Esse circoscrivono l’oggetto della copertura assicurativa e comportano per l’assicurato sia svantaggi che vantaggi
 di Valeria Zeppilli – La clausola claims made, per la Corte di cassazione, non deve considerarsi vessatoria in quanto il suo unico fine è quello di circoscrivere l’oggetto della copertura assicurativa e, quindi, del contratto di assicurazione, descrivendo meglio il rischio assicurato. Infatti, come si legge nella sentenza numero 27867/2017 del 23 novembre (qui sotto allegata), tale clausola non va inquadrata nella categoria delle pattuizioni volte a limitare o a escludere la responsabilità del debitore (ovverosia dell’assicuratore) e di conseguenza, non assumendo carattere vessatorio, non va approvata per iscritto.

Vantaggi e svantaggi

Inoltre, come già affermato dalle Sezioni Unite e riportato nella sentenza in commento, “le clausole claims made pure sono tendenzialmente meritevoli di tutela in quanto comportano vantaggi e svantaggi reciproci per il danneggiato e per l’assicurato”. L’effetto svantaggioso consiste nel fatto che le stesse non coprono i fatti illeciti che si sono verificati prima della scadenza del contratto se la richiesta di risarcimento interviene dopo. L’effetto vantaggioso, invece, consiste nel fatto che esse coprono i fatti illeciti che si sono verificati prima della vigenza del contratto se la richiesta di risarcimento interviene durante tale vigenza.

La vicenda

Nel caso di specie, la clausola era contenuta in un contratto per l’assicurazione professionale stipulato da un notaio. Si trattava, più specificamente, di una clausola claims made pura nella quale si prescindeva dal momento di verificazione del fatto illecito, ma si teneva conto solo della circostanza che, durante la vigenza del contratto, fosse intervenuta la richiesta di risarcimento da parte del terzo danneggiato. Alla luce di tutto quanto sopra visto, la Corte di cassazione ne ha confermato la validità e la non vessatorietà.

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