Il creditore deve esercitare il suo diritto in un periodo di tempo determinato che varia in ragione del credito. In difetto il debito si estingue per prescrizione 

Il soggetto che vanta un credito nei confronti di un altro soggetto, deve pretenderne il pagamento in un arco di tempo ben preciso, individuato dalla legge. Se, infatti, questo periodo di tempo decorre senza che il creditore abbia esercitato il relativo diritto, il debito si estingue per prescrizione. In sostanza, significa che il creditore non potrà più esigere dal debitore il pagamento. Per comprendere quanto detto cerchiamo di capire meglio cosa si intende per prescrizionee quando la stessa si verifica.

Quando un debito è prescritto?

La legge [1] prevede espressamente che un diritto si estingue per prescrizione, quando il titolare non lo esercita per il tempo determinato dalla legge. In sostanza se la legge prevede che il diritto di credito di un soggetto si prescrive in 10 anni, vuol dire che decorso tale arco di tempo senza che questi nulla abbia chiesto, il credito non potrà più essere preteso. È fondamentale, però sapere che non tutti i diritti sono soggetti a prescrizione: non lo sono i diritti indisponibili, ad esempio, come la proprietà, le azioni di riconoscimento di eredità, quelle relative alla contestazione della paternità, quelle di riconoscimento filiale e le domande di divisione degli eredi.

Quali sono i termini di prescrizione?

Come anticipato, la legge collega al trascorrere del tempo il disinteresse del soggetto verso un determinato credito. Ecco perché, dunque, il trascorrere del tempo senza che il creditore si attivi determina l’impossibilità di poter esigere poi il pagamento. I termini trascorsi i quali il diritto può ritenersi prescritto, però, non sono uguali per tutte le tipologie di credito. Certamente la prescrizione ordinaria è di 10 anni, per cui tutte le volte in cui la legge non dispone diversamente il credito può essere fatto valere per 10 anni. Per altre tipologie di crediti, però, può operare la prescrizione breve di 5 anni. Vi sono inoltre le cosiddette prescrizioni presuntive: in alcuni casi infatti la legge presume che il debito sia stato pagato entro un determinato termine, variabile dai sei mesi ad un anno. In queste ipotesi l’onere della prova del mancato pagamento ricade sul creditore richiedente, mentre il debitore deve semplicemente rilevare il decorso del termine di prescrizione. In ogni caso, possiamo tenere a mente che in linea generale quando un debito deriva da un contratto o da un atto lecito la prescrizione è di 10 anni, mentre nei casi in proviene da atti illeciti, la prescrizione è di 5 anni. Il termine di prescrizione in ogni caso subisce un’interruzione ogni volta viene notificata all’obbligato una richiesta di pagamento.

Ma vediamo nel dettaglio anche gli ulteriori termini di prescrizione delle diverse tipologie di credito. È di 5 anni la prescrizione dei seguenti crediti:

  •  le pigioni delle case;
  • fitti dei beni rustici;
  • canoni di locazione;
  • il capitale nominale dei titoli di Stato;
  • le annualità delle rendite perpetue o vitalizie;
  • le annualità delle pensioni alimentari;
  • le rate dei mutui;
  • le dichiarazioni dei redditiIva e documentazione allegata;
  • le assicurazioni;
  • bollettini;
  • le spese condominiali;
  • le multe;
  • le spese di ristrutturazione;
  • le indennità spettanti per la cessazione del rapporto di lavoro;
  • gli interessi;
  • diritti derivanti dai rapporti sociali nel caso di società iscritta nel registro delle imprese;
  • il diritto al risarcimento del danno derivante da fatto illecito.

Sono soggetti al termine di prescrizione di 3 anni:

  •  la tassa automobilistica;
  • il diritto dei professionisti a ricevere il compenso per l’opera prestata: si pensi alla parcella dell’avvocato;
  • il diritto dei notai per gli atti del loro ministero.

 È di 2 anni, invece, il termine di prescrizione di bollette di luce, acqua e gas a seguito della legge di bilancio 2018.

Sono soggetti al termine di prescrizione di 1 anno:

  • il diritto al pagamento delle rate di premi assicurativi rc, furto e incendio;
  • il diritto ad esigere il pagamento delle rette scolastiche;
  • il diritto ad esigere il pagamento di abbonamenti a palestre e centri sportivi;
  • il diritto dei farmacisti a esigere il pagamento del prezzo dei farmaci;
  • il diritto degli ufficiali giudiziari a chiedere il compenso degli atti da loro compiuti.

Si prescrivono invece in 6 mesi:

  • il diritto degli albergatori ad esigere le spese per l’alloggio e il vitto che hanno somministrato ai clienti;
  • il diritto di tutti coloro che danno alloggio con o senza pensione.

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