contributi previdenziali Inps e Inail (la competenza è del tribunale ordinario, sezione lavoro);
  • 60 giorni in tutti gli altri casi, ossia imposte e tributi (la competenza è della Commissione Tributaria Provinciale).

Leggi anche Cartella di pagamento: la guida per annullare il debito.

Potrebbe essere che l’atto prodromico ti sia stato notificato ma che tu non lo abbia saputo magari perché assente o in vacanza o perché qualcuno della tua famiglia ha ritirato la raccomandata per te. A questo punto, per non fare cause inutili (che peraltro potrebbero comportare la condanna alle spese), ti consiglio di fare prima una istanza di accesso agli atti amministrativi: devi cioè recarti agli uffici di Agenzia Entrate Riscossione e chiedere una copia dei documenti che comprovano l’avvenuta notifica. Ti devono essere forniti entro 30 giorni. In questo modo potrai sapere se l’originario avviso di pagamento ti era stato notificato o meno. In particolare sappi che:

  • se nel momento in cui è passato il postino tu non eri a casa, questi deve aver lasciato in cassetta un avviso con l’indicazione che la cartella è in giacenza presso l’ufficio postale o presso il Comune; inoltre ti deve essere inviata una seconda raccomandata (dovresti aver ricevuto anche questa) che ti avvisa della suddetta giacenza. Se così non fosse, la notifica sarebbe nulla e potresti far annullare la cartella;
  • se il postino ha invece consegnato la cartella a un familiare convivente o al portiere (ebbene sì! lo può fare se tu non sei a casa), non deve inviarti una seconda raccomandata informativa. Pertanto spetta a te informarti da chi vive insieme a te se, in tua assenza, è stata consegnata una raccomandata.

Se ritieni che la firma sulla raccomandata non è la tua, puoi sempre contestare la notifica ma devi dimostrare la falsità della stessa con un procedimento che si chiama «querela di falso» e che allunga un po’ i tempi.

Eccezione di prescrizione

Un altro motivo solitamente usato per difendersi dalle cartelle di pagamento è far rilevare la prescrizione. Si tratta, in buona sostanza, del decorso del tempo che intercorre tra una cartella di pagamento e un’altra (se riferite allo stesso debito), tra l’avviso di pagamento (l’atto prodromico) e la successiva cartella o tra la cartella e l’eventuale pignoramento. Il contribuente può far annullare la richiesta di pagamento se, per numerosi anni, nessuno si è fatto vivo e non gli sono stati notificati solleciti. Questi termini di prescrizione sono diversi a seconda del tipo di tassa in gioco. In particolare:

  • crediti Inps e Inail per contributi previdenziali: prescrizione in 5 anni;
  • crediti dell’Agenzia delle Entrate per Irpef, Irap, Iva e altre imposte erariali: prescrizione in 10 anni (con qualche precedente che pala di 5 anni);
  • crediti del Comune per multe stradali: prescrizione in 5 anni;
  • crediti dello Stato per canone Rai: prescrizione in 10 anni;
  • crediti della Regione per bollo auto: prescrizione in 3 anni;
  • crediti del Comune per Imu, Tasi, Tari, Tarsu, Ici: prescrizione in 5 anni.

Sul punto ti consiglio di leggere Quando una cartella esattoriale va in prescrizione.

Cosa fare se la cartella di pagamento di Agenzia Entrate Riscossione è prescritta? La cosa più immediata e naturale sarebbe quella di chiedere uno sgravio della cartella stessa dalle somme non più dovute. Tuttavia, per quanto semplice, tale operazione può risultare problematica: ciò a causa della scarsa collaborazione da parte degli uffici dell’Agente della riscossione, pur dinanzi a conclamate ragioni del contribuente. Insomma gli uffici se ne lavano spesso le mani rimandando il contribuente all’ente titolare del credito, mentre quest’ultimo, a sua volta, si scrolla di dosso ogni decisione in merito, sostenendo di aver inviato per tempo il ruolo all’esattore. Si può quindi presentare una istanza in autotutela da presentare all’ente titolare del credito e, per conoscenza, all’Agenzia Entrate Riscossione, ma il mezzo migliore è quello di fare ricorso al giudice. Anche in questo caso, bisogna però rispettare i termini di legge:

  • 30 giorni per le cartelle relative a multe stradali (la competenza è del giudice di pace);
  • 40 giorni per le cartelle relative a contributi previdenziali Inps e Inail (la competenza è del tribunale ordinario, sezione lavoro);
  • 60 giorni in tutti gli altri casi, ossia imposte e tributi (la competenza è della Commissione Tributaria Provinciale).

Eccezione di decadenza

Diversa dalla prescrizione è la decadenza. Anche questa eccezione si fonda sul mancato rispetto dei termini, ma in questo caso si tratta dei termini massimi che devono necessariamente decorrere tra l’iscrizione a ruolo del debito e la notifica della prima cartella. Tutto avviene nel seguente modo:

  • dopo che l’ente titolare del credito ha inviato l’avviso di pagamento ed ha accertato l’inadempimento definitivo (scaduti cioè i termini per il versamento) delega l’Agente della riscossione del recupero coattivo delle somme. Questa attività si sostanzia con l’iscrizione a ruolo dell’importo. La data in cui avviene l’iscrizione a ruolo viene poi riportata sulla cartella esattoriale, per cui il contribuente può sempre verificarla;
  • tra la data di notifica della cartella e la data di iscrizione a ruolo non devono decorrere, nella gran parte dei casi, più di due anni. Diversamente la cartella è illegittima.

Leggi anche Cartelle di pagamento: ecco tutto quello che devi sapere.

La cartella ha una durata limitata

Altro motivo di eccezione è relativo al rispetto dei termini di efficacia della cartella. Essa consente il pignoramento solo entro un anno dalla sua notifica. Se il pignoramento dovesse avvenire più tardi di tale termine è necessaria la notifica di un ulteriore atto, detto «intimazione di pagamento» il quale, a sua volta, ha un’efficacia limitata a 180 giorni. Questo non toglie che, spirata l’efficacia dell’intimazione di pagamento, non se ne possa notificare un secondo, un terzo, ecc.; ma di certo, prima di tale adempimento, non può intervenire alcun pignoramento.

Calcolo degli interessi

La cartella è illegittima se, nel richiedere il pagamento dell’imposta o della sanzione insieme agli interessi, indica un’unica somma senza invece distinguerle. Secondo la giurisprudenza, deve essere chiaro e trasparente il metodo di calcolo degli interessi, le annualità calcolate e il saggio di ogni singolo anno. Solo in questo modo è possibile consentire al contribuente di esercitare un controllo sul “conto definitivo”.

In ogni caso, l’errata o omessa indicazione dei criteri di calcolo degli interessi non rende nulla tutta la cartella ma solo la parte degli interessi.

Mancata motivazione della cartella

La cartella deve sempre indicare per quali ragioni bisogna pagare, ossia il tributo o la sanzione a cui le somme si riferiscono. È il cosiddetto obbligo di motivazione che richiede, in alternativa, l’indicazione dell’atto precedentemente notificato al contribuente dal quale evincere la causale. La motivazione è condizione di validità della cartella.

La cartella di pagamento senza firma

La cartella di pagamento non deve necessariamente indicare la firma del suo “autore”, il quale può essere indicato nel corpo dell’atto. L’importante è che il responsabile del procedimento sia sempre indicato con nome e cognome.

La difesa in causa

Secondo alcuni giudici, Agenzia Entrate e Agenzia Entrate Riscossione possono stare in causa solo a mezzo di personale interno e non con avvocati esterni. La conseguenza è che la difesa dell’Esattore è nulla, il giudice non può ascoltare le eccezioni da questa sollevata né tenere in considerazione i documenti di prova prodotti. «L’errata costituzione – determinata dall’impossibilità di concedere delega a soggetti non interni all’ufficio – può essere rilevata in qualsiasi grado di giudizio dal magistrato». Tradotto significa che se un contribuente ha già impugnato una cartella esattoriale e ha perso la causa per qualsiasi altra ragione, qualora siano ancora aperti i termini per fare appello o ricorso in cassazione, può ugualmente sollevare l’eccezione in questione – quella cioè di difetto di costituzione – anche se non lo aveva fatto in primo grado (magari perché non ne sapeva l’esistenza). Questo perché a dover rilevare il difetto di rappresentanza degli avvocati esterni all’Agente della riscossione doveva essere il giudice e non tanto il contribuente. Con la conseguenza che si tratta di una censura che può essere mossa in qualsiasi stato e grado della causa.

Mediazione obbligatoria

Tutte le cartelle per importi non superiori a 50mila euro che si impugnano davanti alla Commissione tributaria non possono essere depositate direttamente davanti al giudice ma vanno prima notificati all’Esattore con una proposta di reclamo-mediazione in cui si tenta un accordo per rettificare eventuali errori.

Leggi sul punto Cartelle esattoriali: il nuovo reclamo-mediazione.

Come chiedere la dilazione della cartella di pagamento

Chiedendo ad Agenzia Entrate Riscossione la rateazione del debito puoi sospendere la cartella di pagamento, ossia fare in modo che non vengano eseguiti pignoramenti, fermi o ipoteche. Esistono tre possibilità diverse:

  • debiti fino a 60.000 euro: piano ordinario. È possibile chiedere la cosiddetta rateazione ordinaria a 72 rate (6 anni), senza dover presentare documentazione per documentare la propria difficoltà economica. La richiesta può essere fatta anche online. Si può scegliere tra rate costanti o crescenti;
  • debiti superiori a 60.000 euro: piano ordinario. Si può chiedere la rateazione fino a 72 rate (6 anni) ma dimostrando la propria difficoltà economica. In particolare si può chiedere la rateizzazione presentando una domanda e allegando la certificazione relativa all’Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) del tuo nucleo familiare per attestare la temporanea situazione di obiettiva difficoltà economica. Se la richiesta è accolta, accedi e al piano ordinario che ti consente di pagare il debito fino a un massimo di 72 rate (6 anni). Puoi scegliere tra rate costanti o rate crescenti;
  • piano straordinario: se non sei in grado di sostenere il pagamento del debito secondo un piano ordinario in 72 rate mensili, puoi ottenere una rateizzazione fino a 120 rate di importo costante. Deve risultare la comprovata e grave situazione di difficoltà legata alla congiuntura economica e per ragioni estranee alla propria responsabilità. Innanzitutto, è necessario dimostrare di non poter pagare il debito secondo i criteri previsti per un piano ordinario. Condizione che si verifica quando l’importo della rata è superiore al 20% del reddito mensile del tuo nucleo familiare, risultante dall’Indicatore della situazione reddituale (ISR) riportato nel modello ISEE (Indicatore della situazione economica equivalente). In questo caso, puoi presentare una domanda di rateizzazione, dichiarando di trovarti in una comprovata e grave difficoltà legata alla congiuntura economica per ragioni estranee alla tua responsabilità, allegando la certificazione relativa all’ISEE del tuo nucleo familiare, comprensiva del quadro N- Indicatore della situazione reddituale, debitamente valorizzato.

Una volta presentata l’istanza di rateazione:

  • Agenzia Entrate Riscossione non può procedere a iscrivere fermi o ipoteche o intraprendere pignoramenti non ancora iniziati;
  • i pignoramenti già in corso vengono sospesi e abbandonati dopo il pagamento della prima rata;
  • fermi e ipoteche già iscritti non vengono cancellati, ma limitatamente al caso del fermo è possibile, dimostrando l’avvenuto pagamento della prima rata, ottenere una quietanza di pagamento e ritornare a circolare.

Come difendersi dal pignoramento di Agenzia Entrate Riscossione

Se, dopo la notifica della cartella di pagamento, Agenzia Entrate Riscossione è passata all’attacco con un pignoramento ci sono due mezzi di difesa oltre al ricorso.

Conversione del pignoramento

Qualora Agenzia Entrate Riscossione abbia già avviato il pignoramento, prima che sia disposta la vendita o l’assegnazione, il debitore può chiedere di sostituire ai beni o ai crediti pignorati una somma di denaro pari, oltre alle spese di esecuzione, all’importo dovuto al creditore pignorante e ai crediti intervenuti, comprensivo del capitale e delle spese. In tal modo i beni pignorati vengono liberati e tornano nella disponibilità del debitore.

Riduzione del pignoramento

Quando il valore dei beni pignorati è superiore all’importo delle spese dell’esecuzione e dei crediti dovuti al creditore pignorante e agli eventuali creditori intervenuti, comprensivo del capitale, degli interessi e delle spese, il debitore può presentare al giudice dell’esecuzione un’istanza (anche orale) di riduzione del pignoramento.

L’istanza può essere proposta in qualsiasi fase della procedura esecutiva, finché non si sia proceduto alla vendita dei beni. La riduzione può essere disposta anche d’ufficio.

Il giudice decide con ordinanza non impugnabile, sentito il creditore pignorante.

Come chiedere la compensazione della cartella di pagamento

Se proprio non ci sono motivi di opposizione contro la cartella di pagamento e ti sembra che l’unica soluzione sia pagare, hai un altro metodo per difenderti da Agenzia Entrate Riscossione: quello di chiedere la compensazione con eventuali crediti che vanti nei confronti dell’erario. In particolare, si può estinguere le cartelle di pagamento, relativamente a tributi erariali (imposte sui redditi e addizionali, Iva, Registro e altri tributi indiretti, Irap, ecc.) e relativi oneri accessori (compresi gli aggi e le spese a favore dell’Agente della riscossione) mediante compensazione con crediti relativi alle imposte erariali stesse. Per fare ciò, bisogna utilizzare, nei sessanta giorni dalla notifica (pagamento tempestivo), il modello F24 Accise (codice tributo RUOL).

Se il pagamento riguarda solo una parte delle somme dovute, il contribuente può presentare ad Agenzia Entrate Riscossione un modulo specifico (reperibile sul sito di Agenzia Entrate Riscossione), con cui dichiara l’avvenuto pagamento in compensazione tramite F24 Accise e indica eventualmente a quale parte del debito erariale imputare il pagamento. In quest’ultimo caso, la scelta dei debiti da compensare va effettuata:

  • entro 3 giorni dal conferimento della delega di pagamento, se il contribuente presenta il modello F24 Accise tramite banche, poste ed Entratel
  • contestualmente, se il contribuente presenta l’F24 Accise agli sportelli dell’Agente della riscossione.

Non è possibile utilizzare i crediti in compensazione nel modello F24 quando sono presenti debiti iscritti a ruolo per imposte erariali ed accessori, di importo superiore a 1.500 euro, per i quali è scaduto il termine di pagamento. In tali casi, è necessario estinguere prima i debiti erariali iscritti a ruolo e scaduti. Dopo di che, si potranno utilizzare in compensazione i crediti disponibili. Il divieto riguarda esclusivamente l’ipotesi di cosiddetta «compensazione orizzontale» (cioè, fra tributi di diversa tipologia tramite il modello F24) e non la cosiddetta compensazione «verticale», che interviene nell’ambito dello stesso tributo (per esempio, quella Irpef con Irpef).

L’erede non paga le sanzioni 

Se arriva una cartella esattoriale dell’Agenzia delle Entrate Riscossione intestata ad un defunto, gli eredi non devono pagare le sanzioni. A tal fine, potranno fare un’istanza di sgravio alla stessa Agenzia delle Entrate Riscossione. In secondo luogo, potranno evitare di pagare se rinunciano all’eredità. Ma se accettano l’eredità con beneficio di inventario, ridurranno la propria responsabilità solo ai beni ottenuti con la successione. Significa che se decidono di non pagare, l’Agenzia delle Entrate Riscossione potrebbe pignorare solo i beni ereditati e non quelli del patrimonio personale.

In secondo luogo, l’erede può evitare di pagare se rinuncia all’eredità. Invece, accettando l’eredità con beneficio di inventario ridurrà la propria responsabilità solo ai beni ottenuti con la successione: in buona sostanza, qualora decidesse di non pagare, l’esattore potrebbe pignorare solo i beni ereditati e non quelli del patrimonio personale.

Legge salva-suicidi e l’accordo con Agenzia Entrate Riscossione

Abbiamo detto, in apertura di questo articolo, che non sono possibili «accordi personalizzati» con Agenzia Entrate Riscossione per annullare il debito. Tuttavia è possibile ricorrere alla cosiddetta legge salva-suicidi o anche detta legge sulsovraindebitamento che consente una riduzione sostanziale dell’esposizione. In particolare:

sovraindeimento. In particolare:

  • per le obbligazioni contratte a seguito della propria attività lavorativa o professionale, si presenta in tribunale un programma di pagamento che deve trovare il consenso di almeno il 60% dei creditori; l’accordo viene poi ratificato dal tribunale (è il cosiddetto accordo coi creditori). Secondo la giurisprudenza questo iter si può azionare anche quando il creditore è uno solo, ossia l’Agenzia Entrate Riscossione. Con la legge salva suicidi, chi non per sua colpa non ha pagato le cartelle esattoriali e l’esposizione è talmente alta da non consentirgli di rimediare coi redditi di cui dispone, può quindi proporre all’Esattore un “saldo e stralcio”. Il programma di liquidazione va presentato a mezzo di un organismo di composizione della crisi (anche un avvocato o un commercialista);
  • per tutte le altre obbligazioni (non quindi quelle collegate all’impresa o all’attività lavorativa) si può ottenere la decurtazione del debito direttamente dal tribunale, senza il consenso dei creditori (cosiddetta procedura del piano del consumatore). Qui è il giudice a valutare la meritevolezza dell’offerta fatta dal contribuente e, se la valuta positivamente, accorda il taglio sul debito (che, a volte, può raggiungere cifre fino al 70-80%;
  • in ultimo è possibile disporre la vendita dei propri beni attraverso il tribunale e procedendo alla ripartizione del ricavato tra i creditori (cosiddetta procedura di liquidazione del patrimonio).

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