Il vizio di delega di firma deve essere contestato tempestivamente altrimenti l’atto di accertamento fiscale diventa definitivo.

L’avviso di accertamento è nullo se non è sottoscritto dal capo dell’ufficio o da altro impiegato della carriera direttiva da lui delegato. Tale delega può essere conferita o con atto proprio o con ordine di servizio purché venga indicato, unitamente alle ragioni della delega (ossia le cause che ne hanno resa necessaria l’adozione, quali carenza di personale, assenza, vacanza, malattia, etc.), il termine di validità ed il nominativo del soggetto delegato.

Affinché la delega di firma possa considerarsi valida, e quindi possa essere legittimo l’accertamento, devono essere rispettati alcuni requisiti. Vediamo quali.

Indice

  • 1 Requisiti firma per delega accertamento fiscale
  • 2 Come contestare delega di firma avviso di accertamento
  • 3 Quando contestare delega di firma avviso di accertamento

Requisiti firma per delega accertamento fiscale

La giurisprudenza ha individuato i seguenti requisiti oggettivi e soggettivi essenziali della delega ai fini della validità dell’avviso di accertamento:

  • identificazione specifica del delegante e del delegato
  • forma scritta (sottoscritta autograficamente, protocollata e depositata agli atti dell’ufficio);
  • motivazione (indicazione delle esigenze di servizio che hanno reso necessaria la delega);
  • qualifica, funzione e generalità del dirigente/funzionario delegato;
  • durata e limitazioni (periodo e valore/materia/atti/servizi ecc.).

In mancanza dei suddetti requisiti la delega non è valida e, conseguentemente, non è valido l’avviso di accertamento firmato da funzionario privo di poteri di sottoscrizione.

Come contestare delega di firma avviso di accertamento

In caso di avviso di accertamento recante firma per delega priva dei requisiti sopra riportati, il contribuente può ricorrere alla Commissione tributaria provincialecompetente, denunciando il vizio di nullità dell’atto.

Spetterà all’Agenzia delle entrate e, in particolare all’ufficio di emissione dell’avviso, dimostrare la validità delle delega e, quindi, il rispetto della forma scritta, della motivazione, dell’indicazione delle generalità e della qualifica del delegato, della durata e delle limitazioni de provvedimento di delega.

Il Fisco dovrà depositare in giudizio il provvedimento o l’ordine di servizio del dirigente/capo dell’ufficio dal quale si evince con certezza la sussistenza dei presupposti di validità del conferimento della delega alla firma.

Quando contestare delega di firma avviso di accertamento

Attenzione: il vizio della delega di firma deve essere contestato tempestivamente con il ricorso introduttivo del giudizio, avverso l’atto che non rispetta i requisiti della delega. In una recente ordinanza, la Cassazione [1] ha infatti escluso la possibilità di sollevare l’eccezione impugnando l’atto consequenziale, così come ha escluso la proposizione dell’eccezione per la prima volta in appello.

Secondo i giudici, in materia tributaria, alla sanzione della nullità prevista in caso di mancanza dei requisiti della delega di firma, non si applica il regime di diritto amministrativo (nullità derivata) in quanto esso è incompatibile con le specificità degli atti tributari. Per questi ultimi, il legislatore, nella sua discrezionalità, ha configurato una categoria unitaria di invalidità-annullabilità.

Di conseguenza, il contribuente ha l’onere della tempestiva impugnazione nel termine decadenziale proprio dell’avviso di accertamento (sessanta giorni), al fine di evitare il definitivo consolidarsi della pretesa tributaria. Il vizio di delega di firma non può quindi essere invocato nel giudizio contro l’atto consequenziale all’avviso di accertamento (per esempio cartella).

Inoltre, se il vizio di delega emerge dagli atti processuali, non può essere rilevato d’ufficio dal giudice. Ciò vuol dire che se la parte non contesta la mancanza dei requisiti della delega, l’avviso di accertamento si considera validamente sottoscritto.

 

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