Per effettuare la definizione agevolata delle cartelle esattoriali da parte della mia compagna, allego il file con gli estratti di ruolo delle cartelle con notifica superiore ai cinque anni. Sono andate in prescrizione? Se si, come dobbiamo comportarci?
La quasi esclusività delle cartelle iscritte a ruolo riguarda contravvenzioni al codice della strada. Queste sanzioni, per legge, si prescrivono in cinque anni dal giorno della violazione. Tuttavia, la notifica della contravvenzione da parte della Polizia Municipale o della Prefettura interrompe il termine prescrizionale che, così, riprende a decorrere dal giorno dell’avvenuta notifica.
Stesso discorso va fatto per le annualità della Camera di Commercio. Qui, mentre in un primo momento si era stabilito che il termine prescrizionale fosse decennale, in quanto il legislatore non aveva previsto alcuna deroga al principio classico di durata della prescrizione, successivamente la giurisprudenza tributaria ha delineato un suo orientamento, oramai maggioritario, con il quale ha stabilito che il termine entro il quale far valere il proprio diritto di credito nei confronti del contribuente è quinquennale, in quanto trattasi di tributi da pagare periodicamente ad anno (art. 2948 codice civile). Inoltre, la giurisprudenza ha stabilito che il termine di prescrizione quinquennale dei diritti camerali, ingiunti con la cartella esattoriale, decorre non dalla data in cui l’accertamento è divenuto definitivo, bensì dalla data in cui era dovuto il pagamento.
In aggiunta, occorre sapere che Equitalia è costretta, per legge, a notificare la cartella di pagamento entro e non oltre due anni da quando le è stato consegnato il ruolo da parte dell’ente titolare del credito, pena la decadenza dal diritto di agire. E, ad ogni modo, l’iscrizione a ruolo non può considerarsi di per sé atto interruttivo della prescrizione, in quanto non ha natura di atto di messa in mora del debitore.
Da quanto si evince dall’estratto allegato dal lettore, le cartelle sembrerebbero tutte prescritte. Come comportarsi allora? Con riguardo ai mezzi con cui impugnare questo estratto di ruolo, è doveroso fare una premessa. In un primo momento, si era detto che l’estratto, in quanto atto interno ad Equitalia, era inoppugnabile. L’assunto veniva ricavato dalla normativa tributaria che, nell’elencare gli atti impugnabili (elenco più volte dichiarato tassativo e non esemplificativo), non faceva rientrare gli estratti di ruolo poiché non una vera e propria richiesta di pagamento da parte dell’agente della riscossione; poteva, dunque, non avere alcun senso prevederne l’impugnabilità. Tuttavia, nel 2016, è intervenuta una importantissima ordinanza della Corte di Cassazione (n. 11439) che ha affermato il principio secondo il quale è ammissibile l’impugnazione della cartella che non sia stata validamente notificata e della quale il contribuente ne sia venuto a conoscenza attraverso l’estratto di ruolo rilasciato su sua richiesta da Equitalia. Pertanto, in presenza di una mancata notifica dell’atto “prodromico” (la cartella di pagamento) anche l’estratto deve poter essere impugnato al fine di garantire il diritto di difesa del contribuente dinanzi a un atto tributario che potrebbe incidere negativamente sulla sfera patrimoniale. Tuttavia, a parere dello scrivente, una volta acclarata l’inesistenza di ulteriori notifiche che ne hanno interrotto il termine prescrizionale, sarebbe più utile ed economico fare istanza per la sospensione della riscossione ai sensi della legge 228 del 2012, in quanto le multe e i diritti camerali relativi ai ruoli risultano ampliamente prescritti. Tramite questa istanza, Equitalia sarebbe costretta a rispondere all’istanza del lettore entro 220 giorni. In mancanza di riscontro, le cartelle sarebbero per legge cancellate dal ruolo; conseguentemente, occorrerebbe, spirati i 220 giorni, adire il giudice competente per farne dichiarare la cancellazione.
Ulteriore alternativa sarebbe quella del ricorso in autotutela con il quale si avverte l’ente impositore dell’intervenuta prescrizione delle cartelle. Tuttavia, qui, per l’Ente non è previsto l’obbligo di risposta e, pertanto, questo ricorso potrebbe avere poche speranze di ottenere una risposta, non riuscendo a fermare l’eventuale azione esecutiva dell’ente impositore.
In conclusione, a parere dello scrivente, il lettore e la sua compagna dovrebbero fare un’istanza ex legge 228/2012 e, al contempo, attendere la notifica di un ulteriore atto esecutivo da parte di Equitalia.
Impugnare ora l’estratto di ruolo sarebbe rischioso, a meno che non si voglia dichiarare che quelle cartelle non sono mai state notificate e, conseguentemente, la compagna del lettore ne ignorava l’esistenza.
Articolo tratto dalla consulenza resa dall’avv. Salvatore Cirilla