Notifica atti giudiziari per compiuta giacenza: cosa succede se non si va in posta a ritirare il plico.
Contrariamente a quanto pensano in molti, non ritirare un atto giudiziario alla posta non consente di evitare la notifica. Anzi. Quando le raccomandate e gli atti giudiziari non vengono ritirati dal destinatario la notifica si perfeziona per cosiddetta “compiuta giacenza”.
La compiuta giacenza di una spedizione non ritirata dal destinatario equivale alla sua consegna e dunque, il plico non ritirato è come se fosse stato consegnato dal postino nelle mani della persona cui era diretto. Con la differenza che, di fatto, il destinatario non è mai venuto a conoscenza del contenuto del plico e non potrebbe quindi contestarlo.
La compiuta giacenza presuppone che il postino non abbia trovato il destinatario, ed abbia lasciato un biglietto che si chiama avviso di giacenza, in cui lo invita a ritirare il plico presso un dato ufficio postale entro un dato termine.
Vediamo cosa significa la compiuta giacenza delle raccomandate e degli atti giudiziari e quali sono i suoi effetti.
Indice
- 1 Cos’è la compiuta giacenza
- 2 Quando si perfeziona la notifica per compiuta giacenza
- 3 Effetti della compiuta giacenza
- 4 Adempimenti successivi alla compiuta giacenza
Cos’è la compiuta giacenza
Quando viene indirizzata una raccomandata o notificato a mezzo del servizio postale un atto giudiziario, è possibile che il postino che cura la consegna non trovi il destinatario a casa: in queste ipotesi egli deve lasciare nella cassetta delle lettere un avviso di giacenza, invitando a ritirare il plico all’ufficio postale entro un termine ben definito.
L’avviso di giacenza, precisamente, dà dieci giorni di tempo se il postino ha cercato di consegnare un atto giudiziario notificato mediante il servizio postale, oppure trenta giorni di tempo in caso di raccomandata semplice.
Se in questo termine non ci si reca all’ufficio postale a ritirare la raccomandata o l’atto giudiziario, allora si determinerà, a partire rispettivamente dall’undicesimo o dal trentunesimo giorno, l’effetto della compiuta giacenza dell’atto giudiziario o della raccomandata.
Quando si perfeziona la notifica per compiuta giacenza
Nel caso in cui non sia stato possibile la consegna del plico ed esso sia stato depositato presso l’ufficio postale, dandone notizia al destinatario a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, la notifica si ha per eseguita decorsi dieci giorni dalla data di spedizione della lettera raccomandata informativa (o dalla data di ritiro del plico se anteriore).
La Cassazione [1] ha precisato che, in materia di notifica di un ricorso a mezzo posta, Il termine di dieci giorni deve essere qualificato come “termine a decorrenza successiva” e computato quindi escludendo il giorno iniziale, coincidente con la data di invio della raccomandata informativa.
Per esempio, se l’avviso di giacenza viene consegnato il 30 ottobre, il termine di dieci giorni si calcola a partire dal 31 ottobre.
Se il decimo giorno cade di sabato o di domenica, la scadenza è prorogata di diritto al primo giorno seguente non festivo. Se, invece, il giorno festivo è compreso nel periodo, non viene “saltato”. Per esempio, nel calcolo dei 10 giorni a partire dal 31 ottobre c’è la festività del 1 novembre, ma questo giorno rientra nel calcolo.
Effetti della compiuta giacenza
Quando si compie la giacenza della spedizione, la raccomandata o l’atto giudiziario non ritirati all’ufficio postale si considerano consegnati: quindi, per la legge, è come l’atto giudiziario o la raccomandata siano stati ricevuti e il contenuto della spedizione si considera conosciuto dal destinatario. In realtà, egli non conosce il contenuto dell’atto o della raccomandata, e non potrà difendersi rispondendo nel merito alle pretese o richieste che nella corrispondenza erano contenuti.
Adempimenti successivi alla compiuta giacenza
Una volta che si è compiuta la giacenza, la raccomandata viene restituita al mittente con sopra apposta la dicitura “compiuta giacenza”.
Per quanto riguarda gli atti giudiziari, dopo la compiuta giacenza viene inviata al mittente una cartolina di ricevimento in cui si attesta appunto la giacenza maturata; dopo sei mesi, invece, viene restituito l’intero atto.