Che succede se il contratto non è firmato e che valore ha se è firmato solo da una persona?

Uno degli elementi essenziali del contratto sono le firme delle parti. Queste servono a garantire la provenienza della scrittura da parte di coloro che l’hanno sottoscritta e l’accettazione di tutto il suo contenuto. Un contratto firmato è un contratto definitivo e valido. Un contratto non firmato, invece, non ha alcun valore benché le parti ne abbiano già predisposto il testo; in una situazione del genere è verosimile ipotizzare che le trattative siano ancora in una fase embrionale o di perfezionamento. Tuttavia, se il contratto non è ancora firmato, benché le sue clausole non siano vincolanti, il codice civile impone alle parti di comportarsi ugualmente secondo buona fede [1], non nascondendo nulla di cui sono a conoscenza che possa viziare il consenso dell’altra parte o che possa costituire causa di invalidità del contratto stesso [2]. Inoltre c’è l’obbligo di non recedere dalle trattative, giunte a un livello avanzato di maturazione, se non c’è un giustificato motivo. Detto ciò vediamo invece che succede se il contratto è firmato da una sola parte: può avere maggior valore di un contratto che non riporta alcuna firma o, invece, è come quest’ultimo “carta straccia”? Cerchiamo di capirlo qui di seguito.

Prima di spiegare che valore ha un contratto firmato da una sola persona vorrei suggerirti la lettura dell’articolo Come firmare un contratto o una scrittura privata che potrà fornirti diversi spunti pratici per superare i problemi legati alla sottoscrizione di un documento. Altra guida importante la trovi in Quando un documento è valido: qui troverai alcuni suggerimenti per dare efficacia legale alla tua scrittura. Detto ciò vediamo quando il contratto può fare a meno delle firme.

Indice

  • 1 Contratto non firmato, ma eseguito: che valore ha?
  • 2 Se ciascuna parte ha il contratto con la firma dell’altra
  • 3 Se c’è un solo originale del contratto firmato
  • 4 Se il contratto viene presentato in causa
  • 5 Il contratto con la banca non firmato dal direttore
  • 6 Risarcimento del danno per il contratto non firmato all’ultimo

Contratto non firmato, ma eseguito: che valore ha?

La regola vuole che un contratto, per essere valido, deve essere firmato da entrambe le parti; diversamente è inesistente. Ma, a ben vedere, non sempre è c0sì. Per stabilire che succede se un contratto è firmato da una sola parte bisogna fare una premessa di carattere generale. I contratti non devono essere per forza scritti e firmati. La gran parte dei contratti può concludersi anche oralmente, senza neanche bisogno di formule specifiche: basta un comportamento concludente, tale cioè manifestare all’esterno l’intenzione di entrambe le parti di concludere l’accordo. Pensa a quando prelevi un cibo dal bancone del supermercato, lo porti alla cassa e paghi; con questa procedura, sia tu che il titolare del negozio avete concluso un contratto senza bisogno né di documenti scritti, né di strette di mano, né di alcuna comunicazione verbale. È bastato un semplice comportamento. Anche quando vai dal giornalaio e acquisti una rivista, lasciando gli spiccioli nelle mani del titolare dell’edicola, concludi un contratto.

Questo significa che, anche se un contratto non è firmato, questo non vuol dire necessariamente che l’accordo non ci sia e che non sia stato concluso per altre forme come, appunto, un comportamento concludente. Le parti, magari, potrebbero aver inizialmente inteso mettere tutto nero su bianco e successivamente abbandonato questa prospettiva per chiudere l’intesa in modo informale. Quindi, chi è in possesso di un contratto non firmato e vuol ugualmente dimostrare l’intervenuto accordo, non potendo usare la scrittura privata – perché non ha alcun valore -, deve comunque dimostrare che c’è stato un parziale adempimento di un rapporto obbligatorio. Ad esempio, dimostrando di aver pagato una ditta con un bonifico bancario, senza che questa abbia mai restituito la somma, è possibile provare che tra le parti ci sono state intese e che le stesse impongono ora una controprestazione al versamento del denaro.

Detto in parole ancora più povere, non firmare un contratto non significa essere al sicuro da possibili pretese della controparte che ben potrebbe dimostrare l’esistenza di un contratto (in questo caso orale) anche attraverso altre prove che non siano il documento cartaceo. Le prove potrebbero essere di qualsiasi tipo. Sebbene il codice civile stabilisca che per contratti superiori a 2,58 i testimoni possono non essere ammessi dal giudice, ciò non succede quasi mai proprio perché questo limite di importo non è mai stato aggiornato dal 1942.

Se ciascuna parte ha il contratto con la firma dell’altra

In realtà, non è necessario che un contratto sia firmato da ambe le parti, ma è sufficiente che ciascuno dei contraenti abbia una copia del contratto con la firma dell’altro. Così, ad esempio, è valido un contratto se la scrittura in possesso di Tizio reca solo la firma di Caio e quella di Caio reca solo la firma di Tizio.

Se c’è un solo originale del contratto firmato

Chi ha un contratto firmato dall’altra parte contraente non deve preoccuparsi se quest’ultima non ha l’originale con entrambe le firme. Basta infatti una sola copia del contratto con entrambe le sottoscrizioni per dare validità all’accordo scritto.

Se il contratto viene presentato in causa

Chi produce in causa un contratto firmato solo dalla controparte e non da sé stesso, sta riconoscendo il contenuto del contratto e, pertanto, non deve preoccuparsi della parziale lacuna.

Chi invece produce in causa un contratto firmato solo da se stesso, la scrittura non può vincolare l’altro soggetto. In pratica, se un documento presenta la sottoscrizione solo di una delle due parti, la sua efficacia è limitata solo a chi lo ha firmato e unicamente ai fatti a quest’ultimo sfavorevoli. Facciamo un esempio: Mario ha tra le mani una carta in cui ammette di aver dato in prestito a Giovanni un proprio oggetto dietro però pagamento di un canone di noleggio; sul documento c’è solo la firma di Mario. Giovanni sostiene che il prestito era gratuito. Mario non potrà esigere il pagamento del canone non avendo prove, ma nello stesso tempo non potrà denunciare Giovanni sostenendo che gli ha rubato il predetto oggetto, avendo egli riconosciuto l’esistenza di un contratto di comodato.

Il contratto con la banca non firmato dal direttore

Secondo un lato della giurisprudenza, se la banca ha un contratto di conto corrente, di fido o un finanziamento stipulato con il cliente, in cui è presente solo la firma di quest’ultimo e non quella del direttore, il contratto è ugualmente valido se risulta che, comunque, l’istituto di credito ha eseguito il rapporto. Originariamente la Suprema Corte aveva sostenuto che il contratto firmato solo dal cliente e non dalla banca è valido se sul documento vi è la dicitura «un esemplare del presente contratto ci è stato da voi consegnato». Sempre secondo tale tesi, la forma scritta sarebbe altresì rispettata quando il documento, firmato dal cliente, sia stato eseguito dalle parti. Di recente, però, la Cassazione ha capovolto la propria impostazione: secondo il mutato orientamento, non è valido il contratto se manca la firma della banca [3].

Risarcimento del danno per il contratto non firmato all’ultimo

Come dicevamo in apertura, il contratto firmato da una sola parte potrebbe essere indice quantomeno dell’avvio di trattative tra le parti (che andranno dimostrate comunque in modo diverso dal contratto stesso, ad esempio con testimoni). Ebbene, in tali casi, se il contratto non viene concluso quantomeno potrebbe richiedersi un risarcimento del danno per la cosiddetta «responsabilità precontrattuale» ma solo a condizione che:

  • le trattative devono essere arrivate a un avanzato stato di maturazione;
  • una parte ha fatto credere all’altra che il contratto sarebbe stato sicuramente concluso;
  • che questa parte poi si è tirata indietro e non ha più voluto firmare la scrittura senza dare un giustificato motivo;
  • che l’altra parte ne abbia subito un danno economico.

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