Chi aderisce alla rottamazione delle cartelle può beneficiare anche del saldo e stralcio?

Il saldo e stralcio, la nuova sanatoria delle cartelle che consente di mettersi in regola pagando solo una parte dei debiti col fisco, risulta sicuramente più conveniente della rottamazione-ter, ossia della sanatoria che consente di pagare a rate i debiti fiscali senza versare sanzioni e interessi.

Sono oggetto della rottamazione-ter, invece, tutti i ruoli affidati all’agente della riscossione sino al 31 dicembre 2017, con l’esclusione di alcuni debiti non rottamabili, come le sanzioni penali.

Ma che cosa fare se in diverse cartelle, o anche nella stessa cartella di pagamento (o in avvisi ricevuti dall’Agente della riscossione) sono presenti debiti riferiti a carichi che rientrano nel “Saldo e stralcio” e altri esclusi dal provvedimento. Si deve scegliere saldo e stralcio o rottamazione ter?

Indice

  • 1 Si può aderire sia al saldo e stralcio che alla terza rottamazione?
  • 2 Si può revocare la terza rottamazione per aderire al saldo e stralcio?
  • 3 Saldo e stralcio
  • 4 Come funziona la terza rottamazione delle cartelle?
  • 5 Per quali debiti si può chiedere la terza rottamazione delle cartelle?
  • 6 Chi è ammesso alla terza rottamazione delle cartelle?
  • 7 Quando si fa la domanda per la terza rottamazione delle cartelle?
  • 8 Quali debiti si possono rottamare?
  • 9 Pagamento terza rottamazione cartelle

Si può aderire sia al saldo e stralcio che alla terza rottamazione?

L’Agenzia delle Entrate precisa che, nel caso in cui, nella stessa cartella o in cartelle diverse, siano presenti sia debiti interessati dal saldo e stralcio, che dalla terza rottamazione, è possibile presentare due dichiarazioni di adesione separate: una dichiarazione per il saldo e stralcio, e l’altra per la rottamazione ter, o meglio definizione agevolata 2018.

Si può revocare la terza rottamazione per aderire al saldo e stralcio?

Chi ha già fatto richiesta della rottamazione-ter e rispetta le condizioni per aderire al saldo e stralcio, può anche revocare la domanda di rottamazione entro il 30 aprile 2019 e passare alla nuova sanatoria.

Bisogna però tener presente che non possono aderire al saldo e stralcio le persone giuridiche (società, associazioni, enti…), ma soltanto le persone fisiche. Inoltre, si devono rispettare dei precisi requisiti di reddito (salvo il caso in cui l’interessato sia coinvolto in una procedura di liquidazione del patrimonio) e, come abbiamo osservato, non tutti i debiti possono essere stralciati.

Facciamo allora il punto della situazione su saldo e stralcio e rottamazione ter.

Saldo e stralcio

Il cosiddetto saldo e stralcio consiste in una riduzione delle somme dovute, a titolo di capitale e interessi di ritardata iscrizione, per alcune tipologie di debiti riferiti a carichi affidati all’Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017, per le persone che versano in una grave e comprovata situazione di difficoltà economica.

Rientrano nel saldo e stralcio solo i carichi derivanti dagli omessi versamenti relativi alle dichiarazioni annuali, e quelli derivanti dai contributi previdenziali dovuti dagli iscritti alle casse professionali o alle gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi Inps.

Non tutti i contribuenti con cartelle di Equitalia o di Agenzia Entrate Riscossione, però, possono accedere al beneficio, ma soltanto coloro il cui indicatore Isee (si tratta, in parole semplici, dell’indice che “misura la ricchezza” delle famiglie, che si ricava dalla dichiarazione sostitutiva unica, o Dsu) non supera i 20mila euro. Fanno eccezione coloro che hanno avviato la procedura di liquidazione del patrimonio (sovraindebitamento).

A quanto ammonta la quota di debito che si deve pagare per mettersi definitivamente in regola col fisco? L’aliquota da applicare ai debiti cambia a seconda dell’importo del reddito dichiarato.

Nel dettaglio, si tratta di un’aliquota “secca”pari al:

  • 16%, se il debitore ha un Isee del nucleo sino a 8.500 euro;
  • 20%, se il debitore ha un Isee del nucleo da 8.500,01 euro sino a 12.500 euro;
  • 35%, se l’Isee del nucleo del debitore va dai 12.500,01 euro ai 20mila euro.

Per stralciare le cartelle e chiudere definitivamente il debito con l’erario i contribuenti possono versare le somme dovute in unica soluzione o ripartendolo in 5 anni.

Per chi ha in corso una procedura di sovraindebitamento, l’importo da pagare è pari al 10%del dovuto.

Come funziona la terza rottamazione delle cartelle?

La sanatoria, o rottamazione delle cartelle, o definizione agevolata, consiste nella possibilità di pagare i debiti con Equitalia/ Agenzia Entrate Riscossione azzerando le sanzioni e gli interessi di mora. Restano invece dovuti il capitale, gli interessi affidati all’Agente della riscossione (di regola si tratta degli interessi per ritardata iscrizione a ruolo), il costo di notifica della cartella, eventuali spese sostenute per procedure cautelari e esecutive e l’aggio di riscossione, commisurato alle somme dovute per la sanatoria.

Per quali debiti si può chiedere la terza rottamazione delle cartelle?

La terza rottamazione delle cartelle riguarda tutti i carichi affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2017. La seconda rottamazione riguardava invece tutti i carichi affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2016 e dal 1° gennaio al 30 settembre 2017. Sono inclusi anche gli accertamenti esecutivi, che non necessitano d’iscrizione a ruolo, oltre ai debiti ancora non riportati in atti o documenti formalmente trasmessi al contribuente, ed i contributi previdenziali.

Chi è ammesso alla terza rottamazione delle cartelle?

Alla seconda rottamazione erano ammessi anche i morosi della prima rottamazione 2017, purché avessero sistemato la propria posizione, assieme ad alcune categorie di esclusi dalla precedente sanatoria: per approfondire, Riammissione rottamazione cartelle.

Alla terza rottamazione sono ammessi, oltre a coloro che non hanno mai aderito a una rottamazione, coloro che sono decaduti dalla prima rottamazione, e tutti i beneficiari della seconda rottamazione, compresi i morosi, purché abbiano saldato tutte le rate, che scadevano entro il 31 ottobre 2018, alla data del 7 dicembre 2018. Col nuovo decreto semplificazioni si vorrebbero ammettere anche coloro che non hanno pagato entro il 7 dicembre 2018.

Quando si fa la domanda per la terza rottamazione delle cartelle?

Chi non ha aderito alla precedente rottamazione deve presentare la domanda di rottamazione Ter, con modello DA 2018 (definizione agevolata 2018) all’Agenzia entrate riscossione entro il 30 aprile 2019.

Chi ha aderito alla seconda rottamazione e si è messo in regola entro il 7 dicembre 2018 non deve fare nulla: sarà Agenzia entrate riscossione, entro il 30 giugno 2019, a mandare il nuovo piano dei pagamenti.

Quali debiti si possono rottamare?

Si può rottamare la generalità dei debiti col fisco. Alcuni debiti non sono rottamabili, come le sanzioni penali, le sanzioni diverse da quelle collegate alla violazione di obblighi tributari o contributivi, dazi, accise e Iva all’importazione, somme derivanti da sentenze di condanna della Corte dei Conti, somme pretese a titolo di recupero di aiuti di Stato illegittimi. L’impossibilità di rottamare questi debiti, in base al contenuto del decreto fiscale, è stata confermata anche per la terza rottamazione.

Multe e le violazioni del codice della strada sono rottamabili, ma con l’abbandono degli interessi moratori.

Pagamento terza rottamazione cartelle

Gli importi oggetto della nuova rottamazione devono essere definiti in 5 anni, in 18 rate, da pagare ogni anno (sono previste 4 rate annuali).

In particolare, delle 18 rate, due dovranno essere pagate nel 2019, ciascuna pari al 10% dell’importo totale dovuto, entro il 31 luglio ed il 30 novembre. L’80% della somma definita attraverso la rottamazione, diluita in altre 16 rate, di pari importo, si pagherà con scadenza 28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio e 30 novembre di ogni anno.

Chi ha aderito alla rottamazione bis ed è transitato alla ter deve invece pagare il debito in 10 rate.

Il tasso di interesse risulta ridotto rispetto a quello applicato nelle prime due edizioni.

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