Il cliente o i suoi eredi hanno diritto di avere, a proprie spese, entro massimo novanta giorni, copia della documentazione con gli estratti conto e le operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni.

Hai ricevuto una lettera di diffida dalla tua banca con cui ti viene richiesto il rientro dal finanziamento. Sei indietro con le rate e ora ti tocca pagare gli interessi di mora e le commissioni per lo scoperto. L’importo è lievitato, in breve tempo, di diverse migliaia di euro: molto più di quanto ragionevole per una banale morosità. Ti senti “strozzato”; così ti rechi allo sportello per chiedere spiegazioni. Il dipendente si trincera però dietro al contratto: «La banca – ti dice – si è tutelata con apposite clausole», clausole che però non ricordi di aver mai firmato. Così pretendi di avere una copia della documentazione, visto che la tua è finita in qualche archivio o è stata distrattamente buttata. Il funzionario fa spallucce: «La banca ha la sua copia; tu dovresti avere la tua» ti risponde candidamente. Ma è davvero così? Esiste un diritto ad avere una copia del contratto? Che fare se la banca non consegna i documenti al proprio cliente che ne fa richiesta?

Come comprenderai bene, il problema si pone non solo per il contratto di conto corrente, di apertura di credito, di mutuo sulla casa o di qualsiasi altro finanziamento, ma anche per la cosiddetta “lista movimenti”, ossia per gli estratti conto delle annualità passate. Tali estratti servono per accertare il tasso di interesse concretamente applicato al cliente e verificare che questo sia nella norma oppure abbia superato la soglia dell’usura. In più, ci sono le numerose cause di anatocismo bancario, quelle intentate contro l’istituto mutuante per aver calcolato gli interessi non solo sul capitale non versato ma anche sugli interessi già maturati, il che ne fa lievitare l’importo.

In tutti questi casi, è improbabile che il correntista sia tanto prudente da conservare copia dei numerosi – e spesso incomprensibili – moduli che il dipendente gli ha fatto firmare, da archiviare le lettere con gli estratti conto delle varie annualità e i saldi trimestrali, specie quando il rapporto con l’istituto di credito è idilliaco. Ma è proprio quando arrivano le contestazioni che sorge l’esigenza di recuperare le copie. Ebbene, che fare se la banca non consegna i documenti? 

Una risposta viene da un’ordinanza della Cassazione pubblicata proprio in questi giorni [1]. Vediamo cosa ha detto la Suprema Corte in questa occasione.

Copia documentazione dalla banca: cosa dice la legge?

Partiamo da ciò che dice la legge per poi comprendere com’è stata interpretata dai giudici.

Esiste una norma del testo unico bancario [2] intitolata (o meglio “rubricata”): diritto di accesso alla documentazione bancaria. Già questo può darti un’idea di quali siano le garanzie che l’ordinamento ti riconosce. Ecco, più nel dettaglio, cosa dice la legge. 

Esistono due tipi di comunicazioni che la banca deve fornire al cliente:

  • le comunicazioni periodiche, che sono svincolate da qualsiasi richiesta del cliente: si tratta di una comunicazione annuale con la sintesi dello svolgimento del rapporto e di una comunicazione periodica (annuale, semestrale, trimestrale o mensile) con l’estratto conto;
  • le comunicazioni a richiesta del cliente: in particolare, il cliente, i suoi eredi o chi subentra nell’amministrazione dei suoi beni ha diritto di ottenere, a proprie spese (solo costi di reperimento e produzione della documentazione), entro il termine di 90 giorni dalla richiesta, copia della documentazione inerente le singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni.

Se la banca non consegna i documenti

Copia documentazione dalla banca: cosa dice la sentenza?

Secondo la Corte, il cliente ha sempre diritto ad avere dalla banca i documenti sulle sue operazioni degli ultimi 10 anni, anche in corso di causa.

Con un’interessante motivazione la prima sezione civile ha chiarito che «il diritto del cliente ad avere copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni, sancito tal testo unico bancario, abbia natura sostanziale e non meramente processuale e la sua tutela si configuri come situazione giuridica “finale”, a carattere non strumentale». Significa che il cittadino può chiedere copia alla banca di tutta la documentazione in suo possesso a prescindere dall’eventuale uso che di questa intende eventualmente farne (ad esempio avviare un giudizio per contestare un decreto ingiuntivo). E se la banca non rispetta quest’obbligo può essere citata in giudizio e, in questa sede, obbligata dal giudice. 

In altre parole, conclude a chiare lettere il Collegio di legittimità, il titolare di un rapporto di conto corrente ha sempre diritto di ottenere dalla banca il rendiconto, anche in sede giudiziaria, fornendo la sola prova dell’esistenza del rapporto contrattuale.

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