Come difenderci quando ci viene notificata una cartella di pagamento mezzo Pec con file in formato digitale: vizi propri dell’atto eccepibili all’Agenzia delle Entrate – Riscossione.

Con l’evoluzione tecnologica non sono solo cambiati i nostri stili di vita e le abitudini, ma di pari passo si assiste sempre più ad una evoluzione tecnologica anche dei rapporti tra contribuente e pubblica amministrazione, che stanno gradualmente passando sui canali telematici, abbandonando man mano il cartaceo. Pertanto, se allo stato attuale, la notifica di atti mezzo Pec è limitata a talune categorie di soggetti contribuenti, non è difficile prevedere che in futuro capiterà sempre più spesso di ricevere atti anche da parte del fisco mediante Pec. Ad esempio, le cartelle di pagamento notificate direttamente al proprio indirizzo di posta elettronica certificata (Pec) in formato file digitale, la cui valenza è pari a quella ricevuta dal postino o dal messo notificatore in formato cartaceo. Tuttavia, anche tale modalità di notifica degli atti della riscossione non è indenne da vizi che possono comportare delle irregolarità dell’atto ed inficiare la valenza stessa dell’atto che abbiamo ricevuto, sino a portare, come vedremo, in alcuni casi, al suo totale annullamento. Vediamo nel dettaglio cartella di pagamento: vizi notifica mezzo Pec che possono rilevarsi a fronte di una cartella di pagamento ricevuta in formato digitale.

Indice
1 Valenza della cartella di pagamento in formato digitale
2 Soggetti che possono ricevere una cartella di pagamento mediante Pec
3 Vizi dell’iter notificatorio della cartella di pagamento: quando si intende ricevuta la cartella
4 Vizi propri della cartella ricevuta mezzo Pec

Valenza della cartella di pagamento in formato digitale

Il processo di informatizzazione delle pubbliche amministrazioni risale al 2005 a seguito dell’introduzione del Codice dell’Amministrazione digitale (CAD) [1], successivamente nel 2010 è stata estesa la possibilità all’Agenzia delle Entrate – Riscossione di utilizzare la Pec [2] quale modalità di notifica della cartella di pagamento [3].

Cartella di pagamento: vizi notifica mezzo Pec

A seguito di tale previsione, la notifica di una cartella di pagamento mediante Pec con invio di un documento informatico, ha quindi valore legale identico a quella notificata mediante le modalità tradizionali, ovvero per posta o mediante messo notificatore, in formato di documento cartaceo [4].

Soggetti che possono ricevere una cartella di pagamento mediante Pec

La modalità di notifica in esame, non vale per tutti i soggetti, ma, al momento, è riservata solo ad alcune specifiche categorie di destinatari che sono obbligati a munirsi di un indirizzo Pec [5].

Tali categorie sono:

  • le imprese costituite in forma societaria (per cui le imprese già esistenti hanno integrato e comunicato l’indirizzo Pec al registro delle imprese, le nuove imprese già all’atto dell’iscrizione nel registro delle imprese sono tenute a comunicarlo);
  • le imprese individuali iscritte nel registro delle imprese;
  • i professionisti iscritti negli appositi albi di categoria (con comunicazione al proprio ordine di appartenenza);
  • tutti i soggetti (diversi dai precedenti) che hanno un indirizzo di posta elettronica certificata e fanno apposita richiesta di inserire il proprio indirizzo nell’elenco “INI-PEC”.

Gli indirizzi Pec dei soggetti suddetti (sia pertanto in via obbligatoria che volontaria), sono raccolti in un apposito elenco detto “INI-PEC” – Indice Nazionale degli Indirizzi di Posta Elettronica Certificata [6], istituito dal ministero dello Sviluppo Economico: solo gli indirizzi Pec risultanti in tale elenco hanno valenza a tutti gli effetti di legge, nonché ai fini della corretta notifica di un atto della riscossione.

Cartella di pagamento: vizi notifica mezzo Pec

Vizi dell’iter notificatorio della cartella di pagamento: quando si intende ricevuta la cartella

La cartella di pagamento notificata mediante Pec, si intende ricevuta dal destinatario nel momento in cui il messaggio Pec è reso disponibile dal gestore nella casella di posta elettronica certificata. La disponibilità del messaggio Pec, di fatto, avviene solo quando il gestore consegna al mittente la ricevuta di avvenuta consegna del messaggio Pec.

Dunque, per il destinatario nel momento il cui il messaggio Pec è disponibile nella propria casella di posta elettronica certificata, decorrono già i relativi termini per il pagamento o per proporre ricorso. Non è infatti necessaria alcuna attività da parte del ricevente ai fini dell’accettazione o del perfezionamento della notifica, dal momento che è sufficiente che il messaggio sia disponibile nella propria casella di posta elettronica: pertanto il giorno in cui si prende effettiva visione del messaggio è ininfluente ai fini della decorrenza dei termini.

Pur tuttavia, può capitare di avere la casella di posta elettronica “satura”, ovvero il messaggio non viene ricevuto dal destinatario in quanto la casella risulta piena.

In tale caso, il mittente – Agenzia delle Entrate – Riscossione – a fronte del messaggio di casella satura, deve effettuare un nuovo tentativo di notifica entro sette giorni dal primo (tentato) invio.

Cartella di pagamento: vizi notifica mezzo Pec

Se anche a seguito di tale secondo tentativo la casella di posta è sempre piena, oppure l’indirizzo Pec dovesse rivelarsi non più attivo o è invalido, la notifica va eseguita sul sito internet InfoCamere Scpa.

In tale sito è attiva, infatti, una sezione denominata “Avvisi e altri atti depositati tramite infocamere” alla quale si accede mediante l’area riservata, utilizzando le credenziali CNS (Carta Nazionale dei Servizi) o SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale), dalla quale si ha accesso agli atti depositati telematicamente a proprio carico.

Pertanto, in tale ipotesi ai fini della notifica telematica, l’agente della riscossione dovrà:

  • dapprima depositare il documento informatico nell’area riservata del sito InfoCamere Scpa;
  • pubblicare l’avviso nel sito predetto, entro il secondo giorno successivo a quello di deposito;
  • inviare una lettera raccomandata (cartacea), senza avviso di ricevimento, al destinatario dando atto dell’avvenuta notificazione dell’atto [7].

Dopo il quindicesimo giorno successivo a quello di pubblicazione dell’avviso nel sito InfoCamere Scpa, la notifica si ritiene perfezionata, senza necessità di una effettiva presa visone da parte del destinatario.

Pur tuttavia, la mancata osservanza di uno solo degli adempimenti o dei termini ivi previsti, comporta un vizio dell’iter notificatorio che inficia il perfezionamento della notifica della cartella di pagamento. Dunque, nel caso in cui si rilevi un solo vizio lo si potrà far valere giudizialmente impugnando il relativo atto, con conseguente nullità della cartella per inesistenza della notifica.

Vizi propri della cartella ricevuta mezzo Pec

Oltre ai vizi relativi all’iter notificatorio, visti nel punto precedente, che possono inficiare la validità dell’atto, vi possono essere vizi propri relativi alla cartella di pagamento notificata, considerato che tale modalità di notifica, essendo telematica, prevede il rispetto di determinati requisiti imprescindibili che devono sussistere affinché il documento informatico ricevuto (cartella di pagamento) sia legittimo.

Infatti, il documento informatico inviato tramite Pec, ovvero la cartella di pagamento, assume forma in formato file digitale; il formato file digitale principale previsto per un testo/documento informatico è il PDF-PDF/A, che è l’unico idoneo a garantire standard di sicurezza, autenticità, integrità dell’atto [8].

Cartella di pagamento: vizi notifica mezzo Pec

Per cui il documento, ovvero la cartella di pagamento notificata mediante Pec, deve essere inviata sul supporto file in formato nativo PDF, nella sottocategoria di PDF/A, che è l’unico in grado di assicurare e garantire l’immodificabilità del file documentale.

Ciò sta a significare che l’invio telematico mediante Pec dell’atto della riscossione, deve contenere un documento che nasce come informatico, e pertanto non è assolutamente valida la scansione PDF di un documento precedentemente emesso come cartaceo. Ove, infatti, al contribuente venga inviata una cartella di pagamento in formato file PDF, essa è da considerarsi una mera copia per immagine su supporto informatico del documento nativo, ovvero è la semplice scansione di un documento cartaceo che diviene per effetto della scansione copia informatica.

Se dunque, il file inviato è una semplice copia informatica, sarà possibile far valere in giudizio l’eccezione di nullità dell’atto, cartella di pagamento, notificata via Pec, in quanto emessa in violazione del modello legale previsto per tale tipo di notifica [9].

Ma non basta.

Occorre, inoltre, verificare che il documento informatico inviato mediante Pec sia sottoscritto digitalmente, in quanto solo la sottoscrizione – digitale – attribuisce valenza giuridica all’atto a pena di nullità [10]. La cartella di pagamento inviata mezzo Pec per essere sottoscritta digitalmente deve recare la firma elettronica del mittente.

Cartella di pagamento: vizi notifica mezzo Pec

Secondo un orientamento calcato in questi ultimi anni da qualche giudice, l’unico formato che garantirebbe l’apposizione della firma digitale è il file PDF con estensione finale del file “p7m” (esempio: solitamente la cartella notificata via Pec contiene un file denominato con il numero della cartella e il codice fiscale del contribuente – “01420180000012345000AAABBB12C34D56E.pdf.p7m”); solo tale estensione del file rappresenta, infatti, la certezza che la firma è stata apposta garantendo l’identificabilità del mittente/autore dell’atto, nonché l’integrità ed immodificabilità del documento informatico inviato e ricevuto dal contribuente. Dunque, se il documento contenuto nella Pec – cartella di pagamento – in formato file non rechi l’estensione finale “p7m”, ma è un semplice PDF, è da considerarsi un documento senza apposizione della firma digitale. La mancanza della firma digitale sull’atto informatico, essendo un requisito essenziale dell’atto medesimo, non può che determinare un vizio insanabile che rende illegittimo l’atto – cartella di pagamento – comportandone la sua totale nullità. A tale conclusione è giunta più volte la giurisprudenza di merito, che ha annullato l’atto notificato via Pec mancante della firma digitale, ovvero privo dell’estensione “p7m” [10].

Ma questa impostazione è stata poi sconfessata dalla Cassazione secondo cui la notifica con Pec della cartella ed allegato in pdf è valida.

La Cassazione si è richiamata al diritto dell’Unione Europea, secondo cui le firme digitali di tipo Cades (ovverosia p7m) oppure di tipo Pades (ossia pdf) sono equivalenti e devono essere riconosciute e convalidate dai Paesi membri, senza eccezioni. In altri termini, al fine di garantire una disciplina uniforme della firma digitale nell’Ue, sono stati adottati degli standard europei mediante il cosiddetto regolamento eIDAS che impone agli Stati membri di riconoscere le firme digitali apposte secondo determinati standard tra i quali figurano sia quello Cades che quello Pades. Non ci sono elementi per ritenere che il formato Cades (p7m) sia più affidabile del formato Pades (pdf) che anzi nel processo amministrativo telematico è stato adottato in forma esclusiva per ragioni legali alla piattaforma interna. E la stessa società titolare del marchio Adobe ha sottoscritto un protocollo che riconosce al formato pdf la validità per la firma digitale così come definita dal Codice dell’amministrazione digitale.

Detto ciò, in linea con tale orientamento, la Cassazione [11], riferita alle cartelle esattoriali, non ha dubbio nel ritenere la notifica della cartella medesima valida se effettuata con pdf. Vengono quindi accolte le tesi di Agenzia Entrate Riscossione. Non c’è bisogno che l’allegato alla Pec notificata al contribuente sia in formato p7m.

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