In caso di donazione della casa l’azione revocatoria è più facile dovendo il creditore dimostrare solo l’intento fraudolento del debitore. 

Hai donato la casa a tuo figlio per evitare il pignoramento dei creditori e, tuttavia, ti è stato detto che, nei primi anni, rischi un’azione revocatoria, ossia di subire una causa volta a far dichiarare inefficace l’atto in quanto lesivo degli interessi dei creditori. A questo punto ti chiedi qual è la prescrizione dell’azione revocatoria per tornare a dormire tranquillamente e considerare l’atto di cessione come ormai definitivo. A queste e ad altre tue domande sullo stesso tema cercheremo di dar risposta in questo articolo. Cercheremo di capire cosa succede dopo aver donato la casa a un parente o a un amico, quali sono i termini entro cui i creditori possono agire, cosa succede dopo la scadenza di tali termini e se esistono soluzioni per accelerarne il decorso. Ma procediamo con ordine e vediamo qual è la prescrizione dell’azione revocatoria.

Indice

  • 1 Cos’è l’azione revocatoria?
  • 2 Entro quanto tempo va avviata l’azione revocatoria?
  • 3 A partire da quando il creditore può avviare la revocatoria?
  • 4 È sempre necessaria l’azione revocatoria?
  • 5 Che succede se il creditore mi notifica un atto di citazione per revocatoria?
  • 6 Che cambia se, invece di donare la casa, la vendo?

Cos’è l’azione revocatoria?

In base al codice civile [1],  tutte le volte in cui il debitore si spoglia, in tutto o in parte, dei propri beni, dandoli in donazione, tali atti possono essere revocati dal creditore solo se questi dimostri che il residuo patrimonio del debitore è insufficiente a garantirlo. Se invece ci sono altri beni pignorabili, non è possibile la revocatoria della donazione sebbene posta proprio con lo scopo di sottrarre un bene al possibile pignoramento dei creditori. Ad esempio, se una persona è titolare di 3 case e ha un debito di 200mila euro, ben potrebbe donare uno dei tre immobili (ad esempio quello a cui è particolarmente attaccato) a condizione che la somma del valore degli altri due beni sia superiore a 200mila euro.

Entro quanto tempo va avviata l’azione revocatoria?

L’azione revocatoria va intrapresa entro 5 anni da quando l’atto di donazione è stato trascritto nei pubblici registri. Dunque la prescrizione dell’azione revocatoria è quinquennale.

A partire da quando il creditore può avviare la revocatoria?

Spesso si ritiene, a torto, che il creditore possa esercitare l’azione revocatoria solo nel momento in cui ha un titolo esecutivo definitivo, ossia una sentenza non più impugnabile. Così, con l’intento di ritardare i tempi di recupero credito e far scattare la prescrizione dell’azione revocatoria, spesso si propongono opposizioni a decreti ingiuntivi o si fa appello alla sentenza di condanna di primo grado. Invece la legge consente al creditore di avviare l’azione revocatoria anche se ancora il suo credito non è certo, proprio al fine di non restare poi pregiudicato dai lunghi tempi della nostra giustizia.

È sempre necessaria l’azione revocatoria?

Nel primo anno successivo alla donazione, il creditore non è tenuto a proporre l’azione revocatoria, ben potendo pignorare il bene anche se ormai trasferito a un altro soggetto. Una recente modifica al codice civile infatti stabilisce che, tutte le volte in cui il creditore trascrive nei pubblici registri il pignoramento immobiliare entro 1 anno dalla data di trascrizione della donazione, può agire direttamente nei confronti del donatario senza bisogno della revocatoria. Nei successivi 4 anni però è necessaria la revocatoria.

Che succede se il creditore mi notifica un atto di citazione per revocatoria?

La notifica dell’atto di citazione interrompe la prescrizione. All’esito della causa, se il giudice revoca la donazione, l’immobile inizialmente può essere pignorato dal creditore che ha agito ma non anche dagli altri che non hanno avviato la revocatoria (cosiddetta «inefficacia relativa della revocatoria»).

Che cambia se, invece di donare la casa, la vendo? 

Se, invece di donare la casa, il debitore la vende, il termine di prescrizione della revocazione resta sempre di 5 anni, ma in questo caso il creditore deve dimostrare:

  • che il debitore ha agito con il proposito di frodare il creditore: ossia, così come nel caso di donazione, che il donante non abbia altri beni su cui esercitare il pignoramento;
  • che il terzo acquirente era consapevole del proposito del debitore di frodare il creditore.
  • La seconda condizione rende molto più difficile la revocatoria della vendita rispetto a quella della donazione. Ma se si è tratta di una vendita fittizia (come quella ad un prezzo molto basso o quando il prezzo viene restituito al venditore), allora tornano in gioco le regole sulla donazione. Per cui il creditore dovrà dimostrare solo il primo dei due requisiti e non il secondo (la consapevolezza dell’acquirente), ma prima deve agire per far dichiarare la simulazione, ossia che dietro la vendita c’è in realtà una donazione. Insomma, deve fare due cause. In questo caso, però, la prescrizione dell’azione revocatoria volta a far dichiarare inefficace la compravendita di un bene dissimulante una donazione comincia a decorrere dalla dichiarazione del giudice di simulazione, in quanto solo da tale momento può essere fatto valere il relativo diritto [3].

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