Telemarketing selvaggio: dal Garante sì condizionato al regolamento A proposito del regolamento del Mise sul funzionamento del registro pubblico opposizioni, per il Garante privacy la tutela delle persone deve essere effettiva
Telemarketing selvaggio: dal Garante sì condizionato al regolamento – Riforma telemarketing, dal Garante arriva un sì condizionato. Secondo l’autorità circa il regolamento del Mise che disciplina le nuove regole per il funzionamento del registro pubblico opposizioni: la tutela delle persone deve essere effettiva (in allegato il parere sullo schema di regolamento).
Telemarketing, il parere del Garante sul regolamento
Dunque, per il Garante al Registro possono iscriversi gli utenti che non intendono ricevere offerte promozionali, né sul telefono fisso né sul cellulare, né tramite la posta cartacea. Quindi il regolamento, che estende la possibilità di iscrivere al Rpo anche i numeri di telefonia mobile e i numeri riservati, o non presenti negli elenchi telefonici pubblici, ha già assorbito alcune indicazioni fornite dall’Ufficio dell’autorità.
Ci sono però ulteriori chiarimenti indirizzati al Mise. In primis, per il Garante è necessario precisare che l’iscrizione al Registro comporta automaticamente l’opposizione a tutti i trattamenti a fini promozionali, da chiunque effettuati, con la revoca anche dei consensi manifestati in precedenza. Serve su questa norma uno specifico emendamento che elimini ogni riferimento alle categorie merceologiche degli operatori che potrebbero generare dubbi interpretativi e alimentare il contenzioso.
Ancora, l’Autorità chiede di valutare l’opportunità che nel Rpo possano confluire tutti gli indirizzi postali indicati dai contraenti, anche quelli non presenti negli elenchi telefonici. Circa la possibilità di revoca “selettiva” dell’opposizione al trattamento nei confronti di uno o più operatori di categorie merceologiche l’Autorità sostiene che tale procedura possa rivelarsi una “ipotesi residuale”. È prevedibile che la revoca verrà esercitata, nella maggior parte dei casi, più semplicemente manifestando il consenso, di volta in volta, alla singola società. Per questo motivo la gestione delle categorie merceologiche potrebbe risultare di difficile applicazione. Se si considera poi, che gli operatori (ad esempio, le piattaforme di e-commerce) svolgono attività riconducibili anche a più categorie merceologiche, la soluzione prospettata – per poter essere utilmente applicata a tutela dei diritti e degli interessi – dovrebbe, in teoria, consentire ai contraenti di revocare l’opposizione non solo riguardo all’attività dell’operatore, ma anche per singole campagne promozionali. Per rendere più esplicito l’obbligo della norma ed evitare comportamenti non corretti, suggerisce infine al Mise di prevedere in caso di illeciti, una responsabilità della società “non derogabile contrattualmente in concorso o in solido” con i call center che hanno effettuato la chiamata promozionale.