Prescrizione ridotta da 5 a 2 anni per le fatture ritardate e di conguaglio della bolletta elettrica a partire dal primo marzo

Stop ai maxi conguagli nelle bollette dell’energia elettrica. Le fatture ora si prescriveranno in due anni e non più in cinque, e in caso di bollette pazze i pagamenti saranno sospesi.

Sono queste le misure pensate per venire incontro a famiglie e piccole imprese: l’Autorità dell’Energia ha, infatti, dato attuazione alle norme previste nella Legge di Bilancio che puntano a ridurre il fenomeno degli importi non ordinari nelle bollette dei consumatori e che si applicano alle fatture con scadenza successiva al 1° marzo.

LE NOVITA’ – In sostanza, nel caso di fatture di energia elettrica con scadenza successiva al 1° marzo, nel caso in cui l’operatore non abbia fatturato o abbia fatturato un conguaglio per un periodo molto esteso, il cliente avrà quindi diritto a pagare solo gli ultimi 24 mesi.
Dal primo marzo in poi, quindi, nel caso di maxi-conguaglio il fornitore di energia dovrà informare il cliente di questo suo nuovo diritto almeno 10 giorni prima rispetto alla scadenza dei termini di pagamento. Il calcolo dei due anni, invece, parte dal momento in cui i venditori sono obbligati a emettere la fattura, cioè entro 45 giorni dall’ultimo giorno fatturato.
La delibera prevede un’altra fattispecie: il caso in l’operatore, pur avendo già a disposizione le letture, non mandi la fattura di conguaglio al cliente. Se i consumi sono riferiti a un periodo superiore ai due anni, spiega Arera, “il cliente è legittimato a sospendere il pagamento, previo reclamo al venditore e qualora l’Antitrust (Agcom) abbia aperto un procedimento nei confronti di quest’ultimo, e avrà inoltre diritto a ricevere il rimborso dei pagamenti effettuati qualora il procedimento Agcom si concluda con l’accertamento di una violazione”.

PIU’ TUTELA PER FAMIGLIE E PICCOLE IMPRESE – Famiglie e piccole imprese in questo modo saranno maggiormente protette dal rischio di dover pagare le cosiddette “maxibollette”, cioè importi di entità molto superiore al consueto, derivanti da rilevanti ritardi dei venditori (ad esempio blocco di fatturazione), rettifiche del dato di misura precedentemente fornito dal distributore e utilizzato per fatturare o perduranti mancate letture del contatore da parte dei distributori, laddove tale assenza non sia riconducibile alla condotta del cliente finale.

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