Si tratta di elementi necessari per rendere valida la contestazione differita della violazione rilevata con i dispositivi posti sui varchi

di Valeria Zeppilli – Con la sentenza numero 11633/2017 qui sotto allegata, il Giudice di Pace di Milano ha ribadito un importante principio in materia di sanzioni per violazioni del codice della strada, già affermato dalla Corte di cassazione nella pronuncia numero 8244/2007: la contestazione relativa alla violazione del divieto di circolazione in una zona a traffico limitato non deve essere necessariamente immediata, purché però la stessa sia documentata con immagini recuperate dagli appositi dispositivi posizionati ai varchi di accesso.n i dispositivi posti sui varchi

Gli elementi delle immagini

Sul punto il Giudice di Pace è andato oltre, chiarendo anche quali elementi devono riportare le predette immagini.

In particolare, il principio della necessaria documentazione della violazione tramite foto non è altro che la precisazione di quanto stabilito dall’articolo 3 del d.p.r. n. 250/1999 il quale, al primo comma, prevede anche che gli impianti utilizzati per l’accertamento devono rilevare i dati riguardanti “il tempo, il luogo e l’identificazione dei veicoli”.

Ad avviso del giudice, quindi, le foto utilizzate per la contestazione differita della violazione del divieto di circolare in una ZTL devono necessariamente contenere tutti e tre tali elementi, ovverosia tempo, luogo e veicolo.

La vicenda

Nel caso di specie, le immagini prodotte dalla ricorrente (sostenuta dagli Expert del Comitato Strademulte.it) non permettevano di identificare né il luogo né il veicolo e, pertanto, le contestazioni rivolte alla donna non rispettavano il dato normativo. Il suo ricorso, pertanto, è stato accolto.

Si ringrazia il Consulente Tecnico Investigativo Giorgio Marcon per la cortese segnalazione

GdP Milano testo sentenza numero 11633/2017 

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