Come garantire un pagamento rateale firmando delle cambiali. Perché non vale l’assegno postdatato.

Hai un debito che, per l’elevato importo, non ti consente di pagare tutto in contanti. Così, dopo lunghe trattative, sei riuscito a trovare un accordo con il creditore per un pagamento rateale in due anni con cadenze mensili. Ora però il creditore vorrebbe essere garantito sull’esatto

Hai un debito che, per l’elevato importo, non ti consente di pagare tutto in contanti. Così, dopo lunghe trattative, sei riuscito a trovare un accordo con il creditore per un pagamento rateale in due anni con cadenze mensili. Ora però il creditore vorrebbe essere garantito sull’esatto adempimento: non si fida della tua parola ma soprattutto sa che, se dovesse ricorrere alla giustizia, i tempi per il recupero delle somme si dilaterebbero oltremodo. Così ti ha chiesto di emettere dei titoli, in particolare delle cambiali. A questo punto vorresti sapere a quali rischi vai incontro e quali sono i costi di questa operazione. In questo articolo ti spiegheremo proprio questo, ossia come funziona un piano di rientro con cambiali, come bisogna procedere, quali sono i vantaggi e gli svantaggi.

 

Come garantire il pagamento a rate di un debito

Ci sono vari modi per garantire un pagamento rateale. Vediamoli qui di seguito.

Ipoteca: la garanzia reale

Si può concedere l’ipoteca su un immobile proprio o di terzi (ad esempio quello del padre, della madre, del coniuge); in tal caso si parla di «garanzia reale», ossia sulla res(res, in latino, significa “cosa”, in questo caso cioè l’immobile).

Se il debitore non adempie, il creditore dovrà prima procurarsi in tribunale, contro di lui, un titolo esecutivo (una sentenza, un decreto ingiuntivo) e poi avviare il pignoramento.

L’ipoteca ha lo svantaggio di essere costosa e macchinosa: va prima iscritta ai registri immobiliari (pagando le relative imposte) e poi va cancellata a debito estinto.

Fideiussione: la garanzia personale

Un altro tipo di garanzia è la fideiussione: un soggetto terzo garantisce il creditore che, in caso di mancato adempimento del debitore, potrà rivalersi su di lui chiedendogli il pagamento o, in caso contrario, pignorandone i beni. Vi si ricorre ad esempio quando i soci garantiscono con il proprio patrimonio i debiti della società di cui fanno parte o quando un coniuge garantisce le obbligazioni dell’altro.

A differenza dell’ipoteca questo tipo di garanzia si definisce «garanzia personale» perché è sulla persona (e non sulla cosa).

Se il debitore non adempie, il creditore dovrà prima procurarsi in tribunale, contro il garante, un titolo esecutivo (una sentenza, un decreto ingiuntivo) e, solo dopo, potrà avviare il pignoramento.

Lo svantaggio della fideiussione è che richiede che vi sia un soggetto che voglia prestarla e difficilmente, se non nei rapporti familiari, qualcuno vuol garantire un debito altrui.

Il rilascio di cambiali

Il metodo però più usato è il rilascio di titoli. La legge prescrive che, chi vuole garantire l’adempimento rateale, può rilasciare una serie di cambiali con scadenze concordate, in modo tale che, ad ognuna di queste scadenze, ciascuna cambiale venga pagata. Se la cambiale non viene onorata, essa è titolo esecutivo per agire contro il debitore: autorizza cioè il creditore ad avviare direttamente il pignoramento. In questo caso, quindi, il creditore non deve agire in tribunale per procurarsi il titolo esecutivo perché già la cambiale lo è.

A breve vedremo come funziona il piano di rientro con cambiali.

Il rilascio di assegni postdatati

La pratica quotidiana conosce anche un’altra forma di garanzia: il rilascio di assegni postdatati. Il debitore firma più assegni, ciascuno a cadenza mensile o per frazioni di tempo superiori, di modo che, alla relativa scadenza, il creditore lo possa portare all’incasso. Si tratta però di una pratica errata che garantisce solo a metà il creditore. Difatti, l’unico modo che la legge prevede per garantire un debito futuro è la cambiale e sulla cambiale, all’atto dell’acquisto, si paga l’imposta di bollo (pari al 12 per mille dell’importo promesso). Nessuna imposta di bollo si paga invece con gli assegni: ecco perché in molti li preferiscono. Proprio per questo però l’emissione di assegni a garanzia di un pagamento futuro e rateale è un’evasione fiscale (non viene cioè pagata l’imposta di bollo che altrimenti si dovrebbe versare sulle cambiali). Ecco perché la legge stabilisce le seguenti conseguenze per l’emissione di assegni postdatati:

  • l’assegno può essere incassato in qualsiasi momento dal creditore, anche prima della data riportata sul titolo, tuttavia in tal caso il creditore dovrà versare l’imposta di bollo e le sanzioni per l’evasione;
  • in alternativa il creditore potrà attendere la data indicata sull’assegno e portare il titolo in banca per l’incasso [1].

Come per la cambiale, l’assegno non pagato costituisce un titolo esecutivo e consente al creditore di agire direttamente col pignoramento senza bisogno di una sentenza o un decreto ingiuntivo.

L’avallo sulla cambiale

Il vantaggio della cambiale è, come abbiamo visto, il fatto di essere già essa stessa un titolo esecutivo e di consentire così al creditore, in caso di mancato adempimento, di avviare il pignoramento senza passare dal giudice. Il problema però è che la cambiale viene sottoscritta, di solito, dallo stesso debitore e se il creditore non si fida di quest’ultimo, il rilascio di un titolo non cambia di molto le carte in tavola. Così il creditore può chiedere che la cambiale sia “avallata” da un altro soggetto che, sottoscrivendola, si impegna anche lui, per lo stesso importo della cambiale, insieme al debitore. Significa che se il creditore non ottiene il pagamento dal debitore principale, può chiederlo a chi ha firmato l’avallo. Si tratta insomma di un meccanismo molto simile alla fideiussione firmata da un terzo.

Come funziona il piano di rientro con cambiali

Da quello che abbiamo detto, il rilascio di cambiali è il mezzo più economico, in regola con la legge e sicuro. Il creditore da un lato ha dei titoli, per cui se il debitore non paga anche una sola rata, può direttamente pignorargli i beni senza passare dal tribunale; dall’altro lato il debitore non deve chiedere la collaborazione di terzi fideiussori e non è tenuto a prestare garanzia sulla casa.

Vediamo dunque come funziona il piano di rientro con le cambiali.

Acquista le cambiali

Vanno innanzitutto acquistate le cambiali chiamate «Pagherò» o anche «Vaglia cambiario» (tanto per distinguerle dalla cambiale tratta che invece prevede il coinvolgimento di un terzo soggetto: in pratica, chi emette la cambiale ordina a un terzo soggetto di pagare per conto suo).

Bisogna acquistare tante cambiali per quante sono le rate concordate.

Dove comprare le cambiali e pagare il bollo

Per comprare le cambiali bisogna andare da una tabaccherie autorizzata alla rivendita di valori bollati emessi dal Monopolio di Stato.

Lì bisogna pagare l’imposta di bollo che è un contrassegno telematico. L’imposta è pari al 12 per mille dell’importo che verrà riportato sulla cambiale con un minimo di 0,50 euro. Pertanto se si intende sottoscrivere un Vaglia Cambiario da 12mila euro, va acquistata dal tabaccaio un’Imposta di bollo pari a 144,00 euro.

Compila le cambiali

In ultimo dovrai compilare le cambiali. È un’attività molto semplice. Devi indicare, come per gli assegni:

  • Luogo e data emissione Cambiale: per esempio Roma 12.10.2017;
  • Importo della somma da pagare in cifre: per esempio 1.000 euro;
  • Data di scadenza della cambiale: si tratta della scadenza della rata, ossia del giorno, del mese e dell’anno in cui bisogna versare la somma al creditore. Ad esempio 01.05.2018. Se manca la scadenza, la cambiale si considera pagabile a vista;
  • Nome del beneficiario o denominazione se persona giuridica;
  • Importo della cambiale in lettere: per esempio milleeuro;
  • Luogo dove deve essere effettuato il pagamento: per esempio il domicilio del debitore o IBAN del debitore;
  • Dati Debitore: se persona fisica: va indicato il luogo e la data di nascita e il codice fiscale; se persona giuridica: va indicato l’indirizzo della sede legale e il codice fiscale;
  • Firma di chi emette la cambiale in caso di pagherò;
  • Bollo su Cambiale: va apposto sul retro della cambiale ed è proporzionale alla somma sottoscritta con il titolo di credito, ovvero, pari al 12 per mille. In mancanza dell’imposta di bollo la cambiale può circolare ma non ha valore esecutivo, ossia, in caso di mancato pagamento, non è possibile fare pignoramento.

Che succede se non paghi una cambiale?

Vediamo ora le conseguenze del mancato pagamento della cambiale. Come detto il creditore ha un titolo esecutivo. La cambiale viene protestata dal notaio. Con questo documento in mano il creditore può andare dall’ufficiale giudiziario e avviare il pignoramento contro il debitore.

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