Se il file contenente la cartella di pagamento è in formato .pdf e non .p7m la notifica è nulla.
Hai aperto la tua posta elettronica certificatadopo diversi giorni che sei stato assente dal lavoro. Nella casella della posta in entrata hai trovato numerosi messaggi non ancora letti e, tra questi, anche un’email proveniente dall’Agenzia delle Entrate-Riscossione. Il sospetto dei primi attimi diventa certezza non appena clicchi sul messaggio e sull’allegato: si tratta della notifica di una cartella esattoriale via Pec. L’esattore ti chiede il pagamento di una somma – piuttosto consistente – per degli avvisi di pagamento di tasse che, a suo tempo, avevi sottovalutato e che ora ti vengono addebitati con interessi e sanzioni. La minaccia di un pignoramento del conto corrente, di un fermo auto o di un’ipoteca sulla casa ti gela il sangue, ma nello stesso tempo non hai i soldi per pagare l’importo. Prima di chiedere la rateazione vorresti valutare la possibilità di presentare un ricorso al giudice ed, eventualmente, ottenere l’annullamento della pretesa di pagamento. D’un tratto ti ricordi di aver letto, su internet, che la cartella esattoriale via Pec è nulla senza firma digitale. È davvero così? Dove trovi i precedenti che confermano questa interpretazione? La risposta la troverai in questo breve articolo in cui ti spiegheremo come impugnare la cartella di pagamento ricevuta tramite posta elettronica certificata.
Partiamo da un presupposto chiave per comprendere quello che stiamo per dirti: il contribuente ha diritto a ricevere l’originale della cartella esattoriale. Quando arriva il postino o il messo comunale a consegnare la raccomandata, questi non può dare al debitore una semplice fotocopia. Per quanto il documento non debba riportare le firme in originale del responsabile del procedimento e del dirigente dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione – i cui nomi devono essere semplicemente riportati sul documento ma non sono mai accompagnati dalla sottoscrizione a penna – questo non significa che l’atto sia una semplice copia. Tale principio vale anche quando la cartella esattoriale viene notificata via Pec. Ma come si fa a capire se un documento informatico è originale o una semplice copia di un altro? Non c’è dubbio, infatti, che un file possa essere duplicato infinite volte e che è impossibile comprendere, in tali ipotesi, qual è l’originale e quale la successiva copia. Quindi, nel momento in cui il contribuente riceve la Pec con allegato il file contenente la vera e propria cartella esattoriale, è necessario verificare se questa sia la copia o l’originale. Ma come si fa?
La risposta è abbastanza semplice: non è sufficiente che l’email sia trasmessa tramite posta elettronica certificata, ma deve anche riportare la firma digitale di chi l’ha inviata in modo da attestare l’autenticità del file allegato. È questa la risposta che stanno fornendo ormai numerosi giudici e, di recente, avallata anche dalla Commissione Tributaria Provinciale di Vicenza [1]. In pratica, la mancanza della firma digitaledetermina l’invalidità della notifica della cartella di pagamento allegata alla Pec.
Per capire se la cartella presenta la firma digitale del mittente – ossia di Agenzia Entrate Riscossione – devi verificare due condizioni:
- il file allegato, quello cioè contenente la cartella esattoriale, non deve essere in formato .pdf, apribile con un qualsiasi software, ma in formato .p7m, che invece può essere aperto solo tramite un software apposito di firma digitale;
- senza questo software di firma digitale, installato sul tuo computer, non devi essere in grado di aprire il file allegato contenente la cartella. Senza tale estensione, secondo la giurisprudenza, manca la garanzia dell’integrità e immodificabilità del documento informatico e l’identificabilità del suo autore. Se la cartella allegata alla Pec è in formato pdf, la notifica non può ritenersi valida. Da qui l’annullamento delle cartelle di pagamento notificate, in via telematica ma in semplice formato Pdf, ai contribuenti.
In sintesi, la cartella di pagamento notificata con il mezzo della posta elettronica certificata è valida soltanto se il file informatico è in formato p7m, cioè se lo stesso è dotato di firma digitale. Sono nulle, pertanto, le cartelle notificate via Pec se il documento allegato è in formato Pdf.
Della stessa opinione è anche la Commissione tributaria regionale della Campania [2]. È del resto la stessa legge [3] a stabilire che il documento informatico allegato alla Pec deve essere necessariamente dotato di firma digitale, per garantire l’identificabilità dell’autore, l’integrità e l’immodificabilità del file.
Ricordiamo che la notifica via Pec della cartella esattoriale può (e non «deve») essere effettuata solo ai contribuenti obbligati per legge ad avere una casella di posta elettronica certificata: società, ditte individuali e professionisti iscritti all’Albo.
Se la casella Pec è “piena” (perché il titolare non ha scaricato la posta in entrata o ha ricevuto molto spam) o è inattiva, dopo il fallimento del secondo tentativo di consegna, la notificazione viene eseguita mediante deposito telematico presso la Camera di Commercio (nell’area riservata del sito internet della società Infocamere). Dell’avvenuta notifica viene, poi, data notizia al destinatario con raccomandata.