Le ultime sentenze su: opponibilità del fondo patrimoniale ai terzi; annotazione nei registri dello stato civile; pignoramento anteriore all’annotazione; inefficacia della costituzione del fondo patrimoniale; impignorabilità del bene; funzione conservativa o di garanzia dell’iscrizione ipotecaria; legittimità dell’ipoteca sui beni vincolati a fondo patrimoniale; pignoramento del creditore ipotecario.

Indice

  • 1 Mancata trascrizione dell’atto di alienazione di un bene del fondo patrimoniale
  • 2 Conferimento in un fondo patrimoniale dell’unico immobile pignorabile
  • 3 Opposizione al pignoramento: cosa deve fare il debitore?
  • 4 Finalità dell’iscrizione ipotecaria rispetto all’esecuzione forzata
  • 5 Pignoramento successivo all’annotazione
  • 6 Esecuzione sui beni del fondo patrimoniale
  • 7 Costituzione del fondo patrimoniale opponibile ai terzi
  • 8 Sequestro conservativo
  • 9 Beni oggetto del pignoramento
  • 10 Opposizione all’espropriazione forzata

Mancata trascrizione dell’atto di alienazione di un fondo del bene

In caso di iscrizione di ipoteca giudiziale su un bene immobile formalmente soggetto a vincolo derivante da fondo patrimoniale, ma nel frattempo alienato con atto notarile non ancora trascritto, deve ritenersi che dall’atto dispositivo derivano sia effetti favorevoli (la fuoriuscita dell’immobile dal fondo patrimoniale era stato conferito), sia sfavorevoli (l’alienazione dell’immobile dalla sfera patrimoniale dei debitori), per cui eventuali conflitti tra il terzo acquirente e il creditore dell’alienante devono essere risolti secondo il criterio della priorità della trascrizione, mentre nei rapporti tra venditori e creditore, i primi non possono opporre al secondo, quale fattore ostativo all’assoggettamento del bene a pignoramento, la mancata trascrizione dell’atto nei registri immobiliari.

Cassazione civile sez. III, 30/08/2018, n.21385

Conferimento in un fondo patrimoniale dell’unico immobile pignorabile

Integra il delitto di mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice il compimento di un atto fraudolento o simulato che ostacoli o ritardi nell’azione l’avente diritto, a prescindere dalla effettiva realizzazione dello scopo perseguito.

(Fattispecie relativa al conferimento in un fondo patrimoniale dell’unico bene immobile suscettibile di pignoramento da parte dell’imputato che era stato condannato al pagamento di una provvisionale in favore della parte civile).

Cassazione penale sez. VI, 10/02/2016, n.7525

Opposizione al pignoramento: cosa deve fare il debitore?

L’esecuzione sui beni e sui frutti del fondo patrimoniale è consentita, a norma dell’art. 170 c.c., soltanto per debiti contratti per far fronte ad esigenze familiari, sicché in sede di opposizione al pignoramento, spetta al debitore che ha costituito il fondo patrimoniale allegare e provare che il debito era stato contratto per uno scopo estraneo ai bisogni della famiglia e che il creditore fosse a conoscenza di tale circostanza.

Tribunale Pavia sez. III, 21/05/2015

Finalità dell’iscrizione ipotecaria rispetto all’esecuzione forzata

L’iscrizione ipotecaria ha peculiarità e natura diversa dall’esecuzione forzata, non rivestendo neanche la caratteristica di misura cautelare propedeutica e preordinata all’esecuzione forzata; non esiste infatti obbligo del creditore di attivarla e può avere funzione conservativa o di garanzia. In tal senso, l’iscrizione ipotecaria ha natura di provvedimento amministrativo di autotutela conservativa. L’ipoteca, pertanto non può essere considerata propriamente un atto dell’esecuzione — che inizia solo con il pignoramento — ma è soltanto un semplice vincolo di prelazione.

Conseguentemente è legittimo il comportamento dell’Agente della riscossione che abbia iscritto ipoteca sui beni del debitore facenti parte del fondo patrimoniale costituito con il proprio coniuge nel medesimo anno in cui sorgevano i debiti tributari non essendo applicabile il divieto di cui all’art. 170 c.c. che riguarda l’esecuzione sui beni del fondo mentre l’ipoteca ha una funzione conservativa.

Comm. trib. reg. Milano, (Lombardia) sez. XXVI, 07/09/2012, n.112

Pignoramento successivo all’annotazione

Se il pignoramento immobiliare è eseguito, nelle forme dell’art. 555 c.p.c., prima dell’annotazione, la costituzione del fondo patrimoniale non ha effetto nei confronti del creditore pignorante e di quelli che intervengono nell’esecuzione, sussistendo l’inefficacia degli atti di disposizione del bene pignorato, prevista dall’art. 2913 c.c., che comprende non solo gli atti di alienazione in senso stretto, ma anche tutti gli atti di disposizione del patrimonio del debitore dai quali possa comunque derivare una sostanziale diminuzione della possibilità per il creditore pignorante o per i creditori intervenuti di soddisfarsi sui beni in questione.

Allo stesso risultato si perviene quando il pignoramento sia successivo all’annotazione, ma l’ipoteca (come nella specie) sia stata iscritta precedentemente, in quanto con l’iscrizione sorge immediatamente per il creditore il potere di espropriare il bene, ex art. 2808 c.c., con prevalenza rispetto ai vincoli successivi.

Cassazione civile sez. III, 24/01/2012, n.933

Esecuzione sui beni del fondo patrimoniale

Va sospesa l’esecuzione intrapresa su beni del fondo patrimoniale annotato e trascritto prima della trascrizione del pignoramento eseguito per obbligazioni estranee ai bisogni familiari, nella fattispecie costituite dal debito fiscale dell’attività di uno solo dei coniugi.

Nel successivo giudizio di merito iscritto a ruolo a seguito del ricorso in opposizione, in cui entrambe le parti hanno chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere sull’opposizione per cui è causa, in considerazione dell’intervenuta rinuncia del creditore procedente, va comunque disposta la condanna di quest’ultimo al pagamento delle spese di lite, secondo il criterio della soccombenza virtuale, tenuto conto che la rinuncia dell’Amministrazione al richiesto pignoramento è stata posta in essere soltanto a seguito dell’emissione di ordinanza di sospensione dell’esecuzione e, quindi, dopo la notifica dell’atto introduttivo del presente giudizio di merito.

Tribunale Bari sez. II, 03/01/2012, n.12

Costituzione del fondo patrimoniale opponibile ai terzi

La costituzione del fondo patrimoniale prevista dall’art. 167 c.c., così come stabilito dall’art. 162 c.c. per tutte le convenzioni matrimoniali, è opponibile ai terzi esclusivamente a partire dalla data dell’annotazione a margine dell’atto di matrimonio nei registri dello stato civile, non potendosi retrodatare la produzione degli effetti alla data di proposizione della domanda di annotazione od anticiparli alla data della trascrizione effettuata ex art. 2647 c.c. ed avente l’esclusiva funzione di pubblicità notizia.

Pertanto, se il pignoramento immobiliare è eseguito, nelle forme dell’art. 555 c.p.c., prima dell’annotazione, la costituzione del fondo patrimoniale non ha effetto nei confronti del creditore pignorante e di quelli che intervengono nell’esecuzione, sussistendo l’inefficacia degli atti di disposizione del bene pignorato, prevista dall’art. 2913 c.c., che comprende non solo gli atti di alienazione in senso stretto, ma anche tutti gli atti di disposizione del patrimonio del debitore dai quali possa comunque derivare una sostanziale diminuzione della possibilità per il creditore pignorante o per i creditori intervenuti di soddisfarsi sui beni in questione.

Allo stesso risultato si perviene quando il pignoramento sia successivo all’annotazione, ma l’ipoteca (nella specie giudiziale) sia stata iscritta precedentemente, in quanto con l’iscrizione sorge immediatamente per il creditore il potere di espropriare il bene, ex art. 2808 c.c., con prevalenza rispetto ai vincoli successivi.

Cassazione civile sez. III, 30/09/2008, n.24332

Sequestro conservativo

Sul tema dei limiti intrinseci del sequestro conservativo, l’art. 316 c.p.p., riprendendo la formula adottata dall’art. 671 c.p.c., consente il sequestro conservativo di beni

mobili o immobili del debitore o delle somme di danaro e cose a lui dovute, nei limiti in cui la legge ne permette il pignoramento. L’art. 46 n. 4) l. fall. esclude dall’assoggettamento all’esecuzione concorsuale i redditi di beni costituiti in patrimonio familiare (corrispondente all’attuale fondo patrimoniale), salvo il disposto di cui all’art. 170 c.c.

È evidente che l’impignorabilità del bene costituito in fondo patrimoniale consegue al vincolo di destinazione. L’art. 170 c.c. non consente l’esecuzione (e dunque la pignorabilità) sui beni del fondo per debito che il creditore conosceva essere stato contratto per scopi estranei ai bisogni della famiglia; l’espressione non fa che ribadire il vincolo del fondo ai bisogni della famiglia ed ammette l’esecuzione per debiti estranei solo quando il creditore non conosceva tale estraneità, ossia credeva che il debito fosse contratto per sopperire a quei bisogni.

I debiti di una società a responsabilità limitata necessariamente sono conosciuti come estranei ai bisogni della famiglia, pertanto il divieto di impignorabilità rimane operante e si estende al sequestro conservativo, minandolo alla base. Non ha alcuna rilevanza il fatto che i debiti siano stati contratti prima della costituzione del patrimonio familiare; la pignorabilità, infatti, va considerata al momento in cui ha luogo l’esecuzione, salvi ovviamente gli effetti del positivo esperimento dell’azione revocatoria dell’atto costitutivo del fondo patrimoniale.

Tribunale Bari sez. riesame, 31/03/2008

Beni oggetto del pignoramento

Non merita accoglimento l’opposizione all’esecuzione sul presupposto che i beni oggetto del pignoramento siano stati oggetto di un anteriore atto di costituzione di fondo patrimoniale e come tali non pignorabili. Occorrerebbe a tal fine la dimostrazione del fatto che il fondo patrimoniale sia stato costituito prima del sorgere delle obbligazioni o che i debiti siano inerenti alle esigenze della famiglia.

Tribunale Monza sez. III, 03/03/2008

Opposizione all’espropriazione forzata

In caso di pignoramento di bene immobile in comproprietà a due soggetti, su cui sia stato costituito – anteriormente al pignoramento – un fondo patrimoniale avente ad oggetto la metà del suddetto bene, il coniuge di uno dei comproprietari, cointestatario insieme a quest’ultimo del fondo patrimoniale, deve ritenersi legittimato a proporre opposizione alla espropriazione forzata atteso che – nel caso di specie – la suddetta azione va configurata come opposizione del terzo all’esecuzione ex art. 619 c.p.c.

Per “terzo opponente” deve intendersi, dunque, qualsiasi soggetto, estraneo al processo esecutivo, che vanti sul bene pignorato un diritto che possa prevalere rispetto a quello del creditore.

Tribunale Tempio Pausania, 09/01/2007, n.9

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