Per il Giudice di Pace è ammessa l’opposizione all’esecuzione per fatti sopravvenuti alla formazione del titolo che estinguono l’obbligazione
Avv. Giuseppe Fedeli – Cartella esattoriale prescritta niente riscossione. E’ quanto sottolineato dalla recente sentenza redatta dallo scrivente giudice di pace di Fermo (sotto allegata). Con la pronuncia, è stata accolta l’opposizione all’esecuzione della contribuente contro l’Agenzia delle Entrate perchè il credito risultava prescritto, atteso che dopo la notifica della cartella di pagamento, alla stessa non erano seguiti ulteriori atti interruttivi. Va fermata, dunque, l’attività di riscossione dell’Agenzia delle Entrate portata avanti dopo tale termine.
UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI FERMO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il GdP di Fermo Avv. Giuseppe Fedeli ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 479/18, promossa con ricorso in opposizione a precetto
DA
……………………, CF …………………….. rappresentato e difeso dall’Avv. ………………..
ATTRICE OPPONENTE
CONTRO
-AGENZIA DELLE ENTRARE -RISCOSSIONE, in persona del legale rapp.te p.t.,rappresentata e difesa dalla Dott.ssa V…………..
et
– COMUNE DI FERMO, in persona del Sindaco, rappresentato e difeso dagli avv.ti …………………….
CONVENUTI OPPOSTI
OBIETTO: OPPOSIZIONE ALLA ESECUZIONE EX ART. 615 C.P.C.
Conclusioni delle parti: conformemente agli atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
L’opposizione è fondata. Preliminarmente, occorre precisare che qualora si contesti la sussistenza di fatti sopravvenuti alla formazione del titolo che estinguono l’obbligazione di pagamento della somma (ad es. prescrizione), come è nel caso di specie, è ammissibile l’opposizione all’esecuzione ex art.615 cpc, formulata con atto di citazione. Va pertanto dichiarata l’ammissibilità della presente opposizione, regolarmente proposta davanti al Giudice competente per territorio e materia, rispetto alla quale non sussistono termini di decadenza per la sua proposizione. Va altresì dichiarata la sussistenza dell’interesse ad agire m quanto, l’opponente, nell’agire perché venga dichiarata la prescrizione della pretesa creditoria avversaria portata nelle cartelle di pagamento impugnate, tende ad evitare tutte le possibili conseguenze di una situazione di fatto illegittima, da cui potrebbero conseguire provvedimenti lesivi del suo diritto soggettivo. L’opponente tende altresì a chiarire con un provvedimento dell’autorità giudiziaria la sua posizione in ordine alla pretesa creditoria avversaria. Va altresì dichiarata la legittimazione passiva sia dell’ente impositore, quale titolare della pretesa azionata, sia dell’Agente della riscossione, quale soggetto dal quale proviene l’atto oggetto dell’opposizione. La signora ………………….chiedeva tutela giurisdizionale nei confronti del Comune di ……………. e dell’Agenzia delle Entrate Riscossioni, per ivi sentir accogliere le seguenti conclusioni “Voglia l’Ill.mo Giudice di Pace adito accogliere la domanda e per l’effetto: in via preliminare sospendere l’attività di riscossione; in via principale nel merito, accertata l’intervenuta prescrizione del credito indicato nell’intimazione di pagamento n. …………………… relativa alla cartella esattoriale n. ……………………. di cui al ruolo n. ….. e della stessa cartella esattoriale n. ……..0 di cui al ruolo n……, dichiarare la nullità dell’intimazione di pagamento impugnata e di tutti gli atti ad essa presupposti, con condanna dei convenuti anche in solido tra loro al pagamento delle spese e competenze di causa, oltre il rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge, di cui il sottoscritto procuratore si dichiara antistatario“. Incardinato regolare contraddittorio, si costituiva in giudizio l’Agenzia delle Entrate Riscossioni eccependo l’infondatezza delle eccezioni sollevate e domandando al Giudice di riconoscere e dichiarare la correttezza degli atti posti in essere dal predetto Ente. In pari data resisteva mercé comparsa di costituzione anche il Comune di ……….., che, dal canto suo, chiedeva disattendersi l’opposizione spiegata nei suoi confronti e di dichiarare la legittimità della cartella impugnata. Essendo di natura documentale, all’udienza del 19/04/2018 il Giudice differiva l’udienza di discussione al 23/05/2018, concedendo alle parti termine coevo per il deposito di note conclusionali. In ordine alla prescrizione del credito e della cartella impugnata, va osservato che il diritto a riscuotere le somme dovute a titolo di sanzione amministrativa – come nel caso che ci occupa- è regolato ex art. 28 della Legge 689/1981 e, stante la natura dei crediti, ex art. 209 Cds. L’art. 28, in particolare, dopo aver affermato nel primo comma che il diritto a riscuotere le somme dovute per la violazione del codice della stradasi prescrive in 5 anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione, al secondo comma, viceversa, statuisce che l’interruzione della prescrizione è regolata dalle norme del codice civile. L’art. 2943 c.c. ultimo comma scolpisce che la prescrizione è interrotta da ogni atto che valga a costituire in mora il debitore. L’espresso rinvio alla regolamentazione del codice civile rende ineludibile il rispetto del principio della ricettività degli atti interruttivi della prescrizione. Nella specie, l’unico atto idoneo a interrompere la prescrizione è la notifica della cartella nell’anno 2008, a cui però non è mai seguita né la riscossione né ulteriori atti interruttivi la prescrizione, onde il credito portato nella cartella impugnata come pure la medesima cartella relativa al ruolo n. …. risultano prescritti nell’anno 2013. Sul punto una recente sentenza della Cassazione a Sezioni Unite n. 758/17, ha affermato che ogni credito portato nella cartella esattoriale è soggetto a un termine prescrizionale. La prescrizione decennale si estende a tutti i crediti portati nella cartella nel caso essa sia “riferibile solo ad avvisi di accertamento/liquidazione o di condanna divenute definitive ma”non a cartelle esattive”, come nel caso che ci occupa (cfr. Cass. Civ. ordinanza n° 20213/15 e Commissione Tributaria Regionale della Toscana sentenza n. 2224/17.). Sulla scorta di tale principio, i provvedimenti esattoriali dell’Ente della Riscossione non possono ritenersi connotati dal sigillo della definitività e dell’irretrattabilità (negli stessi termini Corte Costituzionale, sent. n.280/05). Oltretutto, nel caso al vaglio, trattandosi di sanzioni amministrative relative alla violazione del Cds, la prescrizione è identica a quella del credito indicato nella cartella, ovvero 5 anni, che decorrono a partire dal 61 giorno successivo alla notifica della cartella stessa. Ad abundantiam, predica Cassazione civile, sez. I, 17/11/2005, n. 23251 che “l’attività di formazione dei ruoli è attività interna all’amministrazione , e quindi come tale inidonea ad essere percepita e a produrre effetti nella sfera giuridica del destinatario della pretesa”. A chiudere il cerchio, i Giudice di P.zza Cavour a Sezioni Unite, con sentenza n. 233397/16, hanno ribadito l’orientamento favorevole al contribuente, stabilendo che, in caso di notifica della cartella esattoriale, opera la prescrizione quinquennale. È, infatti, di applicazione generale il principio secondo il quale la scadenza del termine perentorio stabilito per opporsi o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattive produce soltanto l’effetto sostanziale della irretrattabilità del credito ma non determina anche l’effetto della cosiddetta “riconversione” del termine di prescrizione breve eventualmente previsto in quello ordinario. Tale principio, pertanto, si applica con riguardo a tutti gli atti di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva di crediti degli enti previdenziali o di crediti relativi ad entrate dello stato, tributarie ed extratributarie, nonché di crediti delle Regioni, delle Province, dei Comuni e degli altri Enti locali nonché delle sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie o amministrative e così via. Quanto al tema del litisconsorzio ex latere reorum, non si può mancare di rilevare come il filo conduttore delle argomentazioni giuridiche della Suprema Corte di Cassazione riconduca sempre al principio del contraddittorio: in soldoni, il giudizio svolto senza la partecipazione di tutti i litisconsorti (processuali) risulta, infatti, nullo per violazione dell’art. 111, II c. Cost. e dell’art. 101 c.p.c.: «Il giudice, salvo che la legge disponga altrimenti, non può statuire sopra alcuna domanda, se la parte contro la quale è proposta non è stata regolarmente citata e non è comparsa». A tal proposito, si è pronunciata la Cassazione Civile con sentenza del 08.04.1998 (conf. sent. 26040 del 29.11.2005), nella quale si legge: «Il principio del contraddittorio di cui all’art. 101 c.p.c. si correla sul piano costituzionale sia con la regola dell’uguaglianza affermata dall’art. 3 Cost., sia con il diritto di difesa, che, dichiarato dall’art. 24, II c. Cost. “inviolabile in ogni stato e grado del giudizio”, involge gli aspetti tecnici della difesa e garantisce a ciascuno dei destinatari del provvedimento del giudice di poter influire sul contenuto del medesimo; detto principio, quindi, non è riferibile solo all’atto introduttivo del giudizio, ma deve realizzarsi nella sua piena effettività durante tutto lo svolgimento del processo». Tradotto in termini di Giurisprudenza, l’indirizzo attualmente prevalente in sede di legittimità, sposa la tesi per cui “…sussiste nel giudizio di opposizione la concorrente legittimazione passiva dell’Ente impositore in quanto titolare della pretesa contestata e dell’esattore, quale soggetto dal quale proviene l’atto oggetto dell’opposizione (Cass. n. 17936 del 2003; Cass. n. 709 del 2008 e, più recentemente, Cass., ord., n. 23459 del 2011; Cassazione-Sezione Vi – Ordinanza 24 aprile – 21 maggio 2013, n. 12385: “(…)l’opposizione deve essere proposta anche nei confronti del medesimo esattore che ha emesso cartella esattoriale ed al quale va riconosciuto l’interesse a resistere anche per gli innegabili riflessi che un eventuale accoglimento dell’opposizione potrebbe comportare nei rapporti con l’ente”).Consequenzialmente, le spese seguono la soccombenza ex art.91 cpc e vanno addossate al solo Agente della Riscossione che ha curato in via esclusiva la fase successiva all’iscrizione a ruolo del credito, e che pertanto deve ritenersi la responsabile della maturata prescrizione. Nei confronti, invece, dell’ente impositore (Comune di ……………), l’assenza di qualsiasi responsabilità a suo carico ne giustifica la compensazione.
P.Q.M.
Il Giudice di Pace, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa:
1) accertata l’intervenuta prescrizione del credito, accoglie la domanda e, per l’effetto, dichiara l’estinzione del diritto del Comune di Fermo alla riscossione delle somme portate nell’intimazione di pagamento n. 0………….. relativa alla cartella esattoriale n. ………… di cui al ruolo n. ………… e nella stessa cartella esattoriale n. …………. di cui al ruolo n. …..; per l’ulteriore effetto, dichiara non dovuta la complessiva somma in esse riportata.
2) Ai sensi dell’art. 91 cpc, condanna l’Agenzia delle Entrate-Riscossione al pagamento delle spese processuali, liquidate in complessivi € di cui € per spese ed € per compensi professionali, oltre rimb.spese generali, Iva e Cpa, ex lege da distrarsi in favore dell’Avv. ……………dichiaratasi antistataria ai sensi dell’art.93 c.p.c .
3) compensa le spese fra le altre parti del giudizio.
Sic decisum in Fermo hodie 23.05.2018
Il Cancelliere Avv. Giuseppe Fedeli
DEPOSITATO IN CANCELLERIA
Fermo lì …………..…………………
(27/05/2018 – Avvocato Giudice di PaceGiuseppe Fedeli)