Ho subito un pignoramento e l’opposizione che ho presentato è stata rigettata. Cosa mi resta da fare? 

Il pignoramento eseguito dall’Agenzia delle Entrate in danno del lettore (e che ha avuto ad oggetto la sua pensione) gli è stato notificato in data 11 maggio 2015. La data di effettuazione del pignoramento è importante perché è proprio in base a questa data che si deve verificare se sono applicabili le nuove norme sul pignoramento (anche delle pensioni) introdotte dal decreto legge n. 83 del 2015.

Ebbene, si deve escludere che nel caso in questione si debbano applicare le nuove norme sul pignoramento delle pensioni [1]  perché la legge stessa stabilisce che queste nuove norme si applicano solo se il pignoramento sia avvenuto a partire dal 27 giugno 2015. Fatta questa importante premessa, si deve quindi dire che al pignoramento subìto dal lettore erano e sono sicuramente applicabili le seguenti regole [2]:

  • anche la pensione è pignorabile nella misura di un quinto della parte che eccede il cosiddetto minimo vitale (minimo vitale che, poi, la giurisprudenza ha variamente fissato nel tempo individuandolo in circa 500-600 euro mensili);
  • soltanto però per alcuni crediti cosiddetti qualificati (fra i quali sono compresi, i tributi dovuti allo Stato, alle province ed ai comuni) il pignoramento della pensione è possibile nei limiti del quinto da calcolare, al netto delle ritenute, sull’intera quota della pensione (senza tenere conto, cioè, del minimo vitale).

Nel caso del lettore, perciò, Equitalia poteva e può pignorare la sua pensione:

  • nei limiti di un quinto calcolato sull’intera quota di pensione (per il recupero di tributi dovuti allo Stato, province e comuni) e
  • nei limiti di un quinto della sola parte che eccede il minimo vitale (per il recupero di crediti che non siano tributi).

Esiste, in verità, anche una norma di legge [3] che regola i pignoramenti eseguiti da Equitalia, ma non è certo che questa norma si possa applicare anche al pignoramento delle pensioni perché il testo di questa norma fa esplicito riferimento solo al pignoramento di stipendi, salari e altre simili indennità, ma non cita le pensioni. La norma stabilisce espressamente che Equitalia può pignorare stipendi, salari e altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, in misura pari ad un decimo per importi fino a 2.500 euro mensili. Come si potrà notare, la norma cita stipendi, salari e altre indennità, ma non cita le pensioni. Resta, quindi, il dubbio sulla possibilità che questa norma si possa applicare ad Equitalia nell’ipotesi in cui siano pignorate, come nel caso del lettore, le pensioni. Nel caso in cui il limite di un decimo fosse applicabile anche al pignoramento delle pensioni, è chiaro che nel caso del lettore, invece che un quinto dell’intera pensione, si dovrebbe poter pignorare:

  • solo un decimo dell’intera pensione (per il recupero di crediti qualificati, cioè di tributi) e
  • solo un decimo della parte della pensione che eccede il minimo vitale per il recupero di crediti non qualificati.

Esiste una esile possibilità che potrebbe consentire di applicare questa norma (e quindi il limite di un decimo per importi fino a 2.500 euro mensili) anche al pignoramento delle pensioni.

 

Articolo tratto da una sentenza dell’avv. Angelo Forte

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