Evitare il fallimento e risanare un’azienda in crisi: cos’è il piano, che contenuti deve avere e a cosa serve l’attestazione dell’esperto.
Quando un’azienda si trova in stato di crisi ci sono delle soluzioni per risanarla anziché farla fallire. E’ possibile ripristinare la normale operatività dell’azienda e ripartire con successo nell’esercizio dell’attività. Tra i vari strumenti offerti dalla legge c’è il piano di risanamento aziendale: si tratta di un istituto poco conosciuto e molti imprenditori sanno solo a grandi linee cos’è e come funziona.
Ad esempio, pochi conoscono le differenze tra il piano di risanamento aziendale ed il concordato preventivo: sono simili ma hanno scopi diversi, un po’ come il cucchiaio e la forchetta. Bisogna quindi sapere cos’è questo piano. Scopriremo a cosa serve: offre la possibilità di salvare l’impresa prima che le conseguenze dei debiti troppo grandi e dello stato di insolvenza mettano a rischio la sua stessa sopravvivenza: il fallimento, infatti, può essere paragonato alla morte dell’impresa.
Il piano di risanamento aziendale consente non solo di evitare il fallimento, ma anche di risollevare l’impresa facendola ritornare alla propria attività commerciale quasi come se la crisi di prima non ci fosse stata: il paziente quindi non solo non morirà e verrà salvato, ma guarirà e riprenderà vita, se la terapia sarà seguita correttamente, cioè se le condizioni stabilite nel piano saranno rispettate. Occupiamoci quindi di spiegare cos’è il piano di risanamento aziendale per capire come adoperarlo nella maniera corretta in modo da raggiungere questi positivi risultati.
Indice
- 1 Il fallimento
- 2 Il piano di risanamento aziendale
- 2.1 I requisiti del piano
- 2.2 Le condizioni di validità del piano
- 2.3 L’attestatore del piano
- 2.4 Il contenuto del piano
- 2.5 L’attestazione del piano
Il fallimento
Gli imprenditori che esercitano un’attività commerciale possono fallire. Il fallimento ha determinati requisiti e presupposti, il più importante dei quali è lo stato di insolvenza, che si manifesta quando l’impresa non riesce più a pagare i propri debiti con regolarità.
In questo caso, i creditori, a ragione, si “innervosiscono” perché rimangono per lungo tempo impagati ed attivano la procedura fallimentare. Si arriva così a scoprire se l’impresa è in crisi. Lo è sicuramente quando:
- il suo patrimonio è insufficiente a dare garanzia ai creditori;
- i beni posseduti dall’azienda sono pochi e di valore minore rispetto ai debiti contratti;
- i bilanci risultano negativi ed in perdita e magari ci sono già ipoteche e pignoramenti.
A questo punto, la strada maestra prevede che i creditori richiedano al tribunale la dichiarazione di fallimento: lo faranno proponendo un’istanza di fallimento. Se essa sarà accolta, l’imprenditore verrà totalmente estromesso dalla gestione (al suo posto verrà nominato un curatore), i beni aziendali saranno venduti giudizialmente ed i creditori si soddisferanno sul ricavato. L’azienda, quindi, terminerà forzatamente la sua attività.
Il piano di risanamento aziendale
Il piano di risanamento aziendale è un modo di mettersi d’accordo tra il debitore, cioè l’azienda in crisi, ed i suoi creditori, soddisfacendoli e fornendogli adeguate garanzie in modo che concordemente si blocchi la procedura di fallimento e la situazione di insolvenza si risolva di comune accordo senza arrivare al provvedimento del giudice.
Ovviamente, data la serietà della situazione debitoria di un’azienda in stato di conclamata insolvenza, servono verifiche e valutazioni obiettive sulla serietà della proposta. Non basta chiedere, bisogna accertare, specialmente se non si possono pagare tutti i debiti subito, ma soltanto un po’ alla volta e in diversi modi.
C’è una figura specifica che si occupa di questi aspetti e si chiama attestatore. E’ un esperto in materie contabili, indipendente dall’azienda in crisi che esaminerà il piano e giudicherà se appare idoneo oppure no. Se il suo giudizio sarà positivo, farà un’apposita attestazione e a questo punto il piano sarà valido ed efficace: l’impresa sarà salva, purché le condizioni di pagamento concordate e stabilite nel piano vengano rispettate.
I requisiti del piano
Il primo indispensabile requisito è di sostanza: quella situazione di crisi ed insolvenza che sta portando l’impresa verso il fallimento deve essere considerata transitoria e rimediabile. Se, invece, fosse ritenuta gravissima, il piano non la salverebbe, così come un ferito a morte non potrebbe essere riportato in salute neppure dai migliori medici. Non avrebbe senso, cioè, ricorrere al piano di risanamento se obiettivamente (non basta la sola speranza, ci vogliono dati e cifre certe) si dovesse ritenere che la crisi aziendale non sia superabile. Quando invece lo è, proprio attraverso il piano di risanamento viene indicato il modo per recuperare lo stato di salute e l’eliminazione della malattia, che sono i debiti da pagare.
Il secondo elemento è il pilastro centrale che abbiamo esaminato prima: i creditori dovranno essere soddisfatti e quindi l’azienda dovrà pagarli. Non necessariamente tutti e subito: il piano, anzi, serve proprio a graduare i tempi ed anche l’entità delle somme da corrispondere. Siamo in una fase di accordo e, quindi, il debitore può stabilire di comune accordo con i creditori i tempi ed i modi dei pagamenti da effettuare. Il piano serve, in questa prospettiva, a garantire sia l’efficacia delle condizioni di pagamento sia la capacità di rispettarle.
Il terzo elemento è quello che serve a fare in modo che l’azienda riprenda salute: il piano deve garantire il riequilibrio della situazione finanziaria e delle prospettive economiche (vendite, giro d’affari, pagamenti di stipendi dei lavoratori, ecc.). Il piano di risanamento, quindi, dovrà esaminare se l’azienda che si sta cercando di risanare potrà avere liquidità sufficiente per fronteggiare regolarmente, d’ora in poi, tutti i pagamenti prevedibili e periodici, come le tasse, gli affitti, le bollette, gli emolumenti ed i contributi previdenziali ed assicurativi dei dipendenti, le fatture dei fornitori delle merci o dei servizi, ecc.
Le condizioni di validità del piano
I requisiti che abbiamo indicato dovranno essere accertati formalmente. Non basterà una dichiarazione generica, poco documentata e priva di controlli esterni: non è sufficiente, insomma, una promessa vaga o una pia speranza, serve qualcosa di più serio ed oggettivo.
La legge [1] richiede, a tal proposito, la ragionevolezza delle condizioni contenute nel piano. Ad esempio, è ragionevole pagare anche a poco a poco se il giro d’affari dell’impresa è costante e garantisce adeguati incassi. Per arrivare a questo giudizio bisogna, innanzitutto, esaminare la contabilità aziendale ed i dati di bilancio per verificare se i flussi finanziari (entrate ed uscite) e quelli economici (ricavi e spese) consentono questa “copertura”: in tal caso, allora, il piano sarà fattibile e realizzabile, altrimenti no.
Ma chi si occupa di questo delicato accertamento che in molti casi è anche complesso, specie quando l’azienda è grande o si occupa di parecchi settori oppure ha diverse esposizioni debitorie ed i beni con cui fronteggiarle sono di diversa natura e magari richiedono valutazioni approfondite, come gli immobili o i monte merci?
L’attestatore del piano
La figura prevista dalla legge per effettuare questi indispensabili controlli sulla ragionevolezza del piano proposto si chiama attestatore. Egli deve avere due caratteristiche fondamentali:
- essere indipendente dal debitore, altrimenti non garantirebbe imparzialità di giudizio;
- essere esperto e qualificato in materie economiche e contabili, altrimenti non vi sarebbe capacità comprovata di saper effettuare le verifiche sul piano.
Quanto all’indipendenza, essa è garantita se il professionista è esterno all’impresa e non vi è legato in nessun modo, né a livello personale né a titolo di rapporti professionali. Inoltre, non deve avere interesse all’operazione di risanamento prevista nel piano e neppure deve avere rapporti di parentela, di lavoro o di cointeressenza d’affari con i titolari, soci e amministratori dell’azienda [2].
Quanto alle capacità, l’attestatore dovrà essere iscritto nel registro dei revisori legali e, quindi, un dottore commercialista, un avvocato o un altro tipo di esperto contabile riconosciuto ed iscritto al relativo albo professionale.
Il contenuto del piano
Una volta rispettate le condizioni che abbiamo esposto, la legge non prevede quali debbano essere gli specifici contenuti del piano, che quindi potranno essere i più vari a seconda dei tipi e delle esigenze delle aziende coinvolte e dei debiti maturati.
Non c’è neppure un limite temporale, anche se nella pratica i piani di risanamento aziendale prevedono un periodo di attuazione dai 3 ai 5 anni. I tempi sono legati al settore in cui l’azienda opera, alle condizioni di mercato ed alle caratteristiche dell’azienda specifica: quindi, possono variare in più o in meno.
Ovviamente, trattandosi di una “medicina” prescritta per evitare di arrivare al fallimento, dovrà esporre in maniera chiara e puntuale come si è arrivati a formulare quella diagnosi e a stabilire una determinata terapia: il piano perciò riporterà la situazione economica e finanziaria dell’azienda e le sue strategie e gli obiettivi da raggiungere. Dovrà anche indicare in modo preciso le modalità di soddisfacimento dei creditori.
Le forme da rispettare per redigere il piano (data certa, sottoscrizione, contenuto analitico), che l’attestatore deve rispettare, sono previste da specifiche norme di legge [3].
L’attestazione del piano
Quando l’esperto avrà concluso le sue attività, se riterrà che l’azienda sarà capace di rispettarlo e le condizioni stabilite sono adeguate, esprimerà un giudizio positivo e rilascerà l’attestazione del piano. La procedura di piano di risanamento si concluderà favorevolmente e da quel momento inizierà la sua esecuzione. Se l’azienda debitrice rispetterà il piano, eviterà di fallire e potrà uscire dal suo stato di crisi.
Se, invece, il piano non sarà attestato, si intenderà respinto: l’attestazione è una condizione indispensabile per la sua validità ed efficacia. Il documento definitivo si chiama, infatti, piano attestato di risanamento.
Il piano attestato comporta anche il notevole vantaggio che gli atti, i pagamenti e le garanzie posti in essere dall’azienda debitrice in esecuzione delle condizioni stabilite non sono soggetti all’azione revocatoria fallimentare che altrimenti li renderebbe inefficaci.