Si tratta dello schema di d.P.R. previsto dall’art. 57 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, che ha demandato proprio a un provvedimento del Presidente della Repubblica (previa deliberazione del CdM, su proposta dei Ministri dell’interno e della giustizia) l’individuazione delle modalità di attuazione dei principi previsti dal Codice di protezione dei dati personali relativamente al trattamento dei dati effettuato perfinalità di polizia dal Centro elaborazioni dati (CED) e da organi, uffici o comandi di polizia.
In particolare, viene stabilito il divieto di raccolta e trattamento dei dati sulle persone per il solo fatto della loro origine razziale o etnica (inclusi quelli genetici e biometrici), la fede religiosa, l’opinione politica, l’orientamento sessuale, lo stato di salute, le convinzioni filosofiche o di altro genere, l’adesione a movimenti sindacali.
Eccezionalmente, il trattamento di tale particolare categoria di dati sarà consentito laddove giustificato da esigenze correlate ad attività informative, di sicurezza, o di indagine di polizia giudiziaria o di tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica, ad integrazione di altri dati personali.
Il regolamento si occuperà anche di disciplinare i casi in cui è consentita la comunicazione dei dati tra Forze di polizia, a pubbliche amministrazioni o enti pubblici e a privati, allo scopo, sostanzialmente, di evitare pericoli gravi e imminenti alla sicurezza pubblica e di assicurare lo svolgimento dei compiti istituzionali per le finalità di polizia.
Videosorveglianza: necessario rispettare gli obblighi di segretezza
Ancora il provvedimento andrà a normare l’utilizzo di sistemi di videosorveglianza, di ripresa fotografica, video e audio, che sarà consentito per finalità di polizia quando ciòappaia necessario per documentare specifiche attività preventive e repressive di reati.
Inoltre, si precisa che la diffusione di dati e immagini sarà consentita soltanto nei casi in cui si renda necessaria per le finalità di polizia, fermo restando il rispetto degli obblighi di segretezza e, in ogni caso, con modalità tali da preservare la dignità della persona interessata.
Termini per la conservazione dei dati
Il regolamento si occuperà, altresì, di individuare gli specifici termini massimi per la conservazione dei dati, che andranno quantificati in relazione a distinte categorie.
Si dispone, inoltre, che tali termini, come individuati, saranno aumentati di due terziquando i dati personali verranno trattati nell’ambito di attività preventiva o repressiva relativa ai reati di criminalità organizzata, con finalità di terrorismo e informatici.
Decorsi i termini di conservazione fissati, i dati personali, se soggetti a trattamento automatizzato, saranno poi cancellati o resi anonimi, mentre i dati non soggetti a trattamento automatizzato continueranno a essere disciplinati dalle disposizioni sullo scarto dei documenti d’archivio delle pubbliche amministrazioni.
Richiesta sull’esistenza di dati personali
Infine, sarà contemplata dal provvedimento la possibilità che la persona interessata possa chiedere la conferma dell’esistenza di dati personali che la riguardano, la loro comunicazione in forma intelligibile e, se i dati sono trattati in violazione di vigenti disposizioni di legge o di regolamento, il loro aggiornamento, la rettifica, la cancellazione, il blocco o la trasformazione in forma anonima.