Quando l’evasione fiscale diventa penale ed è reato: anche superata la soglia minima di punibilità c’è la tenuità del fatto, l’archiviazione e il perdono.
Nella dichiarazione dei redditi di qualche anno fa non hai indicato alcuni pagamenti ricevuti: tra questi vi è il canone di locazione di una appartamento che hai affittato in nero, il compenso per una prestazione professionale eseguita nell’ambito della tua attività lavorativa e la vendita di alcuni prodotti che hai realizzato da solo. Peraltro, hai anche fatto la sciocchezza di versare i soldi in contanti, così ricevuti, sul tuo conto corrente personale; sai bene, infatti, che la tracciabilità di questa operazione ti espone a un rischio serio, essendo essa stessa la prova della tua evasione. Ora l’Agenzia delle Entrate ti ha comunicato l’incongruenza dei dati riportati nella denuncia dei redditi e ti ha invitato a fornire spiegazioni. La tua preoccupazione è ovviamente concentrata sulle possibili conseguenze di un accertamento. Quando si rischia il carcere per evasione fiscale? Peraltro, a ciò si aggiungono anche ulteriori precedenti che non migliorano la tua “buona fede”: qualche mese fa hai ricevuto delle cartelle esattoriali per imposte non versate in passato, ma non le hai né impugnate, né rateizzate, né pagate perché, al momento, le tue condizioni economiche non te lo consentono. Che fai? Cosa rischi in questi casi? La risposta è parzialmente fornita da una recente sentenza della Corte di Cassazione [1]. Ma procediamo con ordine.
Indice
Quando l’evasione fiscale è penale
Benché comunemente si dica che non pagare anche un euro allo Stato sia evasione fiscale (ad esempio, è evasore chi non paga il bollo auto, è evasore chi non paga il canone Rai, è evasore chi non paga le tasse sulla casa), in senso strettamente giuridico le cose stanno diversamente. Il reato di «evasione fiscale» scatta solo dopo il raggiungimento di determinati importi evasi. Prima di questa soglia, non siamo nell’ambito del penale e, pertanto, non si va in carcere. Le “evasioni” di modeste dimensioni sono infatti semplici illeciti tributari che fanno scattare semplici sanzioni. Le sanzioni, oltreché economiche (gli aggravi che si aggiungono al capitale non corrisposto allo Stato o alla pubblica amministrazione), possono essere di natura civile (come ad esempio il pignoramento della casa, dello stipendio, del conto corrente o della pensione) o di natura amministrativa (il fermo dell’auto).
Buone notizie anche per chi ha superato la soglia del penale: in caso di evasione fiscale minima non si rischia il carcere. Secondo la Cassazione, infatti, scatta la cosiddetta «tenuità del fatto» che giustifica l’archiviazione del procedimento penale.
Vediamo singolarmente tali ipotesi.
Il limite entro il quale l’evasione fiscale non è reato
Come abbiamo detto, quando il volume delle tasse non pagate rientra entro determinati tetti non scatta il penale. Tali limiti sono diversi a seconda del tipo di comportamento posto dal contribuente. Ecco tutte le ipotesi:
Dichiarazione fraudolenta
Si ha dichiarazione fraudolenta quando il contribuente altera o falsifica i dati riportati nella dichiarazioni dei redditi o Iva inserendo elementi passivi fittizi (falsa fatturazione) o modificando le scritture contabili (per chi è tenuto a compilarle). Il reato sussiste solo se:
- l’imposta evasa è superiore a 30mila euro;
- gli elementi sottratti all’imposizione sono superiori al 5% dell’attivo indicato in dichiarazione;
- gli elementi sottratti all’imposizione sono superiori a 1,5 milioni di euro;
- l’importo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell’imposta risulteranno superiori al 5% dell’imposta;
- l’importo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell’imposta sono superiori a 30.000 euro.
Superate tali soglie siamo nell’ambito del penale e per l’evasione fiscale si va in carcere. Scatta infatti la reclusione da 1 anno e 6 mesi a 6 anni.
Dichiarazione infedele
- Quando invece il contribuente, senza falsificare la dichiarazione, comunque omette (comunque in modo cosciente e volontario) dei redditi percepiti o aumenta le spese, si ha l’ipotesi della «dichiarazione infedele». Anche in questo caso, il reato scatta solo al raggiungimento di un tetto prefissato dalla legge:
- l’imposta evasa deve essere superiore a 150mila euro;
- i redditi non dichiarati devono superare il 10% del totale o comunque i 3 milioni di euro.
La punizione consiste nella reclusione da 1 a 3 anni.
Dichiarazione omessa
Chi invece non presenta la dichiarazione dei redditi, Iva e anche del 770 entro 90 giorni dalla scadenza commette il reato di «dichiarazione omessa» ma solo a condizione che l’imposta evasa sia superiore a 50mila euro. Sotto questa soglia non si va in carcere. Al di sopra, invece, scatta la reclusione da 1 a 3 anni.
Omesso versamento Iva e ritenute certificate
Il reato di omesso versamento Iva e ritenute certificate scatta solo se il debito è superiore a 250mila euro.
Emissione di fatture false e occultamento di documenti contabili
Altri due reati sono
- emissione di fatture false o ricevute per operazioni inesistenti al fine di consentire a terzi l’evasione dell’imposta sui redditi o dell’Iva. Scatta la reclusione da 1 anno e 6 mesi a 6 anni;
- occultamento o distruzione di documenti contabili: il reato scatta in caso di distruzione o occultamento di scritture contabili o altri documenti di cui è obbligatoria la conservazione per non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume d’affari. Scatta la reclusione da 6 mesi a 5 anni.
La particolare tenuità del fatto
Da oggi ci sono speranze anche per chi supera, ma solo di poco, i tetti appena elencati, tetti oltre i quali – come abbiamo appena detto – scatta il penale. Secondo infatti la Cassazione per chi sfora di poco la soglia di rilevanza penale – e quindi, tutto sommato, commette «piccole evasioni» – si può ricorrere al meccanismo del codice penale chiamato «particolare tenuità del fatto» [2]. Ciò consente di chiedere l’immediata archiviazione del procedimento penale e la non applicazione della pena. Resta la fedina penale macchiata e, ovviamente, il debito tributario che verrà iscritto a ruolo e confluirà nelle cartelle esattoriali. Con tutte le conseguenze sotto il profilo esecutivo che esse comportamento (pignoramenti, ipoteche, ecc.).
Lo “sforamento” dai limiti del reato deve essere minimo poiché solo in questo caso è possibile parlare di danno lieve per l’erario o la pubblica amministrazione.
Le stesse Sezioni unite della Cassazione [3], pronunciandosi sulla guida in stato di ebbrezza, hanno affermato la possibilità di applicare la «particolare tenuità del caso» anche alle fattispecie che prevedono soglie di punibilità, aprendo così la strada all’estensione del principio anche a quelle in cui sono presenti le cosiddette soglie quantitative di punibilità, come nella quasi totalità dei reati tributari.
Per la Suprema Corte, dunque, la causa di non punibilità vale anche per i reati tributari; questa non può essere negata solo sulla base del peso dato ai beni giuridici tutelati dalle norme anti-evasione.