Invalidi e disabili: il pignoramento dell’auto per portatori di handicap o della pensione di invalidità sono possibili anche se l’invalido non è nullatenente?
Se sei disabile o portatore di handicap e, per questa ragione, sei titolare di una pensione di invalidità o intestatario di un’auto acquistata con i benefici fiscali riconosciuti a tale categoria di soggetti, sei in parte al riparo da eventuali aggressioni dei creditori. La legge infatti stabilisce in tuo favore delle tutele per i debiti non pagati e la successiva esecuzione forzata. In altri termini il pignoramento a persona invalida può avvenire solo entro determinati limiti di cui parleremo in questo articolo.
Prima però di comprendere entro che limiti e condizioni può esercitarsi il pignoramento a persona invalida, ricordiamo tutte le armi che ha il creditore per aggredire i beni del debitore. Questi può optare, a proprio insindacabile giudizio, tra un pignoramento dei beni mobili presenti in casa o in possesso di terzi (arredi, quadri, divani, auto lasciata in garage, gioielli in cassaforte o presso la cassetta di sicurezza della banca, ecc.), un pignoramento degli immobili (case, terreni in piena proprietà o anche solo in quota con altri contitolari), dello stipendio, della pensione o del conto corrente. Se il debitore riceve redditi periodici da altri soggetti come canoni di affitto o provvigioni, il creditore può pignorare tali somme prima ancora che vengano corrisposte al titolare.
Detto ciò, vediamo quali sono i limiti al pignoramento a persona invalida. Con una precisazione: queste regole valgono tanto nel caso in cui il creditore sia il fisco (o meglio, l’Agenzia delle Entrate Riscossione), tanto nel caso in cui si tratti di un soggetto privato (una banca, un fornitore, un soggetto che ha vinto una causa, ecc.).
Indice
- 1 Pignoramento della pensione di invalidità
- 2 Pignoramento dell’accompagnamento
- 3 Pensione di inabilità
- 4 Pignoramento dell’auto per disabili
- 5 Pignoramento stipendio dell’invalido
- 6 Pignoramento della casa dell’invalido
- 7 Pignoramento del conto corrente
- 8 Prescrizione dei debiti dell’invalido
Pignoramento della pensione di invalidità
Partiamo da quello che dice la legge. Il codice di procedura civile [1] stabilisce che non possono essere pignorati crediti aventi per oggetto sussidi di grazia o di sostentamento a persone comprese nell’elenco dei poveri, oppure sussidi dovuti per maternità, malattie e funerali da casse di assicurazione, da enti di assistenza o da istituti di beneficenza.
La Cassazione ha confermato diverse volte che la pensione di invalidità non si può pignorare. In una delle numerose sentenze [2] si legge ad esempio che il vigente regime di impignorabilità della pensione di invalidità è stabilito nell’interesse pubblico e perciò il pignoramento di essa, fuori dai limiti consentiti, è assolutamente nullo per violazione di norme imperative e tale nullità è rilevabile dal giudice anche d’ufficio.
La pensione per invalidità civile al 100% come quella per ciechi totali, e la conseguente indennità di accompagnamento hanno carattere non previdenziale ma assistenziale, in quanto volte a garantire unicamente il cosiddetto minimo vitale e a reintegrare essenziali espressioni di vita menomate dalla malattia, con conseguente applicabilità alle stesse del regime di impignorabilità.
Pignoramento dell’accompagnamento
Dalla disciplina appena indicata se ne deduce anche la non pignorabilità dell’accompagnamento ossia del particolare beneficio che viene riconosciuto agli invalidi al 100% che non sono in grado di deambulare senza l’aiuto permanente di un accompagnatore oppure non possono compiere gli atti quotidiani della vita in modo autonomo. Questo principio è stato confermato da una sentenza del tribunale di Padova [3] secondo cui non si può pignorare la pensione di invalidità totale né l’indennità di accompagnamento; esse vanno ricomprese tra i sussidi assistenziali e, pertanto, non possono essere mai pignorate.
Pensione di inabilità
Si può invece pignorare la pensione di inabilità (erogata ai sensi della legge del 1984 [4]). Essa infatti rientra tra le pensioni, a carattere previdenziale, di vecchiaia, invalidità e ai superstiti nonché alle comuni pensioni spettanti ai lavoratori [5]. Dunque, il pignoramento segue le regole generali: se il blocco avviene presso il datore di lavoro, esso non può essere superiore a un quinto, che si calcola escludendo il cosiddetto minimo vitale che, dal 2015, corrisponde a 672,76 euro. Tale limite serve per garantire la sopravvivenza del beneficiario. Proprio grazie all’introduzione della recente riforma, che ha definito il concetto di minimo vitale, sono ormai superate tutte quelle sentenze che affermavano la impignorabilità delle pensioni di modesto importo, quale quella di invalidità e di inabilità.
Pignoramento dell’auto per disabili
Al contrario di quanto ci si potrebbe aspettare, l’auto adibita al trasporto del portatore di handicap (e quindi acquistata coi benefici fiscali riconosciuti ai disabili e ai portatori della legge 104) è pignorabile con gli stessi limiti degli altri mezzi (leggi Come comprare una macchina con la legge 104). Il creditore può quindi sottoporla ad esecuzione forzata. Solo laddove il creditore dovesse essere l’Agenzia Entrate Riscossione questa non potrebbe mettere il fermo auto sul mezzo adibito al trasporto del disabile.
Se l’auto dovesse però servire per il lavoro del disabile essa sarebbe pignorabile solo nei limiti i un quinto e sempre che la vendita all’asta degli altri beni del debitore non consenta di soddisfare il creditore [6]. Laddove un bene sia dunque essenziale per lo svolgimento dell’attività lavorativa e sia l’unico mezzo atto a garantire il sostentamento si può ancora parlare di impignorabilità.
Pignoramento stipendio dell’invalido
Se l’invalido è ancora abile al lavoro e percepisce un reddito di lavoro dipendente, tale reddito può essere pignorato secondo i normali limiti previsti per qualsiasi altro soggetto. Il pignoramento non può quindi raggiungere più di un quinto e, nel caso in cui il creditore sia l’Agente della Riscossione, il pignoramento è di massimo un decimo per le buste paga fino a 2.500 euro, e di un settimo per le buste paga fino a 5.000 euro.
Pignoramento della casa dell’invalido
Il creditore può pignorare la casa in cui vive un invalido. Nel corso dell’esecuzione forzata il giudice potrebbe disporne lo sgombero nonostante la situazione di disagio fisico del titolare o del convivente (guarda il video Sfratto anche con bambini e invalidi).
Se però il creditore è Agenzia Entrate riscossione, vige il divieto del pignoramento della prima casa purché questa sia:
- unico immobile di proprietà del debitore
- accatastata non in A/8 e A/9
- adibita a civile residenza
- in essa il debitore vi ha fissato la propria residenza stabile.
Pignoramento del conto corrente
Anche il conto corrente dell’invalido può essere pignorato al pari di qualsiasi altro deposito bancario. Se perà in esso vi viene deposita solo la pensione di invalidità e/o l’accompagnamento è possibile chiederne lo sblocco dimostrando che non vi è commistione di altri redditi.
Prescrizione dei debiti dell’invalido
Le regole sulla prescrizione dei debiti seguono, anche per l’invalido, la stessa disciplina per il normale debitore. Quindi, in caso di cartelle di pagamento, la prescrizione è di:
- Iva: 10 anni
- Irpef: 10 anni
- Irap: 10 anni
- Imu: 5 anni
- Tasi: 5 anni
- Tari: 5 anni
- multe stradali: 5 anni
- contributi previdenziali: 5 anni
- bollo auto: 3 anni
- canone Rai: 10 anni.
Invece per tutti gli altri debiti con privati la prescrizione è
- in generale 10 anni;
- per le bollette: 5 anni;
- per i danni causati da un comportamento illecito: 5 anni.