Cos’è il pignoramento dello stipendio, quali limiti devono essere rispettati per legge e come vanno calcolati

Avv. Daniele Paolanti

  • Pignoramento dello stipendio: nozioni di base
  • I limiti al pignoramento dello stipendio accreditato
  • I limiti al pignoramento dello stipendio non accreditato
  • Pignoramento dello stipendio da Equitalia
  • Come si calcola la base pignorabile
  • Pluralità di pignoramenti dello stipendio
  • La giurisprudenza sul pignoramento dello stipendio
  • Fac-simile di pignoramento dello stipendio

Pignoramento dello stipendio: nozioni di base

Ai sensi dell’art. 491 c.p.c. il pignoramento è l’atto con il quale ha inizio l’espropriazione forzata. Lo stesso può assumere tre forme, quella del pignoramento mobiliare presso il debitore, quella del pignoramento presso terzi (e tra queste rientra il pignoramento dello stipendio) e quella del pignoramento immobiliare.

Il pignoramento dello stipendio è quella particolare forma di pignoramento che ha per oggetto la retribuzione del debitore, e che, a seguito dell’espropriazione forzata (ed entro determinati limiti) sarà versata direttamente dal datore di lavoro al creditore sino alla soddisfazione del suo credito.

I limiti al pignoramento dello stipendio già accreditato

Secondo quanto previsto dall’articolo 545 del codice di procedura civile, le somme dovute a titolo di stipendio o salario che sono state già accreditate sul conto bancario o postale intestato al debitore prima del pignoramento possono essere pignorate solo per l’importo eccedente il triplo dell’assegno sociale (per il 2018 euro 453 x 3). Lo stesso limite si applica anche alle indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, anche se dovute a causa di licenziamento, e a quelle dovute a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione o di assegni di quiescenza.

I limiti al pignoramento dello stipendio non accreditato

Nel caso in cui, invece, l’accredito dello stipendio (o delle altre indennità) avvenga successivamente o contestualmente al pignoramento, tale emolumento potrà essere pignorato entro il limite massimo di un quinto. Se tale limite, così come il limite precedente, non è rispettato, il pignoramento è parzialmente inefficace e tale inefficacia può essere rilevata dal giudice anche d’ufficio.

Niente minimo vitale

Va precisato che, entro il limite del quinto, lo stipendio del debitore è interamente pignorabile. Non sussiste, in altre parole, il cd. minimo vitale che invece è previsto dall’articolo 545 del codice di rito per le pensioni.

Solo con riferimento a queste ultime, infatti, si prevede l’impignorabilità per un ammontare corrispondente alla misura massima mensile dell’assegno sociale aumentato della metà e la pignorabilità della parte eccedente tale ammontare nei limiti previsti del quinto.

Pignoramento dello stipendio da Equitalia

Nel caso in cui il creditore del lavoratore sia Equitalia o il nuovo agente della riscossione, i limiti previsti per il pignoramento dello stipendio sono diversi da quelli ordinari e sono fissati dall’articolo 72-ter del d.p.r. numero 602/1973.

Nel dettaglio, le somme dovute a titolo di stipendio o di salario, così come quelle dovute a titolo di altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego (anche derivanti da licenziamento) possono essere pignorate:

  • in misura pari a 1/10 per importi fino a 2.500 euro,
  • in misura pari a 1/7 per importi superiori a 2.500 euro e non superiori a 5.000 euro,
  • nei limiti ordinari previsti dal codice di rito per importi superiori a 5.000 euro.

Come si calcola la base pignorabile

Come detto, per lo stipendio non è previsto alcun minimo vitale che il pignoramento deve lasciare indenne, con la conseguenza che il limite del quinto viene applicato tenendo conto dell’intera retribuzione. A tale proposito, si precisa che la retribuzione da considerare non è quella lorda, ma quella netta, ovverosia già depurata dalle trattenute di legge (imposte e contributi).

Pluralità di pignoramenti dello stipendio

Nel caso i cui il lavoratore subisca una pluralità di pignoramenti, per verificare il limite di pignorabilità applicabile al suo stipendio occorre distinguere due ipotesi: quella in cui i pignoramenti derivino da una stessa causa e quella in cui essi derivino da cause diverse.

Nel primo caso, resta fermo il limite massimo di pignoramento di un quinto, che servirà a soddisfare dapprima il creditore arrivato per primo e poi i successivi.

Se, invece, crediti fatti valere derivino da cause diverse (alimenti, tributi e altre cause), il predetto limite potrà essere complessivamente superato, ma il pignoramento non potrà estendersi oltre la metà dello stipendio.

La giurisprudenza sul pignoramento dello stipendio

In materia di pignoramento dello stipendio merita di essere segnalata un’importante sentenza della Suprema Corte, nella quale si legge che “la norma limitatrice del pignoramento posta dall’art. 545 … c.p.c., avendo lo scopo di tutelare la fonte esclusiva di reddito del lavoratore subordinato, non è suscettibile di applicazione analogica ad altre entrate del prestatore di lavoro. Pertanto deve escludersi che l’indennizzo dovuto da una società assicuratrice privata al prestatore di lavoro subordinato per infortunio sul lavoro, ancorché dovuto in virtù di polizza stipulata con il datore di lavoro, rientri nella previsione dell’art. 545 … c.p.c.” (Cassazione civile, sez. lav., 09/10/1999, n. 11345).

Fac-simile di pignoramento dello stipendio

TRIBUNALE DI __________

Atto di pignoramento presso terzi

per

Il Sig._________________, nato il __________, in _____________, residente in _________, in via ____________, n. ___, codice fiscale _____________, rappresentato e difeso dall’Avv._______ (codice fiscale__________)del Foro di____________ e presso il suo studio sito in__________elettivamente domiciliato;

Il sottoscritto procuratore dichiara di voler ricevere comunicazioni a mezzo telefax al n.____________o all’indirizzo p.e.c.____________come comunicati all’ordine professionale di appartenenza;

Premesso:

che con sentenza del_________il Tribunale di__________condannava il Sig.__________al pagamento della somma di €____________;

– che detto decreto notificato in data ______________ è stato munito di

formula esecutiva il ___________;

– che con atto di precetto, notificato unitamente al prefato titolo il _________________ l’istante ha intimato al Sig.____________________ di provvedere al pagamento della somma di €________ oltre le spese di notifica di detto atto, le competenze legali dell’atto di precetto pari ad € _____oltre le successive occorrende e accessori di legge; – che è decorso infruttuosamente il termine di 10 gg. Di cui all’atto di precetto ai sensi dell’art. 480 c.p.c., senza che il debitore abbia provveduto al pagamento;

– che il Sig._______________risulta essere creditore di________in virtù di rapporto di lavoro subordinato;

L’istante intende pertanto sottoporre a pignoramento tutti i crediti vantati per ogni e qualsiasi titolo dal Sig. _________ nei confronti di ______________, in forza di rapporto di lavoro subordinato.

Tanto premesso e considerato

C I T A

Il Sig.___________, nato il ____________, in__________ residente in ________via___________n.__________, codice fiscale___________a comparire avanti al Tribunale di __________, Giudice dell’Esecuzione, all’udienza del __________ ore e locali di rito. Contestualmente

I N V I T A

il terzo pignorato ________________, nato il__________in_______residente in__________via_____n._________a rendere la dichiarazione di cui all’art. 547 cpc al creditore procedente nel termine di 10 giorni dalla notificazione del presente atto a mezzo raccomandata o pec, ovvero a rendere la medesima dichiarazione all’udienza sopra indicata ove il credito pignorato appartenga alla categoria di quelli indicati all’art.545, 3° e 4° comma cpc, con espresso avvertimento ai terzi pignorati che, in difetto, il credito pignorato si considererà non contestato in misura pari all’importo portato dall’atto di precetto, aumentato della metà, ai sensi e per gli effetti dell’art.548, 1° e 2° comma cpc.

In ipotesi di inesistenza di rapporti debitori alla data del presente pignoramento, invita comunque i terzi debitori a comunicare l’eventuale insorgere di rapporti creditori in favore di ___________, nel termine di 10 giorni dall’intervenuta variazione, e ciò insino al dì dell’udienza;

invita altresì il terzo debitore a comunicare, successivamente all’eventuale dichiarazione positiva, e fino alla data dell’udienza, le variazioni intervenute nei rapporti creditori.

Luogo, data.

Avv. _________________

ATTO DI PIGNORAMENTO E RELAZIONE DI NOTIFICAZIONE

Ad istanza di ____________, nato il_____in_____residente in_______via____n.______ giusta procura in calce all’atto di precetto notificato il _______, elettivamente domiciliato presso lo studio dell’Avv._________(codice fiscale____________) sito in______ il quale dichiara di voler ricevere gli avvisi e le comunicazioni al numero di fax_________ o all’indirizzo di posta elettronica certificata__________, io sottoscritto Ufficiale Giudiziario addetto all’Ufficio Unico Notifiche presso il Tribunale di _________, visto il titolo esecutivo costituito dalla sentenza del Tribunale di ________, depositata in cancelleria il __________, ed atto di precetto avuto per notificato in data__________, con il quale si intimava e precettava a ____________codice fiscale _____________, residente in via __________, di pagare la somma di euro ___________, oltre spese di notifica, come da atto di precetto stesso,

HO PIGNORATO

nei limiti e modi di legge, tutte le somme, nonchè i beni appartenenti allo stesso, dovute e debende per qualsivoglia titolo da:

Il Sig.___________, nato il______in______residente in_____via_____n._________, codice fiscale__________ fino alla concorrenza di euro _________, oltre spese di notifica, come da atto di precetto stesso, e spese successive occorrende, aumentato della metà.

Contemporaneamente

HO INTIMATO A

___________, nato il______in______residente in_____via_____n._________, codice fiscale__________di non disporre delle somme pignorate senza ordine del Giudice e

HO INGIUNTO

al Sig.___________, nato il______in______residente in_____via_____n._________, codice fiscale__________, di astenersi da qualunque atto diretto a sottrarre alle garanzie del credito precettato per cui si procede, aumentato della metà, le somme sopra indicate e descritte sotto le comminatorie di legge per il caso di inottemperanza,

HO AVVERTITO

il debitore che in virtù del presente atto assume gli obblighi e le responsabilità inerenti alla custodia, anche agli effetti di cui all’art.388, comma 4, cp, nel caso che il terzo paghi il debito o restituisca la cosa prima che sia notificata la copia a lui diretta dell’atto di pignoramento,

ED HO AVVERTITO

– i terzi pignorati che se il pignoramento riguarda crediti di cui all’art.545, comma 3 e 4, cpc, qualora non compaiano all’udienza stabilita, il credito pignorato si considererà non contestato nei termini indicati dal creditore ai fini del procedimento in corso e dell’esecuzione, ai sensi dell’art.548, comma 1 cpc, ovvero, fuori dei casi predetti, nel caso in cui il creditore dichiari in prima udienza di non aver ricevuto la dichiarazione, il Giudice, con ordinanza, ne fisserà una successiva ove, se I terzi non compariranno nuovamente, il credito pignorato o il possesso del bene di appartenenza del debitore, nei termini indicati dal creditore, si considererà non contestato, ai sensi dell’art.548, comma 2 cpc.

– Che dal giorno della notifica di questo atto sono soggetti, relativamente alle somme dovute al debitore e nei limiti dell’importo del credito aumentato della metà, agli obblighi che la legge impone al custode.

– Ho, quindi, rivolto al debitore l’invito ad effettuare presso la Cancelleria del Giudice dell’Esecuzione la dichiarazione di residenza o l’elezione di domicilio in uno dei comuni del circondario in cui ha sede il Giudice competente per l’esecuzione, con l’avvertimento che, in mancanza, ovvero in caso di irreperibilità presso la residenza dichiarata o il domicilio eletto, le successive notifiche o comunicazioni a lui dirette saranno effettuate presso la Cancelleria dello stesso Giudice.

– Ho, altresì, avvertito il debitore medesimo che, ai sensi dell’art.495 cpc, può chiedere di sostituire ai crediti pignorati una somma di denaro pari all’importo dovuto al creditore pignorante e ai creditori intervenuti, comprensivo di capitale, degli interessi e delle spese oltre alle spese di esecuzione, sempre che, a pena di inammissibilità, sia da lui depositata in Cancelleria, prima che sia disposta la vendita o l’assegnazione a norma degli artt. 530,552 e 569 cpc, la relativa istanza unitamente ad una somma non inferiore ad un quinto dell’importo del credito per cui è stato eseguito il pignoramento e dei crediti dei creditori intervenuti indicati nei rispettivi atti di intervento, dedotti I versamenti effettuati di cui deve essere data prova documentale.

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