Il Collegio dell’arbitrato Bancario precisa che anche in assenza del bene emissione il funzionario deve agire con la diligenza qualificata

di Annamaria Villafrate – L’assegno circolare è uno dei mezzi di pagamento più sicuri, perché, di regola, è sempre coperto. La copertura infatti si verifica nel momento stesso in cui viene emesso dalla banca, che si impegna a pagare a vista il soggetto beneficiario in presenza dei fondi necessari sul conto corrente o dietro versamento della somma corrispondente. Per questo gli assegni circolari vengono utilizzati con tranquillità per acquistare una casa o un’auto. Non tutto però fila sempre liscio come si vorrebbe. Può infatti capitare che un assegno circolare risulti falso, per cui meglio proteggersi.

Cosa si può fare quindi per assicurarsi che l’assegno circolare da incassare esiste davvero ed è sicuro?

La prima cosa è chiedere alla propria banca (o a un notaio di fiducia) di verificare la regolarità formale dell’assegno.

Il bene emissione

Questo controllo è definito “bene emissione“. In questo caso è sempre consigliabile effettuare la richiesta formale della certificazione di “benemesso” dell’assegno in forma scritta (via e-mail o a tramite fax), per avere la prova dell’avvenuta istanza.

Occorre precisare che in ogni caso, ovvero anche in assenza di specifica richiesta del bene emissione, il funzionario della banca girataria di un assegno circolare è tenuto a eseguire specifici controlli sullo stesso. Il Collegio di Roma dell’Arbitrato Bancario Finanziario lo spiega esaustivamente nella recente decisione n. 43 del 12/01/2017: In assenza di richiesta di “bene emissione”, vige, per l’intermediario giratario di un assegno circolare, l’obbligo di operare secondo la diligenza qualificata dell’accorto banchiere, ex art. 1176, secondo comma, c.c. L’intermediario deve cioè verificare, con l’accortezza propria della professione, la regolarità del titolo, secondo quanto è possibile rilevare da un accurato esame visivo e tattile (cfr. Collegio di Milano, decisione n. 1666 del 6.03.2016), ma non ha l’onere di compiere ulteriori accertamenti sulla validità del titolo, salvo che il cliente ne faccia espressa richiesta (cfr. Collegio di Milano, decisione n. 4059 del 20.05.2015). Secondo quanto affermato dallaSuprema Corte (Cass., 23 febbraio 2005, n. 3780), rientra “nella diligenza cui la banca è tenuta a conformarsi all’atto del pagamento dell’assegno verificare l’eventuale presenza di alterazioni consistenti ad esempio nella modifica della continuità cromatica del titolo, nella diminuzione della consistenza del supporto cartaceo o in anomali discostamenti dalle prassi comunemente seguite nella compilazione del titolo stesso, e non potendosi dubitare che alla stregua del criterio di diligenza fissato dall’art. 1176, secondo comma, c.c., l’esame in controluce costituisca un comportamento sicuramente esigibile dall’accorto funzionario”.

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