Le informazioni essenziali per orientarsi sulle modalità con cui vengono riscosse dallo Stato le spese di giustizia.

Quando l’Agenzia delle entrate – riscossione notifica una cartella di pagamento per spese di giustizia vuol dire che sta cercando di recuperare (ad esempio) le spese di mantenimento in carcere dei detenuti o la tassa che il cittadino deve pagare se avvia un processo (cosiddetto contributo unificato).

Quali sono le spese di giustizia

Innanzitutto va chiarito quali siano le spese di giustizia che lo Stato riscuote affidandone il recupero all’Agenzia delle entrate – riscossione che dal 1° luglio 2017 è subentrata nel ruolo di riscossore per conto dello Stato ad Equitalia Giustizia Spa.

La legge [1] individua fra le spese di giustizia:

  • le spese del processo penale;
  • le pene pecuniarie;
  • le sanzioni amministrative pecuniarie e le spese di mantenimento dei detenuti;
  • le spese processuali nel caso di ammissione al patrocinio a spese dello Stato;
  • le somme dovute in base alle norme del codice di procedura civile e del codice di procedura penale per sanzioni pecuniarie o per condanna alla perdita della cauzione;
  • le somme dovute per omesso o insufficiente pagamento del contributo unificato e la relativa sanzione.

La procedura di recupero del credito ha inizio nel momento in cui sia diventata definitiva (passato in giudicato) la sentenza civile o quella penale di condanna o il decreto penale di condanna o l’ordinanza nei casi di legge cioè, in ogni caso, il provvedimento da cui sorge l’obbligo al pagamento o, nel caso di spese per il mantenimento dei detenuti, dal momento in cui è cessata l’espiazione della pena in istituto.

Se il cittadino, poi, ha omesso di versare o ha versato in modo insufficiente il contributo unificato dovuto come tassa all’inizio di una causa, la procedura di recupero del versamento omesso (e della relativa sanzione) ha inizio dal momento del deposito dell’atto cioè l’atto di citazione o il ricorso iniziale insieme al quale deve essere effettuato il pagamento del contributo unificato.

Le spese di giustizia sono recuperate inviando innanzitutto un invito al pagamento

La procedura di riscossione delle spese di giustizia

La procedura di riscossione delle spese di giustizia (ad esempio del contributo unificato non versato), affidata come detto all’Agenzia delle entrate – riscossione dal 1° luglio 2017, ha inizio con l’invio al debitore di un invito d eseguire il pagamento omesso entro il termine di un mese dalla notifica dell’invito.

Decorso il termine senza che il debitore abbia provveduto al pagamento, l’Agenzia delle entrate provvede ad iscrivere le somme dovute a ruolo e successivamente a notificare al debitore la cartella di pagamento.

La cartella di pagamento può essere impugnata davanti al tribunale civile con:

  • – opposizione all’esecuzione (se, ad esempio, l’importo è già stato pagato o so ritiene che sia prescritto per decorso del termine di prescrizione di dieci anni), e l’opposizione all’esecuzione può essere sempre proposta senza un termine di decadenza,
  • – o con opposizione agli esecutivi (per contestare vizi formali della cartella di pagamento come, ad esempio, l’omessa indicazione del responsabile della procedura di iscrizione a ruolo e di notificazione della cartella stessa) che, però, può essere proposta entro il termine di venti giorni dalla notificazione della cartella.

Il mancato pagamento della cartella, entro sessanta giorni dalla sua notificazione, consente all’Agenzia delle entrate – riscossione ad eseguire in danno del debitore:

  • il fermo amministrativo dei veicoli di proprietà del debitore stesso (preceduto da apposito avviso);
  • ipoteca sui beni immobili del debitore (preceduta da apposito avviso);
  • pignoramenti di beni immobili (tranne la prima casa che sia l’unica e quella dove il debitore risiede), di beni mobili, di stipendi, pensioni.

La cartella di pagamento per recuperare le spese di giustizia si prescrive in dieci anni

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