Il debito maturato in caso di contratto di conto corrente affidato o di mutuo non può essere riscosso in mancanza di entrambe le firme sul documento. 

Sei in arretrato con le rate dei pagamenti dovuti alla banca e, nel cercare di comprendere quali interessi dovrai corrisponde per la morosità, ti sei accorto che la copia del contratto in tuo possesso riporta solo la tua firma e non quella del direttore dell’istituto di credito. Ti rechi in filiale per tentare una soluzione bonaria e un nuovo piano di dilazione, ma poiché non ti viene dato ascolto, provi allora a sfoderare le armi in tuo possesso. Così, innanzitutto, fai valere il difetto di sottoscrizione: «Un contratto è valido solo se firmato da tutti i soggetti che lo hanno voluto» recrimini a gran voce davanti al direttore, ma questi ti fa intendere di essere in possesso di un’altra copia del contratto e che, volendo, potrebbe firmare in qualsiasi momento, così soddisfacendo l’obbligo della doppia firma. A tuo avviso però un comportamento del genere sarebbe illegittimo: sia perché andrebbe a sanare una situazione già nulla in partenza, sia perché resterebbe pur sempre priva di tale sottoscrizione la copia del contratto in tuo possesso. Chi dei due ha ragione? A giudicare dall’elevato numero di sentenze che, sul tema, si sono succedute in questi ultimi anni, a chiedersi se è valida la copia del contratto senza la firma della banca è stata più di una persona. La questione è finita anche sul tavolo della Cassazione e, da ultimo, su quello del tribunale di Pordenone [1] che si è richiamato, nel decidere, all’interpretazione maggioritaria. Vediamo cosa è stato detto nell’occasione e se il debitore può liberarsi dall’obbligo di pagamento contestando tale vizio.

Se hai letto il nostro approfondimento Vale un contratto senza la firma della banca, saprai che, in passato, c’è stata una lunga discussione sul tema. Se è indubbio che il contratto firmato solo dalla banca ma senza la firma del cliente è certamente nullo perché non c’è prova che quest’ultimo lo abbia accettato, non è scontato il contrario, ossia che il contratto con la sola sottoscrizione del cliente senza quella della bancasia altrettanto viziato. Dopo un iniziale contrasto tra i giudici, di recente la Cassazione ha sposato la tesi favorevole al cliente [2] stabilendo che il contratto con la banca senza la firma del funzionario è nullo. Ma che succede se la banca dovesse, in un secondo momento, produrre il contratto davanti al giudice (in una eventuale causa per il recupero del credito), con ciò implicitamente dimostrando di averlo voluto e attuato? Cerchiamo di approfondire il discorso qui di seguito.

La sentenza in commento parte da un principio tanto semplice quanto importante: un contratto privo di firma è nullo essendo questa un elemento essenziale del documento. Ciò è ancor più vero nel caso di contratti con la banca per i quali la legge [3] impone sempre la forma scritta. Pertanto sono nulli i contratti bancari sottoscritti solo dal cliente.

Nulla vieta che le firme delle parti siano apposte in due documenti diversi ciascuno dei quali in possesso dei due firmatari (pertanto sulla copia del contratto in possesso del cliente ci sarà la firma del funzionario della banca e su quella della banca la firma del cliente), ma per la validità dell’accordo è comunque necessario che il contenuto degli atti separati dimostri in modo chiaro la volontà delle parti di concludere il contratto. In pratica, tra gli atti separati deve esservi «un collegamento inscindibile» che evidenzi «inequivocabilmente la formazione dell’accordo».

In ogni caso, la prova della volontà delle parti deve risultare da atti scritti e firmati, non tramite eventuali testimoni [4].

Secondo la Cassazione, chi non ha firmato il documento può sanare tale mancanza depositando la scrittura in una eventuale causa con la controparte; ciò infatti manifesta il consenso raggiunto a suo tempo sull’accordo e quindi l’intenzione del contraente di avvalersi dell’atto. Ma tale sanatoria non ha effetto retroattivo e vale solo dal momento in cui viene realizzata, e quindi dalla produzione in giudizio. Con il risultato che il contratto con la banca non ha alcun effetto per il periodo precedente. Pertanto nulla deve il correntista per i debiti nel frattempo maturati.

Inoltre, il visto sulla firma del cliente non ha il valore di firma del contratto nell’intesse della banca: si tratta, infatti, di un’attività che ha lo scopo di confermare l’autenticità della sottoscrizione apposta in presenza del funzionario e non anche di manifestare la volontà di concludere il contratto in nome e per conto dell’istituto di credito.

In sintesi, se un contratto con la banca presenta solo la firma del cliente questo è nullo per mancanza di forma scritta e l’istituto di credito, oltre a non poter esigere le somme eventualmente rivendicate, deve anche restituire quelle già incassate negli anni passati.

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