Legittima l’ipoteca sull’immobile inserito nel fondo patrimoniale, purché il debito fiscale sia sorto per esigenze della famiglia: la prova contraria spetta al debitore.
Più difficile sfuggire all’ipoteca quando si tratta di debiti fiscali: l’Agenzia delle Entrate Riscossione può infatti procedere all’iscrizione di ipoteca anche sui beni conferiti al fondo patrimoniale, purchè si tratti ovviamente di debiti correlati alle esigenze della famiglia del debitore.
È quanto precisato da una recente sentenza della Cassazione [1] sulla scorta dei precedenti giurisprudenziali conformi.
L’ipoteca per debiti tributari può essere iscritta su beni facenti parte del fondo patrimoniale, ma occorre verificare in concreto se i debiti per i quali è iscritta la misura cautelare siano o meno stati contratti per i bisogni della famiglia, non essendo determinante, a tal fine la circostanza che tali debiti derivino dall’attività professionale o d’impresa.
Debiti estranei ai bisogni della famiglia: onere della prova
L’onere della prova circa l’estraneità dei debiti fiscali rispetto ai bisogni familiari è a carico del contribuente. Ciò significa che se questi riceve la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria (obbligatorio per legge prima di poter iscrivere l’ipoteca, pena la nullità di quest’ultima) su un immobile inserito nel fondo patrimoniale, deve tempestivamente contestarne la legittimità, nei termini di legge, con ricorso al giudice competente.
Nel ricorso dovranno essere fornite e provate le ragioni che escludono la correlazionetra le imposte e/o sanzioni non pagate e le esigenze della famiglia. Per esempio, si può dimostrare che i debiti tributari riguardano esclusivamente l’attività professionale o aziendale in sé considerata, la quale non rappresenta la principale fonte di mantenimento della famiglia.
Come stabilire quali debiti sono contratti per bisogni della famiglia
In tema di riscossione coattiva delle imposte, l’iscrizione ipotecaria è ammissibile anche sui beni facenti parte di un fondo patrimoniale solo se l’obbligazione tributaria sia strumentale ai bisogni della famiglia o se il titolare del credito non ne conosceva l’estraneità a tali bisogni, ma grava sul debitore che intenda avvalersi del regime di impignorabilità dei beni costituiti in fondo patrimoniale, l’onere di provare l’estraneità del debito alle esigenze familiari e la consapevolezza del creditore.
Nel caso di debito tributario scaturente dall’attività imprenditoriale, non può automaticamente escludersi che sia stato contratto per esigenze familiari, in quanto queste ultime sono volte al pieno mantenimento e all’univoco sviluppo della famiglia, o al potenziamento della capacità lavorativa del coniuge.
La sussistenza di esigenze familiari va invece automaticamente esclusa in relazione a debiti assunti per finalità di natura voluttuaria o caratterizzate da interessi meramente speculativi.
Secondo la Cassazione [2], il criterio identificativo dei debiti per i quali può avere luogo l’esecuzione sui beni del fondo va ricercato non nella natura dell’obbligazione, ma nella relazione tra il fatto generatore di essa e i bisogni della famiglia.
Ne consegue che anche un debito di natura tributaria sorto per l’esercizio dell’attività imprenditoriale può ritenersi contratto per soddisfare tale finalità, fermo restando che essa non può dirsi sussistente per il solo fatto che il debito derivi dall’attività professionale o d’impresa del coniuge. In quest’ultimo caso, infatti, occorre accertare che l’obbligazione tributaria sia sorta per il soddisfacimento dei bisogni familiari (nel cui ambito vanno incluse le esigenze volte al pieno mantenimento ed all’univoco sviluppo della famiglia) o per il potenziamento della capacità lavorativa del coniuge, e non per esigenze di natura voluttuaria o caratterizzate da interessi meramente speculativi.