Il datore di lavoro può accreditare lo stipendio su un conto corrente non intestato al lavoratore.
Il dipendente può far richiesta al datore di lavoro di accreditare la retribuzione su un conto corrente non intestato a lui? I lavoratori dipendenti che hanno debiti con lo Stato o con terzi soggetti rischiano il pignoramento dello stipendio e del conto corrente. I creditori, non possono pignorare più di 1/5 dello stipendio mentre se il creditore è l’Agenzia Entrate Riscossione può pignorare fino a 1/10 dello stipendio se l’importo non supera 2500 euro, fino a 1/7 se lo stipendio è tra i 2500 e i 5mila euro, e 1/5 solo dai 5mila euro in su.
Il pignoramento dello stipendio superare il limite del quinto solo nel caso in cui i tipi di crediti sono differenti, ma al lavoratore va sempre garantito la metà della paga. Una soluzione per evitare il pignoramento esiste? È possibile accreditare lo stipendio su un conto corrente non proprio?
Bonifico dello stipendio: la normativa
Ma la possibilità di poter accreditare lo stipendio su un conto corrente non proprio può interessare anche a chi per vari motivi non ha un proprio conto corrente o una carta prepagata con Iban.
Ovviare questo problema con il pagamento in contante dello stipendio, non si può. In quanto una norma in vigore dal 1° luglio 2018 vieta il pagamento dello stipendio con contanti, ma solo con modalità rintracciabili, assegni, bonifici e così via.
Verifichiamo cosa dice la normativa e se consente il pagamento dello stipendio su un altro conto corrente non intestato al dipendente.
Come può essere pagato lo stipendio?
Lo stipendio, in base alle previsioni della legge di Bilancio 2018, Art.1, Co. 910-913, L. 205/2017, non può più essere pagato in contanti, ma solo tramite strumenti tracciabili.
Le modalità di pagamento consentite per la retribuzione dei lavoratori dipendenti e dei collaboratori risultano essere, secondo quanto chiarito dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro tramite la Nota 5828/2018:
bonifico su un conto corrente indicato dal lavoratore, che può essere intestato a lui, cointestato o intestato a un soggetto diverso;
tramite l’utilizzo di strumenti di pagamento elettronico, come l’accredito su carta prepagata, con Iban o priva di Iban. In quest’ultimo caso è importante conservare la ricevuta della ricarica effettuata in cui si indica la data e l’importo;
in contanti, presso lo sportello bancario o postale della filiale o ufficio in cui il datore di lavoro abbia aperto un conto corrente di tesoreria con mandato di pagamento;
in contanti, presso lo sportello bancario della filiale in cui il datore di lavoro abbia aperto e risulti intestatario di un conto corrente o di un conto di pagamento ordinario, soggetto alle registrazioni obbligatorie;
emettendo un assegno e consegnandolo direttamente al lavoratore o, in caso di suo comprovato impedimento, a un suo delegato.
Quindi in base a ciò che abbiamo esposto, è consentito al datore di lavoro accreditare lo stipendio tramite bonifico su un conto non intestato al lavoratore.
Come effettuare il bonifico dello stipendio su conto corrente non intestato al lavoratore?
Per poter effettuare il bonifico di pagamento dello stipendio del lavoratore, bisogna fare degli accorgimenti affinché l’Ispettorato del lavoro non contesti l’accaduto. Il datore di lavoro deve conservare la documentazione scritta dove si evince l’esplicita richiesta del lavoratore di accredito dello stipendio presso un conto corrente intestato a un terzo.
Che cosa controlla l’Ispettorato?
L’Ispettorato del Lavoro ha la facoltà di verificare presso l’Istituto di credito in cui è acceso il conto corrente del datore di lavoro dal quale è stato disposto il bonifico.
Gli ispettori verificano se il conto corrente destinatario del bonifico è intestato al lavoratore creditore dello stipendio; nel caso contrario si accertano dell’esistenza di un’indicazione scritta, da parte del lavoratore, di richiesta dell’accredito della retribuzione presso un conto intestato a un soggetto diverso.