Cartella di pagamento: per 3 volte ho inviato autotutele, senza risposta, reclamando che l’invito a comparire, sottoscritto dallo stesso funzionario che ha firmato l’accertamento, avrebbe dovuto legittimare la proroga dei 90 giorni, superando l’asserita tardività del ricorso. Che fare?

Per vedersi riconosciuta nei termini l’istanza di accertamento con adesione è necessario provare in giudizio che la stessa è stata spedita a mezzo posta ordinaria in data 14.11.2013. La legge non prevede particolari formalità purché sia rispettato il termine dei 60 giorni dalla data di ricezione del provvedimento dell’Amministrazione finanziaria, per cui l’istanza spedita dal lettore (anche con semplice raccomandata purché sia desumibile la data di spedizione) in data 14.11.2013 risulta valida. Ciò è confermato dalla Suprema Corte di Cassazione [1] che ha ritenuto legittima l’istanza di accertamento con adesione spedita dal contribuente – a mezzo raccomandata senza ricevuta di ritorno ed in busta chiusa – entro il sessantesimo giorno dalla notifica dell’accertamento, sebbene ricevuta oltre tale termine dall’Agenzia delle entrate. Basterà, quindi, esibire la ricevuta di spedizione. Il problema, tuttavia, potrebbe sussistere se il lettore non ha spedito una raccomandata e, quindi, non ha modo di provare l’effettiva spedizione (ad esempio, nel caso in cui ha fatto una semplice posta ordinaria). Ove così fosse la questione si complica. In tal caso, salvo non richieda un accesso al fascicolo dell’accertamento (ove potrebbe essere conservata la domanda spedita a mezzo posta), è difficile fornire tale prova. Come estrema soluzione si consiglia, in alternativa, quanto segue:

  • tentare un accesso formale agli atti presso l’Agenzia delle entrate per acquisire la documentazione relativa all’accertamento con adesione, sperando che il tutto sia gestito da funzionario diverso da quello che ha gestito la pratica, così da sperare di poter trovare l’istanza spedita per posta;
  • chiedere al giudice, in base ai principi espressi dalla Suprema Corte in merito ai requisiti dell’istanza di accertamento con adesione, di ordinare ai fini della risoluzione della controversia all’Agenzia delle entrate di esibire – se effettivamente esistente nel suo fascicolo – la richiesta del contribuente inviata a mezzo posta ordinaria. Per la richiesta il ricorrente potrebbe rilevare, come principio di prova, lo stesso comportamento avuto dall’Agenzia delle entrate che probabilmente aveva fissato il contradditorio – poi illegittimamente abbandonato – sulla base della precedente comunicazione spedita per posta e quindi ricevuta.

Articolo tratto da una consulenza dell’avv. Paolo Florio

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