Ho comprato un impianto fotovoltaico pagandolo con finanziamento, a garanzia del quale ho firmato un atto di cessione di credito alla banca. Sono in causa con il venditore. Come si può difendere la banca? E io?
Pignorabilità dei crediti nei confronti del Gestore servizi energetici
La cessione di un credito è opponibile ai creditori del soggetto cedente sottoposto ad azione esecutiva soltanto se notificata al debitore ceduto (nel nostro caso il Gestore servizi energetici che chiamiamo d’ora in poi Gse) con atto avente data certa in epoca anteriore al pignoramento. La pignorabilità di un credito futuro e incerto è questione della quale la giurisprudenza si è occupata diverse volte specie con riferimento alla opponibilità al creditore delle alienazioni anteriori al pignoramento come potrebbe essere, per analogia, la cessione a terzi (nel caso in esame all’istituto di credito). Il codice civile [1] dispone che non hanno effetto in pregiudizio del creditore pignorante e dei creditori che intervengono nell’esecuzione, sebbene anteriori al pignoramento, le cessioni di crediti che siano state notificate al debitore ceduto o accettate dal medesimo successivamente al pignoramento. Se ne dovrebbe desumere, in teoria, che siano invece opponibili le cessioni anteriori. Tuttavia nel caso di cessione di crediti futuri (il contributo Gse, per esempio) la cessione non produce immediatamente il trasferimento della titolarità del credito, ma solo l’obbligo di trasferirlo nel momento in cui sarà esigibile, cioè sarà venuto effettivamente ad esistenza. Si dice, in questo caso, che la cessione ha effetti obbligatori e non effetti reali. Resta in piedi, però, in ogni caso, il tema della pignorabilità effettiva dei crediti futuri, intesa come reale possibilità di soddisfazione dei creditori, e soprattutto delle modalità operative concrete che devono adottare i soggetti interessati. Nella pratica forense, il codice di procedura civile chiarisce che il credito, affinchè possa essere oggetto di pignoramento e – quindi – concretamente pignorabile, deve essere certo e liquido. L’esigibilità del credito (quella che, in teoria, manca nella cessione che stiamo esaminando) non è condizione della sua pignorabilità, poiché oggetto dell’espropriazione forzata non è tanto un bene suscettibile di esecuzione immediata, quanto una posizione giuridica attiva dell’esecutato; cosicché l’espropriazione presso terzi, in difetto di espressa deroga, può configurarsi anche con riguardo a crediti di cui il creditore potrà essere soddisfatto solo in futuro. Pertanto, ben può essere assegnato un credito ora per allora, quando un rapporto già esista e sia tale da creare la concreta aspettativa che la somma, dovuta per le relative prestazioni, diverrà esigibile, una volta verificatesi le condizioni rese note dal terzo pignorato. Dalla ricostruzione della situazione desumibile dalla esposizione, il giudice dell’esecuzione ha, invece, applicato principi diversi: egli ha assegnato al creditore procedente snc le somme maturate del suo credito nei confronti del Gse ritenendo che, invece, non andassero assegnate quelle ancora non maturate, ma relative ai contributi futuri per il suo impianto fotovoltaico. Si tratta di una tesi alquanto originale e non conforme agli orientamenti della giurisprudenza prevalente che, invece, ammette la pignorabilità di crediti non immediatamente esigibili, ma che il debitore ha la concreta aspettativa di incamerare nel futuro. Per quanto riguarda, poi, l’andamento della procedura esecutiva, sarebbe quanto mai interessante, in primo luogo, avere contezza dei disguidi – come il lettore li definisce – che gli hanno impedito di avere legale conoscenza degli atti concernenti l’avvio della stessa. Avvio che prende origine dalla notifica del pignoramento presso terzi, richiesta a pena di nullità dell’intero procedimento successivo. Se vi sono delle nullità, esse si possono eccepire in qualunque fase della procedura poiché avrebbero riguardato gli stessi presupposti della medesima, e cioè la conoscenza della pendenza del procedimento avanti al giudice. Costituendosi in giudizio, pertanto, il lettore potrebbe sollevare questo problema, rimettendo in gioco tutta la questione, compresa l’avvenuta cessione del credito alla banca. Non sarà invece conveniente lasciar andare avanti la procedura per eccepire la nullità in fasi successive: dal momento in cui il lettore ha conoscenza della nuova udienza, ha l’onere di far valere i vizi di cui discorriamo. Il lettore stabilisce, tuttavia, di non volersi costituire nella fase di opposizione agli atti esecutivi instauratasi a seguito di impulso da parte di snc: tale costituzione apparirebbe, invece, opportuna per far valere le sue ragioni. Principalmente sarebbe opportuno – anche dal punto di vista strategico, per consentire che si accerti, prendendo tempo, chi ha ragione e chi no nel giudizio riguardante i vizi della fornitura – contestare la pignorabilità del credito a causa dell’avvenuta cessione dello stesso a favore della banca che gli ha finanziato l’investimento. Il lettore deve valutare quest’opportunità; e valutare l’opportunità di costituirsi nel giudizio anche per difendere il provvedimento del giudice dell’esecuzione circa l’impignorabilità dei crediti futuri. Ferma restando questa considerazione sulla utilità di una costituzione in giudizio per il duplice vantaggio di poter eventualmente eccepire possibili nullità procedurali e per difendere il provvedimento impugnato, viene chiesto quale sia il comportamento da tenere con l’istituto di credito che ha concesso il finanziamento. Sembra assolutamente doveroso, oltre che utile dal punto di vista della mera convenienza, che il lettore porti formalmente a conoscenza la banca della procedura in corso; bene ha fatto, pertanto, ad informare la banca della questione. Tale comportamento è conforme ai canoni di buona fede e di correttezza sanciti dal codice civile quale preciso obbligo contrattuale a carico di ciascun contraente. Il lettore dovrebbe, comunque, cercare di avere un riscontro documentale dell’avvenuta informativa e, in aggiunta, di trasmettere alla banca tutti gli atti di cui lui è in possesso, compresa una breve relazione su ciò che è accaduto, compreso l’omessa notificazione – se così è – del pignoramento. La banca, se non lo farà il lettore, avrà modo di contestare la pretesa di pignoramento del credito con il Gse, nei modi di legge. Essa, infatti, potrà spiegare un’eventuale opposizione di terzo, oltre all’intervento nel giudizio. L’opposizione di terzo, che non soffre di limiti temporali di decadenza, farebbe sì che il giudice venga a conoscenza della cessione; cessione che impedirebbe del tutto il pignoramento, salvaguardando il lettore dalla possibilità che l’opposizione della snc per i crediti venga accolta con la conseguente assegnazione anche dei crediti futuri. La banca potrebbe inoltre, se effettivamente esiste un difetto nella notifica dell’atto iniziale della procedura, far valere la nullità che inficia tutto il procedimento. L’opposizione di terzo è un istituto diverso dall’intervento poiché riguarda diritti propri da far valere in un giudizio; l’intervento è alquanto più limitativo: esso consiste, in genere, in un supporto che si fornisce alle ragioni di una delle parti in giudizio. Ne discende che l’intervento potrebbe essere condizionato dai precedenti comportamenti processuali di colui le cui ragioni si vogliono sostenere. Per esempio, una inammissibilità che discenda dall’aver svolto tardivamente alcune attività processuali cui la parte era tenuta, potrebbe far decadere l’intervento che, in definitiva, si regge sulla posizione di un altro interessato nel giudizio. Per quel che concerne, infine, le somme già assegnate al creditore procedente e quelle che potrebbero essergli assegnate in caso di accoglimento della sua opposizione agli atti esecutivi, si tenga conto che esse andrebbero restituite al lettore nel caso in cui i vizi da lui denunciati nell’altro procedimento in corso, venissero riconosciuti esistenti.
Articolo tratto da una consulenza dell’avv. Vincenzo Rizza