Termini per fare ricorso o per pagare la cartella esattoriale di Agenzia Entrate Riscossione; quali giorni si considerano nel conteggio?

Hai ricevuto una cartella esattoriale da parte di Agenzia Entrate Riscossione che ti invita a pagare o a fare ricorso entro 60 giorni. In verità non viene spiegato da quando decorrono questi giorni e come si fa a calcolarli, se cioè si considerano il sabato e la domenica, i giorni festivi o il mese di agosto; non dice che succede se il postino ti lascia l’avviso di giacenza e ritiri la cartella all’ufficio postale o se non la ritiri affatto; non avverte cosa succede se rifiuti la cartella dal postino. In questo articolo pertanto ti spiegheremo come si calcolano i 60 giorni della cartella di pagamento utili per decidere tra le uniche due soluzioni che ti restano: pagare o fare ricorso. Difatti, se vuoi presentare un’istanza di rateazione puoi farlo senza limiti di tempo (il consiglio però è di attivarsi prima che arrivi un pignoramento, un fermo o un’ipoteca a cui, comunque, potresti porre rimedio proprio con la stessa dilazione), così come non hai scadenze se decidi di non pagare e di rischiare l’esecuzione forzata.

Indice

  • 1 Da quando decorrono i 60 giorni per pagare o impugnare la cartella?
  • 2 Se ritiri l’atto dal postino o dal messo comunale
  • 3 Se la cartella viene consegnata a un familiare o al portiere
  • 4 Se viene immesso avviso di giacenza
  • 5 Quando finiscono i 60 giorni per pagare o impugnare la cartella?
  • 6 Che succede se pago o impugno una cartella dopo il 61° giorno?
  • 7 Il sabato e la domenica si calcolano nei 60 giorni?
  • 8 Se i 60 giorni della cartella scadono sabato o domenica che succede?
  • 9 Quando il termine è di 30 e di 20 giorni
  • 10 Il mese di agosto si calcola?

Da quando decorrono i 60 giorni per pagare o impugnare la cartella?

Iniziamo a stabilire il giorno a partire dal quale iniziano a decorrere i 60 giorni di tempo. È ciò che gli avvocati chiamano dies a quo, ossia la data da cui inizia il conteggio. Le ipotesi variano a seconda che tu prenda la posta o la ritiri in un successivo momento.

Se ritiri l’atto dal postino o dal messo comunale 

Il conto inizia dal giorno successivo a quello in cui arriva il postino o il messo comunale a consegnarti la cartella. Quindi il giorno della notifica non viene considerato e il primo giorno dei famosi 60 è l’indomani.

Se la cartella viene consegnata a un familiare o al portiere

Potrebbe succedere che, in tua assenza, il postino o il messo comunale trovino un familiare convivente o, mancando anche questi, il portiere e a loro consegnino la cartella esattoriale. Anche in questo caso, vale la regola appena detta: il 1° giorno dei 60 è quello successivo alla notifica, benché la notifica sia avvenuta a un soggetto che non è l’effettivo titolare. Attenzione: non verrà spedita una seconda raccomandata (come un tempo succedeva per gli atti giudiziari) ad avviare che il plico è stato consegnato a un terzo soggetto.

Se viene immesso avviso di giacenza  

Se non ti trova a casa, il postino lascia un avviso di giacenza della cartella presso l’ufficio postale; il messo invece ti informa di aver depositato la cartella presso la casa comunale. A questo punto, ci sono due alternative.

Se vai a ritirare la cartella nei primi 10 giorni dall’avviso di giacenza, i 60 giorni iniziano a decorrere dal giorno successivo a quello in cui, materialmente, hai recuperato la busta.

Se invece vai a ritirare la cartella nei giorni successivi al 10°, la cartella si considera notificata l’11° giorno dall’avviso di giacenza; per cui il 1° dei 60 giorni è quello successivo al ritiro.

Quando finiscono i 60 giorni per pagare o impugnare la cartella?

L’ultimo giorno utile per pagare la cartella o impugnarla è il 60° che, quindi, si calcola. Dunque, il primo giorno (quello della notifica) non viene conteggiato nei 60 giorni, mentre l’ultimo invece sì. A partire dall’indomani, ossia dal 61° giorno, si è in ritardo e scattano le conseguenze che ora vedremo.

Che succede se pago o impugno una cartella dopo il 61° giorno?

Dopo il 60° giorno dalla notifica non si può più impugnare la cartella di pagamento. L’eventuale ricorso verrà rigettato per scadenza dei termini.

Al contrario, anche dopo il 60° giorno, si può sempre pagare, anche se con ritardo. In tal caso però saranno dovuti gli interessi (nella misura calcolata annualmente da ministero). Prima si paga meno interessi ci saranno da versare. Si tratta comunque di importi minimi. In caso di pagamento effettuato dopo 60 giorni dalla data di notifica della cartella, gli “oneri di riscossione”, interamente a carico del debitore, sono pari al 6% dell’importo dovuto. Anche in questo caso c’è un risparmio significativo per il debitore, che ammonta a due punti percentuali (aggio 8% – oneri di riscossione 6%).

Se il pagamento viene effettuato oltre la scadenza indicata nel documento occorre innanzitutto aggiornare l’importo e ricalcolare la somma esatta da pagare. Di conseguenza va aggiornato anche il bollettino Rav allegato all’atto da pagare. All’importo originariamente dovuto si aggiungeranno anche gli interessi di mora (ed eventuali somme aggiuntive per crediti di natura previdenziale calcolati sul solo tributo) previsti dalla legge e versati interamente agli enti creditori.

Tali interessi si applicano giornalmente sulle somme richieste, a partire dalla data della notifica e fino alla data del pagamento.

Il sabato e la domenica si calcolano nei 60 giorni?

Nel calcolo dei 60 giorni si considerano anche i sabati, le domeniche e i giorni festivi che eventualmente ricadono all’interno di tale forbice di tempo.

Se i 60 giorni della cartella scadono sabato o domenica che succede?

Per chi vuol fare ricorso al giudice o vuol pagare, nel caso in cui la cartella di pagamento scade sabato o domenica il termine si considera prorogato al lunedì successivo [1].

Quando il termine è di 30 e di 20 giorni

Attenzione perché il termine per fare opposizione alla cartella non è sempre di 60 giorni. Se la cartella esattoriale contiene contravvenzioni per violazioni del codice della strada (cosiddette multe) il termine è di 30 giorni. Se invece contiene contributi Inps e Inail il termine è di 40 giorni. Il termine per pagare resta sempre di 60 giorni. Le regole sul calcolo dei termini restano le stesse.

Il mese di agosto si calcola?

Nel calcolo dei 60 giorni, 30 o 40 giorni per fare ricorso contro la cartella di pagamento non si considera il mese di agosto. Siamo infatti nell’ambito dei termini processuali per i quali i giorni che vanno dal 1° agosto al 31° agosto non si calcolano. È la cosiddetta sospensione dei termini processuali.

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