L’atto di pignoramento della pensione, dello stipendio o del conto corrente non può limitarsi a indicare genericamente la somma dovuta dal contribuente.
Sei tra gli sfortunati a cui il fisco ha pignorato lo stipendio, la pensione o il conto corrente e non sai come uscirne? Qualche giorno fa la Cassazione ha pubblicato una interessantissima sentenza [1]che offre un’arma di opposizione valida ed efficace. La Corte ha fatto notare il grosso errore in cui cade puntualmente l’Agenzia delle Entrate Riscossione quando deve eseguire un pignoramento presso terzi. Dunque, se vuoi vincere il ricorso stai a sentire cosa hanno detto i giudici.
Dopo 60 giorni dalla notifica, la cartella esattoriale diventa definitiva, non può cioè più essere impugnata. Così l’esattore procede a pignorare i beni del contribuente. Chiaramente, chi ha un conto corrente, una pensione o uno stipendio rischia di più perché si tratta di redditi facilmente rintracciabili. Che fa, in questi casi, il fisco? Mette in moto una procedura che va sotto il nome di «pignoramento presso terzi» con cui ordina al datore di lavoro, all’Inps o alla banca di bloccare le somme non versate dal contribuente all’erario e di bonificarle sul conto dell’Agente della riscossione. E qui viene il bello…
La procedura inizia con una comunicazione inviata sia al debitore che al terzo pignorato, che è appunto l’atto di pignoramento. Ma secondo la Cassazione il più delle volte quest’atto è incompleto. Di solito, infatti, l’Agenzia Entrate Riscossione si limita a indicare le somme dovute dal debitore nel loro ammontare complessivo, senza dare troppe spiegazioni sulle ragioni del debito.
Invece – dicono i giudici supremi – è necessario che l’atto di pignoramento indichi a che titolo sono dovuti tali importi: se, cioè, si tratta di multe, bollo auto, Irpef, contributi previdenziali, Iva, ecc. Non solo. Vanno poi indicati i numeri delle cartelle esattoriali già notificate al contribuente e da lui non pagate.
In buona sostanza, se nell’atto di pignoramento manca l’indicazione dettagliata dei crediti, della loro natura, dei singoli importi dovuti, delle cartelle a cui tali importi si riferiscono, tutta la procedura di pignoramento presso terzi è illegittima.
Al debitore non resta che fare opposizione entro 20 giorni.
Detto ciò facciamo alcune ulteriori precisazioni che potrebbero risultare utili nel momento in cui ci si trova di fronte a un pignoramento presso terzi. Pertanto cercheremo di rispondere alle domande più frequenti sul tema.
Cos’è il pignoramento presso terzi?
Il pignoramento presso terzi è la procedura volta a pignorare le somme dovute al debitore da parte di soggetti terzi prima ancora che queste somme siano accreditate al debitore medesimo. Il caso tipico è il pignoramento dello stipendio prima del bonifico sul conto del dipendente o il pignoramento della pensione prima che l’assegno venga consegnato al pensionato. Stesso discorso per il pignoramento del conto corrente, atteso che le somme sono nella materiale disponibilità della banca.
A quanto ammonta il pignoramento dello stipendio?
Il pignoramento dello stipendio può avvenire fino a massimo:
- un decimo: se si tratta di uno stipendio che non raggiunge i 2.500 euro mensili;
- un settimo: se si tratta di uno stipendio che non raggiunge i 5.000 euro mensili;
- un quinto: si tratta di uno stipendio che supera 5.000 euro mensili.
A quanto ammonta il pignoramento della pensione?
La pensione può essere pignorata negli stessi limiti appena visti per lo stipendio, ma prima va detratto il minimo vitale. Il minimo vitale è pari a una volta e mezzo l’assegno sociale. Pertanto, per quest’anno, è pari a 672,10 euro. Ad esempio su una pensione di 1000 euro è possibile pignorare un decimo di 327.90 euro (ossia la differenza tra mille e 672,10 euro); quindi il pignoramento è di 32,70 euro al mese.
A quanto ammonta il pignoramento del conto corrente?
Il conto corrente può essere pignorato per intero quando si riferisce a redditi diversi da pensione o stipendio. In questi due casi invece il pignoramento può avvenire entro i seguenti limiti:
- per le somme già depositate prima della notifica del pignoramento, è possibile il blocco solo per la parte che eccede il triplo dell’assegno sociale ossia 1.344,21; quindi su un conto di 2.000 euro si possono pignorare solo 655,79 euro;
- per gli accrediti successivi si vale il pignoramento fino a un decimo (per redditi fino a 2.500 euro mensili), un settimo (per redditi fino a 5.000 euro mensili), un quinto (per redditi superiori a 5000 euro mensili).