Una guida contenente le informazioni essenziali per capire se ed in quali limiti l’Agenzia delle entrate possa pignorare le pensioni accreditate sul conto.
Se ci si chiede se il fisco può pignorare la pensione sul conto la risposta è che la legge consente entro limiti ben precisi il pignoramento delle pensioni anche nel caso in cui le stesse siano accreditate sul conto bancario o postale del debitore.
Come fa l’Agenzia delle entrate a pignorare la pensione sul conto?
È quindi sicuramente possibile per il fisco pignorare la pensione sul conto bancario o postale di un cittadino che abbia debiti di natura fiscale (Irpef, Iva) e/o debiti per sanzioni amministrative (cosiddette multe per violazioni del Codice della strada) e/o per contributi previdenziali (Inps e/o Inail).
Venendo ora ai dettagli, nel caso in cui la pensione sia accreditata su conto corrente bancario o postale intestato al debitore, valgono le seguenti regole [1]:
- se l’accredito sul conto bancario o postale avviene prima del pignoramento, l’Agenzia delle entrate potrà pignorare l’intero importo esistente sul conto nella misura che eccede il triplo dell’importo della misura massima mensile dell’assegno sociale e, cioè, potrà essere pignorato tutto ciò che eccede euro 1.344, 21;
- se l’accredito sul conto avviene lo stesso giorno del pignoramento o successivamente, la pensione potrà essere pignorata nel limite di un quinto della parte che eccede euro 672,10.
Ciò vuol dire che esistono due limiti assoluti di impignorabilità:
- se l’accredito della pensione avviene prima del pignoramento, non è pignorabile l’importo giacente sul conto fino ad euro 1.344, 21;
- se, invece, l’accredito della pensione avviene contemporaneamente o dopo il pignoramento, non è pignorabile l’importo di ogni singolo accredito fino all’importo di euro 672,10.
Occorre anche precisare che:
- il pignoramento avverrà attraverso la notifica al debitore (e, ovviamente, anche all’agenzia bancaria o postale dove è acceso il conto) di un apposito atto (attraverso l’ufficiale giudiziario) nel quale sarà indicato l’ammontare del debito e sarà anche indicata la data dell’udienza dinanzi al cosiddetto giudice dell’esecuzione;
- all’udienza indicata il giudice dovrà verificare d’ufficio (cioè anche se il debitore fosse assente o non dovesse richiederglielo) il rispetto dei limiti al pignoramento previsti dalla legge e appena indicati.
Il giudice controlla che il pignoramento della pensione non superi i limiti fissati dalla legge
L’Agenzia delle entrate può pignorare la pensione anche se non è accreditata su un conto?
Accanto alla possibilità che il fisco possa pignorare la pensione sul conto, la legge [2]consente all’Agenzia delle entrate di pignorare la pensione del cittadino debitore anche nel caso in cui essa non sia accreditata su un conto bancario o postale, ma sia erogata direttamente dall’Inps o da diverso ente erogatore.
In questo caso essa potrà essere pignorata solo per la parte che eccede euro 672, 10 euro mensili e, per la parte che eccede i 672, 10 euro mensili, nella misura di un quinto.
Ciò vuol dire che esiste un limite di impignorabilità assoluta fissato attualmente in euro 672,10 euro.
Anche nel caso in cui la pensione non sia accreditata su un conto:
- il pignoramento avverrà attraverso la notifica al debitore (e, ovviamente, anche all’ente che la eroga) di un apposito atto (attraverso l’ufficiale giudiziario) nel quale sarà indicato l’ammontare del debito e sarà anche indicata la data dell’udienza dinanzi al cosiddetto giudice dell’esecuzione;
- all’ udienza indicata il giudice dovrà verificare d’ufficio (cioè anche se il debitore fosse assente o non dovesse richiederglielo) il rispetto dei limiti al pignoramento previsti dalla legge e appena indicati.
Il fisco può pignorare le pensioni anche quando sono direttamente erogate dall’Inps