Azioni del creditore e del debitore dopo l’ultima intimazione formale ad adempiere notificata con atto di precetto
di Annamaria Villafrate – Prima di capire che cosa succede dopo l’atto di precetto è necessario comprenderne la finalità e come deve essere portato a conoscenza del debitore.
Atto di precetto: l’ultima chance concessa dal creditore per adempiere
L’atto di precetto (art 480 c.p.c) è un’intimazione formale ad adempiere l’obbligo indicato, nel termine di dieci giorni, con l’avvertimento che, se il debitore non provvederà, si procederà ad esecuzione forzata. Con l’atto di precetto infatti il creditore concede al debitore l’ultima possibilità per adempiere. L’atto di precetto che non prevede il termine dei dieci giorni o ne indica uno inferiore è comunque valido e il debitore deve comunque adempiere entro dieci giorni. Il creditore quindi non può iniziare la procedura di pignoramento prima che sia trascorso questo termine dalla notifica del precetto, perché tale violazione ne comporta la nullità.
Necessità della notifica formale dell’atto di precetto
Poiché l’atto di precetto è un atto formale, come tale deve essere notificato con formula solenne (art. 479 c.p.c) dall’Ufficiale Giudiziario o dal postino previa opportuna delega, mentre il difensore può avvalersi del tradizionale servizio postale o della posta elettronica cerfificata (P.E.C), se il nominativo del destinatario è presente sui registri pubblici. La notifica è fondamentale perché il precetto è un atto recettizio e come tale non produrrebbe alcun effetto se non venisse portato a conoscenza del destinatario.
Cosa può fare il creditore dopo la notifica del precetto?
1) Durante i dieci giorni di tempo concessi al debitore per adempiere, il creditore non può fare altro che attendere la scadenza del termine.
2) Egli può invece procedere immediatamente all’esecuzione forzata se il Presidente del Tribunale lo ha autorizzato, con decreto posto in calce al precetto. In questo caso egli potrà avviare la procedura di pignoramento, che è l’atto con cui ha inizio ogni forma di espropriazione (art 491 c.p.c). Il creditore però deve tenere conto del fatto che il precetto perde efficacia se la procedura esecutiva non viene avviata entro novanta giorni dalla notifica.
3) Nel caso in cui poi il debitore non provveda ad adempiere la propria obbligazione nel termine ultimo di dieci giorniprevisti dal precetto, il creditore, come nel punto 2, può procedere al pignoramento. L’istanza deve essere presentata all’Ufficiale Giudiziario territorialmente competente, che a questo punto può procedere nei confronti del debitore. Il pignoramento infatti è un’ingiunzione dell’Ufficiale Giudiziario rivolta al debitore di astenersi dal sottrarre i beni assoggettati ad espropriazione (e i loro frutti) dal proprio patrimonio, per non intaccare la garanzia del credito.
Cosa può fare il debitore dopo la notifica del precetto?
1) Evitare il pignoramento
Il debitore a cui viene notificato l’atto di precetto ha tempo dieci giorni per adempiere. Ai sensi dell’art 494 c.p.c. infatti: “Il debitore può evitare il pignoramento versando nelle mani dell’ufficiale giudiziario la somma per cui si procede e l’importo delle spese, con l’incarico di consegnarli al creditore.”
In questo caso l’Ufficiale Giudiziario è tenuto a consegnare il danaro (o i titoli) ricevuti dal debitore, direttamente al creditore. In questo modo non ci sarà nessun pignoramento. Il pagamento eseguito in contanti o titoli garantisce il buon fine dello stesso e produce effetti liberatori immediati in favore del debitore.
Potenzialmente questo pagamento liberatorio è possibile per scongiurare ogni tipo di pignoramento e quindi di esecuzione. Di fatto però si può realizzare concretamente solo nell’espropriazione mobiliare perché è l’unica in cui la notifica del pignoramento avviene di persona al debitore. Nell’espropriazione immobiliare o presso terzi, infatti la notifica avviene generalmente per posta.
2) Sostituire l’oggetto del pignoramento
Ai sensi del comma 3 dell’art. 494 c.p.c: “Può altresì evitare il pignoramento di cose, depositando nelle mani dell’ufficiale giudiziario, in luogo di esse, come oggetto di pignoramento, una somma di denaro uguale all’importo del credito o dei crediti per cui si procede e delle spese, aumentato di due decimi.”
In questo caso il debitore non vuole tanto evitare il pagamento quanto sollevare opposizione. Egli infatti, versando la somma di denaro nella misura indicata dall’articolo, sostituisce l’oggetto del pignoramento. Si realizza quindi un pignoramento vero e proprio con la sola particolarità che la fase della vendita non è più necessaria.
– Obblighi dell U.G., del Cancelliere e del creditore
L’Ufficiale Giudiziario a questo punto diventa custode delle somme (o dei titoli) oggetto del pignoramento e ai sensi dell’art 520 c.p.c: ” … consegna al cancelliere del giudice di pace il danaro, i titoli di credito e gli oggetti preziosi colpiti dal pignoramento. Il danaro deve essere depositato dal cancelliere nelle forme dei depositi giudiziari, mentre i titoli di credito e gli oggetti preziosi sono custoditi nei modi che il giudice dell’esecuzione determina.”
Ai sensi dell’art. 159 ter disp. att. il cancelliere dovrà inoltre “iscrivere a ruolo” il pignoramento, mentre spetterà al creditore, a pena di inefficacia del pignoramento, procedere al deposito delle copie conformi degli atti (nei termini indicati dagli artt. 518, 521-bis, 543 e 557 c.p.c), versando il contributo unificato e presentando istanza di assegnazione (a pena di decadenza ex art. 497 c.p.c.).