In caso di risoluzione del contratto di leasing, entro quanto si può chiedere la restituzione dei canoni versati?
La base essenziale per rispondere in modo preciso al quesito è comprendere quale tipo di leasing sia quello che vede coinvolto il lettore in un procedimento giudiziario.
Se la sentenza a cui lo stesso accenna nel quesito ha accertato che nel caso specifico si è in presenza di un leasing traslativo (e l’accertamento che si tratti di un leasing traslativo diventerà incontestabile nel momento in cui la sentenza diventerà definitiva passando in giudicato), ebbene se si è dinanzi ad un leasing traslativo la giurisprudenza (ad esempio, le sentenze della Corte di Cassazione n. 8.687 del 2015 e n. 5.573 del 1989) insegna che questa tipologia di leasing è paragonabile alla vendita con riserva di proprietà e va disciplinata, in caso di risoluzione anticipata del contratto, proprio dalle norme dettate in riferimento alla vendita con riserva di proprietà (a differenza del leasing puro o di godimento che, al contrario, viene catalogato come contratto ad esecuzione continuata o periodica).
Per essere più chiari, la conseguenza pratica di quello che la giurisprudenza sopra citata ha affermato è che:
- mentre nel caso di leasing di godimento (che è un contratto ad esecuzione continuata o periodica) la risoluzione del contratto non obbliga le parti a restituirsi le prestazioni già eseguite,
- nell’ipotesi, invece, di risoluzione del contratto di leasing traslativo si applicherà la disciplina contenuta nell’articolo 1526 del codice civile con l’effetto che, se la risoluzione avviene per inadempimento del compratore (come è nel caso in esame), il venditore deve restituire le rate riscosse, salvo il diritto ad un equo compenso per l’uso della cosa oltre al risarcimento del danno.
Fatta questa premessa, che serve a confermare il dato evidenziato dal lettore nel quesito e cioè l’obbligo del venditore a restituirgli i canoni riscossi, fatto salvo il suo diritto ad un equo compenso ed all’eventuale risarcimento del danno, dal quesito emerge anche che non risulta oggi pendente una causa per ottenere la restituzione di questi canoni (ed in mancanza di una domanda di restituzione rivolta al giudice, il giudice stesso non può condannare alla restituzione), ma emerge invece che è stata avviata una procedura di negoziazione assistita con oggetto, appunto, la richiesta di restituzione dei canoni (tecnicamente una richiesta di questo tipo deve essere classificata come domanda di indebito oggettivo).
Se la procedura di negoziazione assistita che è stata avviata ha come oggetto la richiesta di restituzione dei canoni, si tenga presente che la legge (l’articolo 8, comma 1, del decreto legge n.132 del 2014, convertito in legge n. 162 del 2014) stabilisce che l’invitoalla negoziazione assistita ha l’effetto di interrompere la prescrizione del diritto ad ottenere la restituzione dei canoni fino alla chiusura (con sentenza passata in giudicato) della causa che dovesse essere iniziata se la negoziazione assistita non si concludesse con un accordo (tutto questo a condizione che la procedura di negoziazione sia tata regolarmente instaurata e la controparte del lettore abbia aderito all’invito partecipando alla procedura). Ed il diritto a richiedere la restituzione dei canoni versati si prescrive nel termine di dieci anni che decorrono dalla data del versamento di ciascuna rata.
A questa conclusione si giunge:
1) applicando al leasing traslativo una sentenza delle Sezioni Unite delle Cassazione (la n. 24.418 del 2 dicembre 2010) che ha stabilito che la prescrizione del diritto a chiedere la restituzione delle somme versate in base ad un contratto dichiarato nullo (o anche risolto) decorre dal momento in cui è stato effettuato il singolo versamento
2) e facendo riferimento ad altra giurisprudenza (ad esempio tribunale di Bologna, sentenza del 21 aprile 2014 e Corte di Cassazione, sentenza n. 27.144 del 19 dicembre 2006) che ha fissato in dieci anni il termine della prescrizione delle prestazioni in tema di leasing traslativo in base alla considerazione che i canoni costituiscono, nel leasing traslativo, un’obbligazione unica di pagamento del prezzo anche se frazionata in più rate aventi periodica scadenza.
Riassumendo:
1) il diritto a chiedere la restituzione dei canoni versati nell’ambito di un leasing traslativo si prescrive in dieci anni che decorrono dalla data del versamento di ciascuna rata;
2) la prescrizione viene interrotta nel momento in cui viene notificato all’avversariol’invito alla negoziazione assistita (e resta interrotta per tutta la durata del procedimento di negoziazione assistita ed anche oltre fino al passaggio in giudicato della sentenza a chiusura del processo eventualmente iniziato dopo l’esito negativo della procedura di negoziazione assistita) e, comunque, occorre aggiungere che la prescrizione resta interrotta, indipendentemente dall’avvio di una procedura di negoziazione assistita, anche da eventuali richieste scritte (atti di messa in mora, ad esempio) con la differenza che le semplici richieste scritte di restituzione hanno un effetto non permanente, ma istantaneo (cioè se viene notificata al debitore una letteradi messa in mora con cui si chiede il pagamento di una determinata somma, la prescrizione si interrompe, ma immediatamente ricomincia a decorrere ripartendo da zero).
Articolo tratto dalla consulenza resa dall’avv. Angelo Forte