Pagamenti in ritardo al condominio, al padrone di casa, al fornitore, alla banca: come si calcolano gli interessi e a quanto ammontano.
Hai avuto delle difficoltà economiche che non ti hanno consentito di pagare in tempo la fattura, la bolletta, la rata del mutuo o le tasse. In breve, sarai pronto a versare il dovuto, così evitando le possibili conseguenze legali. Ma il creditore, oltre all’importo originario, ora vuole anche gli interessi. L’importo che ti chiede ti sembra eccessivamente elevato, frutto di un calcolo fatto senza alcuna certezza o appiglio legale. Dove sta scritto che gli devi pagare queste ulteriori somme? Il creditore potrebbe rifiutarsi di ricevere il capitale se non corrisposto insieme agli interessi? Ma soprattutto la questione che più ti spaventa la misura degli interessi: a quanto ammonta la mora per il ritardato pagamento? A tanto cercheremo di dare risposta in questo articolo.
Indice
- 1 Quando sono dovuti gli interessi?
- 2 Quando scade un debito?
- 3 Quando non è necessaria la messa in mora?
- 4 Come si fa la costituzione in mora?
- 5 Il creditore può rifiutarsi di ricevere il pagamento senza interessi?
- 6 Come si calcolano gli interessi di mora?
- 7 A quanto ammontano gli interessi?
- 7.1 In generale
- 7.2 Interessi di mora della banca
- 7.3 Interessi di mora con il fisco
- 7.4 Interessi di mora con le cartelle esattoriali
- 7.5 Interessi per multe stradali
Quando sono dovuti gli interessi?
Gli interessi sono sempre dovuti per tutti i contratti che hanno ad oggetto il pagamento di una somma di denaro. Il codice civile stabilisce però [1] che, per richiedere gli interessi di mora, sono necessari due presupposti
- che il termine di pagamento sia scaduto;
- che ci sia stata una diffida da parte del creditore.
Vediamo singolarmente questi due aspetti.
Quando scade un debito?
Cerchiamo di capire quando scade l’obbligazione; si tratta di un elemento importante visto che gli interessi di mora scattano solo dopo questo momento ossia quando il tempo per eseguire il pagamento è scaduto.
Per le rate del mutuo, dell’affitto e le bollette non si pongono problemi: è il contratto a monte, siglato tra le parti, che definisce in quale momento scade il pagamento della singola rata. Ad esempio, per le fatture della luce, del gas e del telefono esiste un riquadro apposta che indica la data entro cui il pagamento deve avvenire. Dal giorno dopo, pertanto, iniziano a decorrere in automatico gli interessi senza che ci sia bisogno di una apposita comunicazione da parte del creditore.
Il problema si pone per tutte le altre prestazioni (come ad esempio gli accordi conclusi a voce) dove non è indicato il tempo in cui eseguire il pagamento. In questi casi, il creditore può esigere il pagamento immediatamente [2]: si pensi alla consegna di una merce a domicilio o all’acquisto di un prodotto al negozio. Gli usi potrebbero disporre diversamente. In caso di contrasto si finisce dal giudice.
prima che il termine per l’adempimento una diffida, proprio perciò detta «messa in mora» (vedremo a breve come si fa).
Gli interessi di mora sono dovuti anche se il creditore non ha subito alcun danno dal ritardo. Se però il creditore dimostra di aver subito un danno, può chiedere un ulteriore risarcimento.
Nelle transazioni commerciale (quelle tra imprese e/o professionisti), gli interessi decorrono automaticamente alla data di scadenza della fattura, senza la necessità della messa in mora, dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento; la scadenza del termine, per questo tipo di contratti, si considera il 31° giorno successivo al ricevimento della fattura. Le parti possono estendere questo termine al 61° giorno, ma non oltre.
Quando non è necessaria la messa in mora?
Oltre alle transazioni commerciali, la messa in mora non è necessaria nei seguenti casi:
- se il debitore ha dichiarato per iscritto di non voler pagare (sarebbe quindi inutile la richiesta del creditore);
- è scaduto li termine ad adempiere fissato in modo esplicito nel contratto in tutti i casi in cui il debitore deve consegnare i soldi al domicilio del creditore o fare un pagamento con bonifico bancario;
- il debito è nato da un fatto illecito (si pensi un incidente stradale, la rottura di un tubo che ha procurato infiltrazioni nell’appartamento di sotto, le molestie per i rumori, la violazione delle distanze minime tra costruzioni, l’ingiuria, ecc.).
Come si fa la costituzione in mora?
Abbiamo detto che, per far iniziare a decorrere gli interessi di mora, il creditore deve inviare una lettera di messa in mora. Questo vale quindi, ad esempio, per il condominio, il padrone di casa, il fornitore, ecc. con esclusione del fisco per il quale invece gli interessi di mora scattano automaticamente per legge.
La lettera deve chiarire al debitore l’importo da pagare e la ragione del pagamento. Essa deve inoltre essere inviata dal creditore con una raccomandata a.r. o con posta elettronica certificata (Pec).
Ecco un esempio:
«Ad oggi non risulta pervenuto il Suo pagamento per l’importo di euro … dovuti per la seguente ragione [indicare le motivazioni, come ad esempio il contratto n. …. del …. avente ad oggetto ….]. La diffidiamo pertanto all’immediato pagamento entro e non oltre tre giorni dal ricevimento della presente. Con riserva, in difetto, di adire le competenti sedi giudiziarie».
Il creditore può rifiutarsi di ricevere il pagamento senza interessi?
Se il debitore non paga gli interessi ma solo il capitale, il creditore non può rifiutare la somma, fermo restando il suo credito per il residuo. Vi sono però numerose sentenze molto recenti che affermano l’impossibilità di fare una causa per importi molto esigui come qualche decina di euro per il mancato pagamento degli interessi.
Come si calcolano gli interessi di mora?
Per calcolare gli interessi di mora esistono oggi numerosi strumenti online. Uno dei più usati è quello del sito dell’avvocato Anna Andreani.
A quanto ammontano gli interessi?
In generale
La legge lascia libere le parti di regolare, per i loro rapporti, la misura degli interessi di mora. La clausola, però, deve essere scritta. Se le parti non indicano un tasso di interesse, si applica quello «legale» ossia per come previsto dal codice civile [3]. Questo tasso viene aggiornato ogni sei mesi dal Ministero dell’Economia, tenendo conto dell’inflazione (attualmente è allo 0,2%). Ogni semestre ha quindi il proprio saggio di interesse in base al quale vanno calcolati gli interessi di mora. Nel ricostruire il calcolo degli interessi di mora bisogna quindi valutare ogni singolo periodo secondo il proprio tasso di interessi.
Interessi di mora della banca
Per gli interessi di mora, la banca prevede un saggio di interesse diverso da quelli «corrispettivi», ossia quelli calcolati su ogni singola rata quando pagata regolarmente. In questi casi, l’unico limite è che questi non devono superare l’usura.
Interessi di mora con il fisco
Come anticipato, chi non paga le tasse entro i termini di legge non solo deve versare anche le sanzioni (ma, se lo fa nell’anno, può usufruire degli sconti previsti con il «ravvedimento operoso»), ma anche gli interessi. Interessi dovuti anche se non c’è una diffida o messa in mora. Gli interessi di mora per le tasse vengono determinati annualmente con un provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate pubblicato in Gazzetta Ufficiale. Attualmente sono nella misura del 3,50% annuo.
Interessi di mora con le cartelle esattoriali
Anche per le cartelle esattoriali il saggio di interessi di mora è del 3,50% annuo e scatta a partire dal 61° giorno successivo alla notifica della cartella stessa. Gli interessi di mora per cartelle esattoriali non pagate dopo i 60 giorni dalla notifica non si applicano su sanzioni pecuniarie tributarie e interessi.
Interessi per multe stradali
Per le multe stradali è prevista una apposita maggiorazione del 10% su ogni semestre di mancato pagamento. Una misura molto penalizzante che a volte fa raddoppiare le somme dovute al Comune.