Il ruolo esattoriale può essere formato a carico di un soggetto non più esistente, persona defunta o società estinta: quale responsabilità hanno gli eredi e i soci.

Se la società si estingue o la persona fisica muorelasciando debiti tributari, è possibile che la cartella sia ancora intestata a tali soggetti, pur se notificata agli eredi. La formazione del ruolo va infatti operata a nome del contribuente, indipendentemente dal fatto che lo stesso sia oppure no, al momento di tale iscrizione, ancora esistente.

Di conseguenza è valida ed efficace la cartella di pagamento che riporti come debitore una società già cancellata dal registro delle imprese o una persona fisica già deceduta prima della formazione del ruolo esattoriale. Il fatto che le somme intimate siano poi dovute, nel primo caso dai soci della società di persone e nel secondo caso dagli eredi del defunto, non inficia la validità dell’intestazione della cartella al soggetto che ha originariamente contratto il debito.

È quanto precisato da una recente sentenza della Cassazione [1], il cui approfondimento è interessante sotto diversi profili, in materia di responsabilità dei soci per debiti della società estinta.

Indice

  • 1 Cartella intestata a contribuente non più esistente
  • 2 Cartella per controllo dichiarazioni: deve esserci un preavviso?
  • 3 Cancellazione della società di persone dal registro delle imprese: effetti
  • 4 Come si notifica la cartella agli eredi
  • 5 Responsabilità dei soci della società semplice per debiti fiscali

Cartella intestata a contribuente non più esistente

In giurisprudenza è costantemente affermato il principio secondo cui la formazione del ruolo va operata a nome del contribuente pur dopo il suo decesso e quindi può ben verificarsi che il ruolo sia intestato al defunto e che tenuti al pagamento siano i suoi eredi [2]. In tal caso, la notifica della cartella esattoriale deve essere effettuata agli eredi personalmente e nel loro domicilio nel solo caso in cui essi abbiano tempestivamente provveduto alla comunicazione all’Agenzia delle Entrate del proprio domicilio fiscale.

Diversamente la notifica può avvenire nei confronti degli eredi, collettivamente ed impersonalmente nell’utimo domicilio del defunto.

Secondo la Cassazione, la stessa regola si deve applicare nell’ipotesi in cui il soggetto estinto sia una società, anche se di persone, valendo anche per essa il medesimo rilievo per cui non si richiede l’attuale esistenza del contribuente al momento della formazione del ruolo a suo carico.

La legge [3] si limita, infatti, ad affermare che l’ufficio competente forma ruoli distinti per ciascuno degli ambiti territoriali in cui i concessionari operano. In ciascun ruolo sono iscritte tutte le somme dovute dai contribuenti che hanno il domicilio fiscale in comuni compresi nell’ambito territoriale cui il ruolo si riferisce.

Cartella per controllo dichiarazioni: deve esserci un preavviso?

L’invio al contribuente della comunicazione di irregolarità, ai fine di evitare la reiterazione di errori e di consentire la regolarizzazione degli aspetti formali, è dovuto solo ove dai controlli automatici emerga un risultato diverso rispetto a quello indicato nella dichiarazione, o un’imposta o una maggiore imposta e, comunque, la sua omissione determina una mera irregolarità e non preclude una volta ricevuta la notifica della cartella, di corrispondere quanto dovuto con riduzione della sanzione.La comunicazione di irregolarità a seguito del controllo delle dichiarazioni non è, invece, prevista in caso di omessi o tardivi versamenti, non spettando, in tali circostanze, alcuna riduzione delle sanzioni amministrative.

Cancellazione della società di persone dal registro delle imprese: effetti

L’iscrizione della cancellazione di società di capitali nel registro delle imprese comporta l’estinzione della società, restando irrilevante l’eventuale esistenza di rapporti giuridici ancora pendenti.

Come noto, le Sezioni Unite [4] hanno riconosciuto alla norma «effetto espansivo» anche alle società di persone, di modo che anche per esse si produce l’effetto estintivo conseguente alla cancellazione, sebbene per queste ultime la relativa pubblicità conservi natura dichiarativa.

Tuttavia, successivamente al verificarsi dell’estinzione della società, è sempre possibile l’iscrizione a ruolo a nome della società medesima di tributi da essa non versati. La formazione del ruolo va infatti operata al nome del contribuente, indipendentemente dal fatto che lo stesso sia oppure no, al momento di tale iscrizione, ancora esistente.

Il debito tributario validamente iscritto a ruolo nei confronti della società semplice estinta è azionabile nei confronti dei soci, sia perché coobbligati solidali, sia perché, comunque, successori per legge della società medesima.

Come si notifica la cartella agli eredi

La notifica degli atti intestati al defunto può essere effettuata agli eredi impersonalmente e collettivamente nell’ultimo domicilio dello stesso ed è efficace nei confronti degli eredi che, almeno trenta giorni prima, non abbiano effettuato la comunicazione di domicilio fiscale (in questo caso la notifica deve essere personale presso l’indirizzo dell’erede).

Deve ritenersi che la stessa procedura vada seguita per la notifica di cartella esattoriale intestata a società estinta. Ciò trova giustificazione non già nel fenomeno successorio che consegue propriamente alla morte di una persona fisica, quanto piuttosto nel fenomeno successorio in quanto tale che si crea in capo ai soci a seguito dell’estinzione della società semplice.

La notifica della cartella nelle mani dei soci, ma intestata alla società estinta, è quindi valida ed efficace anche ai fini interruttivi della prescrizione e del rispetto del termine di decadenza per la riscossione dei crediti.

Responsabilità dei soci della società semplice per debiti fiscali

Analogamente a quanto previsto con riferimento ai soci di s.n.c., la responsabilità solidale illimitata dei soci per i debiti della società semplice, sussiste anche con riguardo alle obbligazioni derivanti da rapporti tributari, in assenza di un’espressa deroga.

Ne consegue che il socio è sottoposto all’esazione del debito a seguito dell’iscrizione a ruolo nei confronti della società e dell’inutile escussione del patrimonio di questa, senza che sia necessario notificargli l‘avviso di accertamento non impugnato o la cartella di pagamento non adempiuta, essendo sufficiente la notificazione del solo avviso di mora, che ha la funzione, oltre che di precetto, di atto impositivo e può essere impugnato congiuntamente agli atti.

Dunque, la notifica alla società di persone della cartella di pagamento concernente il debito sociale, che è debito anche dei soci, interrompe la prescrizione nei confronti di questi ultimi [5].

La notifica del successivo atto nei confronti dei soci, non avendo lo scopo di comunicare l’iscrizione a ruolo del debito, in quanto già ottenuto dalla prima notifica delle cartelle, non soggiace ai termini di decadenza al riguardo previsti, ma solo a quelli di prescrizione.

 

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