Ho subito un fermo auto, ma non ho mai ricevuto la cartella di pagamento. Sono passati tre mesi e ora vorrei fare ricorso contro il fermo. Posso?

Il caso in oggetto merita innanzitutto qualche breve cenno sul concetto di fermo auto, il quale risulta essere appunto un atto con il quale le amministrazioni o gli enti competenti (Comuni, Inps, Regioni, Stato, ecc.) attraverso il concessionario della riscossione (Agenzia Entrate Riscossione), blocca il veicolo di un cittadino che pertanto deve rimanere fermo sinché non verrà saldato il credito vantato dal fisco. Il debito dal quale può riferirsi a tributi o imposte di varia natura (mancato versamento Iva, Irpef, Bollo auto, Imu, ecc.) oppure a sanzioni relative a infrazioni al Codice della strada.

Se il contribuente chiede la rateazione del debito e dimostra di aver corrisposto la prima rata, può tornare a circolare. Il fermo viene sospeso. La cancellazione avverrà però solo a debito completamente saldato.

Per poter chiedere la cancellazione del fermo è necessario versare tutte le rate o il debito in un’unica soluzione. Muniti della ricevuta di pagamento, bisognerà recarsi al Pra (Pubblico Registro Automobilistico).

Durante il periodo in cui il fermo è operativo, se anche la proprietà del mezzo resta in capo al contribuente, quest’ultimo non può utilizzarlo (a meno che, come detto, non sia stata ottenuta la rateazione).

Il veicolo non solo non può circolare, ma non può essere neppure radiato dal Pra, né venire demolito o esportato (se venduto, con atto di data certa successiva all’iscrizione del fermo, non può circolare e non può essere radiato). Se il debitore non provvede al pagamento, il concessionario della riscossione può agire forzatamente per la vendita del mezzo.

Il fermo viene comunicato al debitore con un preavviso di fermo, inviato 30 giorni prima.

Nella ipotesi in cui il preavviso non è stato comunicato, il debitore può contestare il fermo.

La fattispecie posta alla nostra attenzione contempla, invece, l’ipotesi di una ricezione di fermo senza che sia stata notificata la cartella di pagamento. In questo caso è certamente possibile proporre opposizione al Giudice competente il quale risulta essere diverso a seconda se:

  1. è in atto un pignoramento: in quel caso sarà il Giudice dell’esecuzione forzata;
  2. non risulta in atto un pignoramento: in quel caso sarà il Giudice competente per ogni tipologia di credito di cui si è debitori: Giudice di Pace (sanzioni amministrative); Giudice del Lavoro (contributi Inps e Inail); Commissione Tributaria (Tributi).

Fra la data di ricezione del preavviso di fermo e la seguente iscrizione al Pra del blocco dell’automobile deve decorrere il termine di 30 giorni.  Nei su indicati trenta giorni è consentito dimostrare all’Agente della riscossione che l’auto serve per l’esercizio della professione o dell’impresa, evitando così il fermo.

Articolo tratto da una consulenza di Avv. Giuliana Degl’Innocenti

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