Che cos’è, come funziona e quali sono i suoi effetti

In questa pagina:

  • Fermo amministrativo veicoli. Come funziona e quali sono i suoi effetti
  • Che cosa è il fermo amministrativo dei veicoli
  • Vendita del veicolo sottoposto a fermo amministrativo
  • Che succede se si circola con veicolo sottoposto a fermo
  • Che fare se si riceve un preavviso di fermo amministrativo
  • Come verificare se il veicolo è sottoposto a fermo
  • Che succede se si acquista un veicolo sottoposto a fermo amministrativo
  • Va pagato il bollo del veicolo sottoposto a fermo amministrativo?
  • Qual è la procedura da seguire ai fini di ottenere l’esenzione di pagamento
  • E’ possibile chiedere a Equitalia la sospensione del fermo?
  • Può chiedersi la cancellazione del fermo sui veicoli strumentali?
  • A chi va indirizzato il ricorso avverso il fermo?
  • Il fermo soggiace a prescrizione?

Fermo amministrativo veicoli. Come funziona e quali sono i suoi effetti

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Il mancato pagamento di tributi e sanzioni può portare al fermo amministrativo dei veicoli a motore. Si tratta di quell’atto con cui le Amministrazioni o gli Enti competenti – Comuni, Inps, Regioni, Stato…- bloccano, attraverso i servizi concessi dai concessionari della riscossione, un bene mobile al fine di recuperare le somme dovute.

Che cosa è il fermo amministrativo dei veicoli

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Il fermo amministrativo è un atto con il quale le pubbliche amministrazioni “bloccano” i veicoli a motore ed impediscono al legittimo proprietario di utilizzare il bene sino a quando un determinato debito non viene estinto.

Il fine del fermo amministrativo è proprio quello della riscossione di crediti non pagati come ad esempio le multe relative ad infrazioni al Codice della Strada.

Il veicolo sottoposto a fermo amministrativo non può circolare e non può essere radiato dal PRA, esportato o demolito.

Il veicolo sottoposto a fermo amministrativo può essere venduto?

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Sì, può essere venduto e deve risultare da atto di data certa successiva all’iscrizione del fermo, ma anche in questa ipotesi non può circolare e non può essere radiato dal PRA, esportato o demolito.

Che cosa accade a chi viene sorpreso a circolare con veicolo sottoposto a fermo

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Il nostro Legislatore prevede l’applicazione di una sanzione che va da € 714,00 ad € 2.859,00, oltre alla confisca del mezzo. Se il debito non viene estinto il concessionario alla riscossione ha il potere di “forzare la vendita del veicolo“.

Esaminiamo l’iter che viene seguito per procedere al fermo amministrativo.

L’Ente creditore – si pensi ad Equitalia – provvede a notificare, tramite cartella esattoriale, un’intimazione di pagamento entro 60 giorni.

Prima che si proceda all’esecuzione del fermo, l’Ente creditore dovrà notificare al debitore la volontà di procedere al fermo amministrativo attraverso una comunicazione preventiva. Il preavviso concederà al soggetto ulteriori 30 giorni per il saldo dei debiti, in caso contrario il fermo diventerà effettivo.

Che fare nel caso in cui si riceva un preavviso di fermo amministrativo

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Il consiglio di chi scrive è quello di effettuare il pagamento dell’importo indicato in cartella esattoriale, se effettivamente si è debitori di detto importo. Se l’importo è troppo oneroso la legge prevede la possibilità di richiedere una dilazione del pagamento fino ad un massimo di n. 120 rate mensili.

Sino a quando il debito non viene estinto sul veicolo permane il fermo amministrativo.

In che modo è possibile verificare se il veicolo è sottoposto a fermo

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Basta richiedere una visura della targa del veicolo. Visura che può essere richiesta:

– presso un ufficio PRA;

– una delegazione ACI;

– oppure online.

Consiglio: verificate sempre!!!

Che succede se si acquista un veicolo sottoposto a fermo amministrativo?

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Il veicolo deve restare fermo. Vige, difatti, il divieto di circolazione e radiazione, pena la confisca del mezzo. E’ bene, dunque, accertarsi che il veicolo non sia soggetto a fermo amministrativo e invitare il debitore a saldare il debito prima della vendita, altrimenti Equitalia potrebbe, addirittura, procedere alla vendita del veicolo appena acquistato. L’acquirente può anche decidere di acquistare pur conoscendo la reale situazione: questa è una sua scelta.

In alternativa, può chiedere l’annullamento della vendita o una riduzione sul prezzo d’acquisto.

Va pagato il bollo del veicolo sottoposto a fermo amministrativo?

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Prima di rispondere all’interrogativo è bene ricordare che il bollo auto è un tributo locale a favore della regione di residenza che grava sugli autoveicoli e sui motoveicoli.

L’articolo 7 della Legge n. 9 del 23 Luglio 2009 ne ha fissato definitivamente la natura di tassa sul possesso. Che cosa significa? Significa che basta essere intestatario di un autoveicolo per dover pagare il bollo.

Il possessore del veicolo è tenuto a pagarlo anche quando il veicolo non circola. Nel caso in cui il veicolo è sottoposto a fermo amministrativo si ritiene che debba essere pagato. Visto che il fermo amministrativo è, come l’ipoteca su un immobile, un atto di natura cautelare che non comporta la perdita di proprietà, requisito questo sufficiente per obbligare il proprietario del veicolo sottoposto a fermo al pagamento del bollo. D’altra parte c’è chi afferma il contrario sostenendo che il fermo amministrativo comporta una perdita temporanea della libera disponibilità del bene e che, quindi, il proprietario del veicolo sottoposto a fermo non è tenuto a pagare il bollo, almeno per detto periodo.

Sul punto è bene menzionare l’art. 94 del CdS che stabilisce “ai fini dell’esonero dall’obbligo di pagamento delle tasse di circolazione e relative soprattasse e accessori derivanti dalla titolarita’ di beni mobili iscritti ai pubblici registri automobilistici, nella ipotesi di sopravvenuta cessazione dei relativi diritti, e’ sufficiente produrre ai competenti uffici idonea documentazione attestante la inesistenza del presupposto giuridico per l’applicazione della tassa”.

L’iscrizione di fermo amministrativo è, dunque, atto idoneo e sufficiente a provare la temporanea perdita di possesso.

In conclusione per evitare di pagare il bollo anche per il periodo in cui il veicolo è, o è stato, sottoposto a fermo amministrativo, è necessario chiederne formalmente l’esenzione.

Qual è la procedura da seguire ai fini di ottenere l’esenzione di pagamento?

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E’ necessario recarsi presso gli uffici regionali preposti al servizio di riscossione dei tributi locali, producendo un atto sostitutivo di notorietà in cui si dichiara la temporanea perdita di possesso del veicolo a seguito dell’avvenuta iscrizione di fermo amministrativo. Nel caso in cui gli uffici regionali non accettassero la dichiarazione sostitutiva, come documento idoneo per ottenere l’esenzione dal pagamento del bollo per temporanea perdita di possesso, sarà necessario presentare una visura della targa del veicolo.

E’ possibile chiedere a Equitalia la sospensione del fermo?

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In alcuni casi, in caso di fermo imposto da Equitalia e sino a che questa non chiuderà i battenti, è possibile chiedere la sospensione della misura.

Tale possibilità, più in particolare, si concretizza nei casi in cui il debitore abbia ottenuto dall’agente della riscossione la rateazione del debito e dopo il pagamento della prima rata. In ogni caso, affinché sia possibile cancellare definitivamente il fermo è necessario completare il pagamento di tutte le rate.

La domanda di sospensione va fatta con specifica istanza, in cui il contribuente deve indicare i propri dati anagrafici e le informazioni inerenti il veicolo sottoposto a fermo. Va inoltre allegata in copia l’attestazione di pagamento della prima rata del debito.

Può chiedersi la cancellazione del fermo sui veicoli strumentali?

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Se il contribuente debitore esercita un’attività di impresa o una libera professione, può opporsi all’iscrizione del fermo sul veicolo che sia strumentale alla propria attività. A tal fine, in particolare, è necessario chiedere la cancellazione del fermo entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione preventiva.

Ovviamente, va data la prova della strumentalità del veicolo rispetto all’esercizio dell’impresa o della professione.

A tale ultimo proposito si precisa che, al fine di ottenere il blocco del fermo, è necessario che l’utilizzo del veicolo sia effettivamente rilevante nell’attività del suo proprietario.

A chi va indirizzato il ricorso avverso il fermo

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La competenza a ricevere l’eventuale ricorso avverso il fermo amministrativo del veicolo non è univoca, ma varia a seconda di quale sia la natura del debito presupposto al provvedimento.

Ad esempio, ci si deve rivolgere al giudice tributario in caso di debiti inerenti tasse, imposte o tributi e al giudice ordinario in caso di sanzioni per violazioni del codice della strada o per debiti Inps.

Il fermo soggiace a prescrizione?

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Più che il fermo, a soggiacere a prescrizione è la richiesta di pagamento del debito che ne costituisce il presupposto.

Se, quindi, il diritto ad ottenere la somma richiesta al debitore, proprietario del veicolo sottoposto a fermo, si è prescritto, ci si trova di fronte a uno dei principali casi in cui l’opposizione alla misura amministrativa ha ragione di essere proposta.

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