Il testo introduce la possibilità di definire in via agevolata i processi verbali di constatazione, tramite la presentazione di una dichiarazione integrativa ovvero una prima dichiarazione in caso di omessa presentazione della stessa, versando per intero le imposte autoliquidate.
Lo scopo espresso dalla relazione al decreto è quello di far ricostruire ai contribuenti un rapporto con il Fisco basato sulla reciproca fiducia, regolarizzando la propria posizione fiscale e beneficiando della mancata applicazione degli interessi e delle sanzioni relative alle violazioni constatate nei verbali di cui all’articolo 24, della legge n. 4/1929.
La misura consentirà la definizione agevolata di: imposte sui redditi, quindi IRPEF e relative addizionali; IVA, IRAP e imposte sostitutive; contributi previdenziali per INPS e INAIL e ritenute; IVIE e IVAFE.
La dichiarazione integrativa speciale]
Ai fini della definizione dei processi verbali consegnati entro la data di entrata in vigore della norma, il contribuente dovrà presentare una dichiarazione una o più per ciascun periodo d’imposta con cui regolarizzare tutte le violazioni constatate nel processo verbale relative a tale periodo, per il quale intende definire integralmente il contenuto del verbale.
L’eventuale notifica di un avviso di accertamento o di un invito al contraddittorio per l’accertamento con adesione, antecedente alla data di entrata in vigore del decreto, costituisce causa preclusiva all’accesso alla procedura di regolarizzazione ne del verbale.
Le dichiarazioni relative ai periodi di imposta per i quali non sono scaduti i termini di decadenza per l’attività di accertamento dovranno essere presentate entro il 31 maggio 2019.
Nella dichiarazione il contribuente non può utilizzare ulteriori perdite pregresse, rispetto a quelle già indicate nella dichiarazione presentata nei termini, per abbattere i maggiori imponibili che emergono a seguito della definizione del verbale.
La disposizione trova applicazione anche nel caso in cui il contribuente abbia omesso la presentazione della dichiarazione nel periodo di imposta oggetto di regolarizzazione.
Se il processo verbale è riferito a soggetti che producono redditi in forma associata ovvero che hanno optato per il regime della trasparenza fiscale,si stabilisce che anche i soci possono presentare la propria dichiarazione per regolarizzare ii reddito di partecipazione ad essi imputabile-
Condono fiscale: dichiarazioni entro il 31 maggio 2019
Per avvalersi dell’istituto i contribuenti dovranno provvedere al versamento, entro il 31 maggio 2019, delle sole maggiori imposte relative a tutte le violazioni constatate per ciascun periodo di imposta oggetto del verbale. In tal modo, si regolarizzano le stesse violazioni senza il versamento di somme dovute a titolo di interessi e di sanzioni irrogabili ex art. 17 del d.lgs. n. 472/1997.
La definizione, dunque, si perfeziona tramite la presentazione della dichiarazione e il versamento in un’unica soluzione delle somma in unica rata entro il 31 maggio 2019oppure dilazionato in 20 rate trimestrali senza compensazione con i crediti.
Se il contribuente non presenta la dichiarazione e non effettua il versamento nei termini, le violazioni constatate nel verbale non risultano regolarizzate e i competenti Uffici potranno procedere all’ordinaria attività di controllo.
Saldo e stralcio dei debiti fino a mille euro
Il decreto fiscale prevede anche che siano automaticamente annullati i debiti di importo residuo fino a mille euro. Importo che viene calcolato alla data di entrata in vigore del decreto-legge e comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010.
Nei carichi “stralciabili” rientrerebbero, ad esempio, multe stradali, bolli auto, tasse sui rifiuti, ICI e tributi locali. L’annullamento è effettuato alla data del 31 dicembre 2018 per consentire gli adeguamenti tecnico-informatici e contabili necessari a effettuare l’operazione di annullamento.
Ai fini del conseguente discarico, senza oneri amministrativi a carico dell’ente e dell’eliminazione dalle relative scritture patrimoniali, l’elenco delle quote riferite ai medesimi crediti dovrà essere trasmesso dall’agente della riscossione all’ente creditore su supporto magnetico, ovvero in via telematica.
Per il rimborso delle spese per le procedure esecutive poste in essere in relazione alle quote annullate, concernenti i carichi erariali limitatamente alle spese maturate negli anni 2000-2013, quelli dei comuni, l’agente della riscossione dovrà presentare, entro il 31 dicembre 2019, sulla base dei crediti risultanti dal proprio bilancio al 31 dicembre 2018, e fatte salve le anticipazioni eventualmente ottenute, apposita richiesta al Ministero dell’economia e delle finanze.
Il relativo onere è da soddisfarsi, a decorrere dal 30 giugno 2020, in venti rate annuali, senza interessi, sia posto a carico del bilancio dello Stato. Per i restanti carichi, invece, si prevede che la richiesta debba essere presentata al singolo ente creditore, che provvederà direttamente al rimborso agli stessi termini e condizioni.