Tra le cause che la legge reputa idonee a “sciogliere” il contratto (art. 1372 c.c.), sono da menzionarsi, oltre alla rescissione e alla risoluzione che concernono vizi del “rapporto”, anche la dichiarazione di nullità e l’annullabilità che riguardano, invece, vizi dell’atto.
La tradizionale bipartizione dell’invalidità contrattuale, costituita da nullità e annullabilità, è stata introdotta dal legislatore del ’42, poiché nel precedente codice del 1865 trovava spazio solo la previsione della nullità sulla base del modello francese.
La nullità del contratto
Secondo l’art. 1418 c.c., il contratto è nullo: quando è contrario a norme imperative; quando difetta di uno dei requisiti indicati dall’art. 1325 c.c. (accordo delle parti, causa, oggetto, forma); quando la causa o i motivi sono illeciti, laddove determinanti per la conclusione del contratto; quando l’oggetto del contratto è impossibile, illecito, indeterminato o indeterminabile; in tutti gli altri casi stabiliti dalla legge.
Nullità del contratto: le caratteristiche
La nullità è la più grave patologia contrattuale, consistendo in una sanzione applicata al verificarsi di vizi “genetici” del contratto, considerati di portata generale, in grado di far venir meno tutti gli effetti prodotti che sono caducati ab origine, come se lo stesso non fosse mai venuto ad esistenza. Proprio per tali ragioni, l’azione di nullità è imprescrittibile (art. 1422 c.c.); può essere fatta valere ad istanza di chiunque vi abbia interesse e rilevata, anche d’ufficio, da parte del giudice (art. 1421 c.c.).
La nullità non è sanabile, né convalidabile, salvo che la legge non disponga diversamente (art. 1423 c.c.): anche se concerne solo una parte o singole clausole del contratto (c.d. nullità parziale), la stessa si estende infatti all’intero contratto, ove risulti che i contraenti non lo avrebbero concluso senza quella parte del suo contenuto (art. 1419 c.c.), fatta eccezione per la sostituzione di diritto delle clausole nulle con norme imperative.
La conversione del contratto nullo
Ex art. 1424 c.c., la nullità può produrre, invece, gli effetti di un diverso contratto, del quale contenga i requisiti di sostanza e di forma, qualora possa ritenersi, avuto riguardo agli scopi perseguiti dalle parti, che le stesse lo avrebbero voluto se avessero conosciuto la nullità (c.d. conversione del contratto nullo).
L’annullabilità del contratto
Oltre alla nullità, altra causa di invalidità contrattuale che trova apposita disciplina nel codice civile è l’annullabilità.
Sono considerate cause di annullabilità del contratto: l’incapacità di una delle parti(ad es. nel caso di contratti conclusi da minore o incapace di intendere e di volere; ecc.) (art. 1425 c.c.); il consenso dato per errore, estorto con violenza o carpito con dolo (c.d. vizi del consenso, art. 1427 c.c.). Per essere causa di annullamento, l’errore deve essere essenziale e riconoscibile dall’altro contraente (art. 1428 c.c.); la violenza può anche essere esercitata da un terzo (art. 1434 c.c.); il dolo deve consistere in raggiri tali usati da uno dei contraenti, che, senza di essi, l’altra parte non avrebbe prestato il proprio consenso (art. 1439 c.c.).
Annullabilità del contratto: le caratteristiche
Considerata una patologia meno grave rispetto alla nullità, all’annullabilità il legislatore del ’42 ha riservato, pertanto, una disciplina improntata a minor rigore, consentendo che il contratto annullabile produca gli stessi effetti di un contratto valido, i quali possono venir meno ove venga esperita, con successo, l’azione di annullamento.
A differenza della nullità, inoltre, l’annullabilità può essere fatta valere solo su istanza della parte interessata ed è soggetta a un termine di prescrizione quinquennale. La convalida e la rettifica del contratto
Il codice prevede, altresì, la possibilità di sanare, in tutto o in parte, gli effetti del contratto annullabile, allorchè si realizzino i presupposti dell’istituto della “convalida” (art. 1444 c.c.) o della “rettifica” (artt. 1430, 1432 c.c.) e, al fine di tutelare il legittimo affidamento di eventuali aventi causa, precisa che l’annullamento (purché non abbia origine dall’incapacità legale) “non pregiudica i diritti acquistati a titolo oneroso dai terzi di buona fede, salvi gli effetti della trascrizione della domanda di annullamento” (art. 1445 c.c.).