Il soggetto onerato a presentare la domanda di mediazione nell’opposizione a decreto ingiuntivo e il problema della perentorietà del termine fissato dal giudice.

Tiene sempre banco il delicato problema della mediazione nel caso di opposizione a decreto ingiuntivo. Delicato perché, a fronte del silenzio della legge su gran parte degli aspetti cruciali di questo passaggio obbligato, la violazione delle regole o dei termini può portare conseguenze irrimediabili: per il debitore-opponente la conferma del decreto e per il creditore-opposto la revoca. I problemi si sono, in passato, incentrati soprattutto su chi debba attivare la mediazione in caso di opposizione a decreto ingiuntivo: se cioè l’onere spetti a chi ha l’iniziativa processuale (e, quindi, al debitore opponente) o a chi è attore sostanziale (il creditore opposto). Come noto, sul punto è scesa nel 2015 la Cassazione per tentare di sanare il contrasto giurisprudenziale; ciò nonostante qualche giudice ha ritenuto di interpretare la questione in modo diverso. Di tanto parleremo a breve.

Si è posto poi un secondo problema: quello dei termini entro cui attivare la mediazione, se cioè quelli fissati dal giudice con l’ordinanza di rinvio (emessa alla prima udienza del giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo) sono da ritenersi perentori o meno. Su questo aspetto, proprio di recente, è stata pubblicata una interessante sentenza del Tribunale di Vasto che qui commenteremo. Ma procediamo con ordine. In questo articolo tenteremo di svolgere una piccola guida sulla mediazione e opposizione a decreto ingiuntivo: chi e quando farla.

Indice

  • 1 Mediazione e opposizione a decreto ingiuntivo: in quali materie?
  • 2 Mediazione e opposizione a decreto ingiuntivo: quando?
  • 3 Mediazione e opposizione a decreto ingiuntivo: chi deve farla?
  • 4 Mediazione e opposizione a decreto ingiuntivo: i termini

Mediazione e opposizione a decreto ingiuntivo: in quali materie?

La mediazione è obbligatoria in una serie di materie indicate dalla legge. Spesso ci si confonde quando sia necessaria la mediazione e quando invece la negoziazione assistita. Per questo abbiamo predisposto un semplice schema ove è possibile orientarsi.

OGGETTO DELLA CONTROVERSIA PROCEDURA
Affitto di aziende Mediazione
Autotrasporto o sub-trasporto (contratti) Negoziazione assistita
Comodato Mediazione
Condominio Mediazione
Contratti assicurativi Mediazione
Contratti bancari Mediazione
Contratti finanziari Mediazione
Diritti reali (proprietà, usufrutto, abitazione, ecc.) Mediazione
Divisione di beni in comunione Mediazione
Domanda di pagamento a qualsiasi titolo, per somme fino a 50mila euro, salvo rientri in una delle materie per cui è prevista la mediazione Negoziazione assistita
Locazione Mediazione
Patti di famiglia Mediazione
Risarcimento danno per diffamazione a mezzo stampa o altro mezzo di pubblicità Mediazione
Risarcimento danno per responsabilità medica e sanitaria Mediazione
Risarcimento danno per sinistri stradali e da circolazione di natanti Negoziazione assistita
Successioni ereditarie Mediazione

Mediazione e opposizione a decreto ingiuntivo: quando?

L’unica norma che la legge sulla mediazione obbligatoria dedica al decreto ingiuntivo stabilisce che l’onere non scatta nel momento in cui il creditore deposita il ricorso per ottenere il provvedimento monitorio, ma solo in caso di opposizione. In particolare, alla prima udienza del giudizio di merito, il giudice – constatato che si verte in una delle materie ove la mediazione è obbligatoria – rinvia le parti davanti a un organismo di mediazione per tentare la conciliazione.

Leggi la guida Opposizione a decreto ingiuntivo e mediazione.

Mediazione e opposizione a decreto ingiuntivo: chi deve farla?

Da subito si è posto il problema di quale sia la parte onerata ad avviare la mediazione in caso di opposizione a decreto ingiuntivo. Il dubbio nasce dalla dizione poco chiara della legge sulla mediazione obbligatoria secondo cui la condizione di procedibilità non si applica “nei procedimenti per ingiunzione, inclusa la fase di opposizione, fino alla pronuncia sulle istanze di concessione e sospensione della provvisoria esecuzione”. La legge non chiarisce quindi a chi competa l’onere di attivare la mediazione: al debitore-opponente o al creditore-opposto? Cosa succede, quindi, una volta che il giudice dell’opposizione si sia pronunciato sulla provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto e nessuna delle parti abbia avviato la mediazione obbligatoria?

Come anticipato, sul punto si è espressa la Cassazione [1]. Secondo la Corte, l’adempimento spetta al debitore opponente. È infatti quest’ultimo che ha, secondo il principio del «processo a impulso di parte», l’interesse ad avviare il giudizio di opposizione e, quindi, anche il procedimento di mediazione. In caso di mancata attivazione della mediazione, dunque, la causa di opposizione deve essere dichiarata improcedibile e il decreto ingiuntivo diventa definitivo.

I giudici sono stati a lungo divisi sul tale punto. Dopo un iniziale periodo in cui i tribunali di merito sembravano aver sposato la tesi secondo cui la mediazione spetterebbe alla parte opposta, in quanto attore sostanziale, si è poi sempre più aperto il diverso fronte in base al quale l’onere sarebbe in capo al debitore opponente: difatti l’impulso processuale di parte resta comunque in capo all’attore formale, mentre la natura sostanziale di attore (quella che fa capo al creditore) riguarda solo la fase istruttoria relativamente all’onere della prova.

Occorre ricordare che la problematica interpretativa sorge nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo una volta che il giudice si sia pronunciato sulla provvisoria esecuzione e abbia disposto la mediazione, sia quando la stessa è obbligatoria per legge (nelle materie ormai note) sia invece se è demandata e, quindi, obbligatoria per ordine del giudice.

Secondo la Cassazione, la norma che prevede la condizione di procedibilità è stata costruita in funzione deflativa e quindi deve essere interpretata alla luce del principio del ragionevole processo e così dell’efficienza processuale. Secondo questa prospettiva la disposizione normativa “mira a rendere il processo la extrema ratio: cioè l’ultima possibilità dopo che le altre possibilità sono risultate precluse”. Ne consegue che l’onere per l’esperimento della mediazione deve porsi a carico di chi ha interesse al processo e ha il potere di iniziare il processo.

In ogni caso, c’è stato chi non ha tenuto conto dell’insegnamento della Suprema Corte e ha ritenuto che l’onere della mediazione resti in capo al creditore opposto: così ad esempio il Giudice di Pace di Taranto, il Tribunale di Firenze e quello di Busto Arsizio (leggi Opposizione a decreto ingiuntivo: mediazione al creditore opposto).

Mediazione e opposizione a decreto ingiuntivo: i termini

Veniamo ora ai termini entro cui l’opponente (o, secondo alcuni giudici, l’opposto) è tenuto a presentare la domanda di mediazione all’organismo. Secondo una recente sentenza del tribunale di Vasto [2] il termine di 15 giorni assegnati dal giudice – alla prima udienza dell’opposizione – per esperire il tentativo di mediazione non è perentorio. Si tratta di un termine ordinatorio ma che segue un regime particolare. Infatti, resta sempre obbligatorio terminare la mediazione entro 3 mesi dalla scadenza del termine fissato dal giudice e, comunque, prima dell’udienza di rinvio. Se all’udienza di rinvio la mediazione non è stata ancora espletata, essa si considera completamente omessa. Con la conseguenza che (aderendo alla tesi della Cassazione secondo cui l’onere della mediazione è in capo all’opponente), la domanda sarà dichiarata improcedibile e il decreto ingiuntivo diviene definitivo.

Resta pur sempre la possibilità per la parte a carico della quale è stato posto l’onere di instaurare il procedimento di mediazione di ottenere dal giudice una proroga del temine sempreché depositi tempestivamente l’istanza prima della scadenza del termine stesso.

Dunque, riassumendo:

  • il termine di 15 giorni per presentare la domanda di mediazione non è perentorio
  • è invece perentorio il termine finale di 3 mesi
  • per cui, se all’udienza di rinvio la mediazione non è stata ancora conclusa, la domanda è improcedibile. Difatti, la tardiva proposizione della domanda di mediazione viene ad essere equiparata alla sua totale omissione con conseguente improcedibilità della domanda giudiziale.
  • L’opponente, quindi, può decidere, a suo rischio, di depositare la domanda di mediazione delegata oltre i 15 giorni di tempo assegnati dal giudice senza incorrere in dichiarazioni di improcedibilità purché il procedimento di mediazione si concluda entro tre mesi e comunque prima della celebrazione della udienza di rinvio. Qualora infatti quest’ultima sia stata fissata subito dopo la scadenza del termine di durata della mediazione (tre mesi) senza che il procedimento di mediazione sia stato iniziato o comunque si sia concluso per colpevole inerzia della parte onerata che ha ritardato nella presentazione della istanza, la domanda giudiziale sarà dichiarata improcedibile.

Nel caso deciso dal tribunale di Vasto, l’ordinanza del giudice di rinvio alla mediazione era stata emessa il 13 luglio 2016 e notificata il 1 agosto; l’istanza di mediazione era stata presentata il 13 dicembre 2016; l’incontro di mediazione era stata fissata per il 1 marzo 2017; l’udienza di rinvio era fissata per il 19 dicembre 2016.

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