Con la riforma introdotta dal d.l. n. 50/2017 viene elevato l’importo lite per accedere alla mediazione tributaria obbligatoria

di Lucia Izzo – Cambiano le regole della mediazione tributaria a seguito delle modifiche apportate all’articolo 17-bis del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 dall’art. 10 del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50 (convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96).

Lo rammenta l’Agenzia delle Entrate nella circolare n. 30/E (qui sotto allegata) dello scorso 22 dicembre, fornendo chiarimenti e istruzioni operative sul punto (per approfondimenti: Liti fiscali: dal 2016 largo a mediazione e conciliazione).

Cos’è il reclamo/mediazione tributaria?

Il reclamo-mediazione rappresenta una procedura che precede la causa di impugnazione della cartella esattoriale, al fine di agevolare il raggiungimento di unaccordo tra le parti (amministrazione finanziaria e contribuente) prima del prosieguo della lite, sgravando così il contenzioso innanzi ai Tribunali.
Affinché si possa attivare la procedura per la definizione bonaria della lite, prima di andare innanzi al giudice, il cittadino dovrà comunicare il proprio ricorso all’ente titolare del credito. Tuttavia, va precisato che il reclamo-mediazione può trovare luogo solo per l’impugnazione di cartelle esattoriali il cui importo non superi un determinato limite.

Reclamo-mediazione: l’importo limite

La disciplina, modificata dal summenzionato d.l. n. 50/2017 ha elevato da ventimila a cinquantamila euro la soglia di valore delle liti che delimita l’ambito di applicazione dell’istituto, con il chiaro intento di ampliarne la funzione deflattiva del contenziosofino a un importo ritenuto congruo per una previa gestione in sede amministrativa.

Pertanto, dal 1° gennaio 2018 (dies a quo dell’entrata in vigore dell’innalzamento soglia), il procedimento di reclamo-mediazione sarà obbligatorio per tutte le controversie inerenti cartelle esattoriali di importo non superiore a 50.000 euro.
Il valore della lite si determina in base all’importo del tributo, al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate con l’atto impugnato; laddove le controversie siano, invece, relative esclusivamente alle irrogazioni di sanzioni, il valore è costituito dalla somma di queste.
Ciò significa che, anche in presenza di una cartella dal valore superiore a 50mila euro, potrebbe doversi attivare la procedura obbligatoria se dal valore complessivo si stornano sanzioni e interessi raggiungendo così un importo rientrante nel limite summenzionato.
Ancora, stante il carattere impugnatorio del processo tributario, il valore della lite va determinato sulla base non dell’importo accertato, ma di quello contestato (in caso sia un’impugnazione solo parziale) con riferimento al singolo atto impugnato.
Pertanto, il valore della controversia si individuerà con riferimento a ciascun atto impugnato e sarà dato dall’importo del tributo contestato dal contribuente con il ricorso, al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate.

Nelle controversie riguardanti il rifiuto espresso o tacito alla restituzione di tributi, altresì ricompreso nell’ambito di applicazione del procedimento, il valore corrisponderà all’importo del tributo richiesto a rimborso, al netto degli accessori oppure, se l’istanza riguardi più periodi d’imposta, all’importo del tributo chiesto a rimborso per singolo periodo di imposta.

Nuovo reclamo-mediazione: a quali controversie si applica?

La nuova disciplina, come precisato, troverà applicazione per le cartelle notificate dal 1° gennaio 2018. Va, tuttavia, rammentato che la notifica si considera perfezionata al momento della ricezione dell’atto da parte del contribuente e, dunque, rileva la data in cui la notifica si perfeziona per il destinatario.
In sintesi, precisa l’Agenzia, il reclamo/mediazione si applicherà anche alle controversie di valore superiore a ventimila e fino a cinquantamila euro concernenti:
a) atti notificati (rectius, ricevuti dal contribuente) a decorrere dal 1º gennaio 2018;
b) rifiuti taciti per i quali, alla data del 1º gennaio 2018, non sia interamente decorso il termine di novanta giorni dalla presentazione della domanda di restituzione.

Esclusione controversie su tributi comunitari

La riforma ha invece espressamente escluso dalla mediazione le controversie relative a tributi che, sulla base del diritto comunitario, costituiscono risorse proprie tradizionali, quali, in specie, “prelievi, premi, importi supplementari o compensativi, importi o elementi aggiuntivi, dazi della tariffa doganale comune e altri dazi fissati o da fissare da parte delle istituzioni dell’Unione sugli scambi con paesi terzi, dazi doganali sui prodotti che rientrano nell’ambito di applicazione del trattato, ormai scaduto, che istituisce la Comunità europea del carbone e dell’acciaio, nonché contributi e altri dazi previsti nell’ambito dell’organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero“.

Agenzia delle Entrate, Circolare n. 30/E/2017

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