Fra gli elementi accidentali del contratto, infine, meritano un rilievo particolare anche la clausola penale (di cui agli artt. 1382-1384 c.c.) e la caparra (ex artt. 1385 e 1386 c.c).
La caparra
La caparra può essere di due tipi: confirmatoria oppure penitenziale.
La caparra confirmatoria
La prima consiste nella consegna (c.d. “traditio”) alla controparte di una somma di denaro o di una quantità di cose fungibili, già al momento della conclusione del contratto, a conferma della serietà del vincolo assunto e a titolo di acconto sul prezzo. Caratteristiche ulteriori della caparra confirmatoria, enucleate da attenta dottrina, sono che essa può essere inserita solo nei contratti a prestazioni corrispettive ed essere correlata solo all’inadempimento (non anche al ritardo). Tale istituto fa sì che qualora chi ha ricevuto la caparra si renda inadempiente, dovrà restituire il doppio della somma all’altra parte; se inadempiente è chi ha dato la caparra, l’altro contraente potrà recedere dal contratto e trattenere la caparra ricevuta.
Vedi anche la guida di approfondimento: la caparra confirmatoria
La caparra penitenziale
La caparra è detta “penitenziale”, invece, se costituisce solo una sorta di corrispettivo che una delle parti contraenti è tenuta a versare anticipatamente all’altra per il presunto danno che le arrecherebbe in caso di recesso.
Vedi anche la guida di approfondimento: la caparra penitenziale
La clausola penale
La clausola penale (cfr. art. 1382 c.c.), d’altro canto, è la clausola con cui si conviene che, in caso di inadempimento o di ritardo nell’adempimento del contratto, uno dei contraenti è tenuto ad una determinata prestazione. Le sue funzioni principali sono la maggiore garanzia di puntuale e tempestivo adempimento e la preliquidazione convenzionale del danno per l’eventualità dell’inadempimento e/o del ritardo, evitando, così, costose e lente decisioni giurisdizionali sul punto.
La multa penitenziale
Nonostante si tratti di istituti alquanto simili, la clausola penale non va confusa con un altro istituto: la c.d. multa penitenziale (di cui all’art. 1373, comma 3 c.c.). Quest’ultima costituisce il corrispettivo del diritto di recesso convenzionalmente stabilito e implica che la somma di denaro sia versata solo al momento del recesso (a differenza della caparra penitenziale). Nella multa penitenziale, al contrario della caparra confirmatoria, il creditore può scegliere tra il risarcimento del danno subito e la riscossione della somma di denaro stabilita a titolo di “pena”.
L’acconto
L’acconto, infine, è semplicemente un’anticipazione di una quota del prezzo fissato dal proponente (o pattuito dai contraenti), e la sua funzione è sostanzialmente una maggiore garanzia offerta al proponente stesso circa la serietà delle intenzioni di addivenire alla stipula da parte del potenziale accettante (è il caso assai frequente di clienti che, al fine di impedire che, ad esempio, un capo di abbigliamento della propria taglia possa essere venduto ad altri subito dopo, lascia al venditore una somma di denaro, che ha in quel momento a disposizione, in modo da farsi “mettere da parte” per lui quel bene di consumo).