Il debitore non è tenuto a restituire le spese legali se paga un giorno prima del deposito del decreto ingiuntivo.

Avevi un debito di lunga data e hai sottovalutato le intenzioni del creditore: credendo che le numerose diffide da questi inviate fossero solo dirette a incuterti timore, non hai mai pagato. Ora però hai saputo che il creditore sta per agire contro di te ed è sua intenzione, nei prossimi giorni, depositare una richiesta di decreto ingiuntivo in tribunale per ottenere “con la forza” quanto gli spetta. A questo punto, ti chiedi quale sia la strada migliore da seguire per sborsare il meno possibile, quantomeno di spese legali: è più conveniente versare immediatamente il dovuto, anche se il creditore vuole ormai procedere per le vie legali? E che succede se, nonostante ciò, viene notificata l’ingiunzione del giudice? Insomma, il tuo problema è sapere chi paga le spese legali del decreto ingiuntivo. A riguardo una interessante sentenza della Cassazione pubblicata ieri offre alcuni spunti di riflessione [1]. Vediamo dunque tutte le ipotesi in cui si può incorrere.

Come funziona il decreto ingiuntivo

Prima di chiarire chi paga le spese legali del decreto ingiuntivo dobbiamo fare una premessa di carattere giuridico e ricordare come funziona il meccanismo del decreto ingiuntivo (anche detto «ingiunzione di pagamento»). Cercheremo di semplificare la procedura guardando solo gli aspetti che più interessano il debitore.

Chi vanta un credito e ha una prova scritta di ciò può depositare un ricorso al giudice con cui chiede l’emissione di un ordine di pagamento nei confronti del debitore, detto appunto «decreto ingiuntivo». Di tanto il debitore non ne viene a conoscenza subito; il giudice emette il decreto e questo viene successivamente notificato al debitore che, solo in questo momento, ne prende cognizione.

La prova scritta del credito può essere un contratto firmato dalle parti, una dichiarazione del debitore con cui ammette il proprio debito (ad esempio, una lettera in cui chiede una dilazione o più tempo per pagare). Prova scritta può essere anche la fattura emessa dal creditore: è vero che si tratta di un documento realizzato unilateralmente da chi ha interesse a ottenere i soldi, ma la legge presume che solo chi vanta una ragione di credito può emettere un atto fiscale sul quale poi dovrà comunque pagare le imposte. Peraltro, questo non toglie, come vedremo ora, la possibilità per il debitore di opporsi.

Una volta ottenuto il decreto ingiuntivo dal giudice, il creditore lo deve notificare al debitore entro 60 giorni. Il debitore ha 40 giorni di tempo per decidere se

  • presentare un’opposizione e avviare così una causa. Egli può contestare così l’esistenza del credito o il suo ammontare; potrebbe anche sostenere di aver già pagato quanto richiesto;
  • pagare ed evitare ogni conseguenza;
  • non pagare e non opporsi: in tal caso, dopo 40 giorni, il creditore potrà avviare l’esecuzione forzata. Prima dovrà notificare un atto di precetto e, successivamente, il vero e proprio pignoramento.

Il decreto ingiuntivo e le spese legali

Nel momento in cui presenta il decreto ingiuntivo, il creditore sostiene delle spese legali. Non c’è solo la parcella anticipata dell’avvocato – il quale solo può avviare la procedura in questione – ma anche e soprattutto le spese derivanti dal contributo unificato (ossia l’imposta per l’accesso alla giustizia), i bolli e i diritti per le notifiche. A decreto ottenuto c’è poi da pagare l’imposta di registro e le copie della cancelleria.

Chi deve sobbarcarsi queste spese? È vero che il decreto ingiuntivo viene emesso su richiesta del creditore, ed è quindi questi ad aver scelto la via più costosa, ma si tratta spesso di una via obbligata per poter ottenere il pagamento nel più breve tempo possibile. Dunque, si può dire che la responsabilità del decreto ingiuntivo è tutta del debitore e del suo inadempimento; è quindi lui a dover pagare le spese legali del decreto ingiuntivo. Così difatti avviene: il giudice, nel momento in cui scrive il provvedimento con l’ingiunzione, obbliga il debitore a pagare:

  • la sorte capitale, ossia il credito riportato nel documento allegato dal creditore (la fattura, il contratto, la bolletta, ecc.);
  • gli interessi dalla data di messa in mora;
  • le spese legali per il procedimento, costituite dalle imposte versate dal creditore e dagli onorari per il suo avvocato.

Vediamo ora come evitare di pagare le spese legali.

Se paghi il decreto ingiuntivo dopo il deposito

Chi paga il decreto ingiuntivo dopo che il creditore ha depositato il ricorso in tribunale, anche se ancora il provvedimento non è stato emesso o, se emesso, non è stato ancora materialmente notificato, deve anche sostenere le spese legali. Questo perché ormai il procedimento di ingiunzione è stato avviato e, quindi, il creditore ha sostenuto le spese per causa del debitore.

Dunque, il debitore deve farsi carico delle spese legali del decreto ingiuntivo se intende pagare:

  • dopo la notifica del decreto ingiuntivo;
  • prima della notifica del decreto ingiuntivo ma dopo che il creditore ha ormai depositato il ricorso in tribunale.

Se paghi il decreto ingiuntivo prima del deposito

Diverso è il caso in cui il debitore decida di pagare prima del deposito del ricorso del decreto ingiuntivo, fosse anche un solo giorno. Chi adempie in questo momento, infatti, non è tenuto a rifondere anche le spese legali. Facciamo un esempio. Immaginiamo una persona che abbia un debito di duemila euro. Avendo saputo che il creditore sta per depositare una richiesta di decreto ingiuntivo, versa immediatamente l’importo con un bonifico in favore del creditore stesso. Quest’ultimo, però, il giorno dopo, deposita il ricorso in tribunale, non avendo prima controllato sul proprio conto se c’è l’accredito del denaro. Nel momento in cui il debitore riceve l’ingiunzione di pagamento potrà opporre l’avvenuta estinzione dell’obbligazione e non sarà tenuto ad aggiungere anche le spese legali che, nel decreto stesso, vengono conteggiate.

Se paghi durante la causa di opposizione al decreto ingiuntivo 

Il debitore, abbiamo detto, può decidere – entro 40 giorni dalla notifica del decreto ingiuntivo – di fare opposizione e avviare il giudizio volto all’accertamento del credito. Questo non toglie che, in corso di causa, le parti possano trovare un accordo. In tale ipotesi, l’accordo definirà anche le spese legali e non c’è una regola prefissata dalla legge. Di solito, per prassi, il creditore che ottiene subito il pagamento di quanto rivendicato o di una parte dello stesso, “abbuona” le spese legali, ma non è tenuto a farlo.

Se fai opposizione al decreto ingiuntivo e viene emessa la sentenza

Ultima ipotesi è quando il debitore fa opposizione al decreto ingiuntivo e la causa arriva al termine. In tal caso, il giudice, con la sentenza, decide non solo la cosiddetta «soccombenza» (ossia chi vince e chi perde), ma anche chi si deve fare carico delle spese legali di tutta la procedura, dall’emissione del decreto ingiuntivo alla successiva fase giudiziale. Ebbene, la regola vuole che tali spese siano “scaricate” su chi viene sconfitto. Quindi:

  • se il decreto ingiuntivo viene revocato, il debitore non dovrà pagare non solo il capitale ma neanche le spese legali (e, anzi, otterrà dal presunto creditore la restituzione delle spese da lui sostenute per la propria difesa);
  • se il decreto ingiuntivo viene confermato, il carico delle spese legali graverà per intero sul debitore (salvo casi straordinari in cui il giudice, motivando tale scelta, decida di compensare tali costi su entrambe le parti).

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